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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1287

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1287 della Commissione del 9 settembre 2020 recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di bevanda spiritosa registrata [Hierbas de Mallorca]

Normativa europea32020R1287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica del disciplinare della indicazione geografica di bevanda spiritosa "Hierbas de Mallorca". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna e, in assenza di opposizioni, ha confermato la modifica ai sensi della disciplina UE applicabile. L'atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Approvazione della modifica del disciplinare dell'indicazione geografica di bevanda spiritosa registrata "Hierbas de Mallorca".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica "Hierbas de Mallorca", relativa a una bevanda spiritosa protetta nell'ambito della normativa UE sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Riguarda l'approvazione, a livello dell'Unione, di una modifica del disciplinare della IG, inclusa la variazione del nome in "Hierbas de Mallorca"/"Herbes de Mallorca". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dall'entrata in vigore; non disciplina invece aspetti generali di produzione al di fuori della specifica IG o altre bevande spiritose diverse da quella indicata.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Hierbas de Mallorca"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1287 della Commissione approva una modifica del disciplinare di una indicazione geografica di bevanda spiritosa già registrata, relativa a "Hierbas de Mallorca". L'atto si colloca nel passaggio dal regime del regolamento (CE) n. 110/2008 al nuovo regolamento (UE) 2019/787 e dà esito positivo alla procedura avviata dalla Spagna.

Contesto normativo e base procedurale

La domanda di modifica è stata presentata dalla Spagna il 17 dicembre 2018. La Commissione l'ha esaminata secondo il regolamento (CE) n. 110/2008, richiamato in particolare per le regole sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. I considerando evidenziano che il regolamento (UE) 2019/787, entrato in vigore il 25 maggio 2019, ha sostituito il precedente regime e ha abrogato, a decorrere dall'8 giugno 2019, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle indicazioni geografiche.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, le schede tecniche presentate entro l'8 giugno 2019 nell'ambito di domande formulate ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 sono considerate disciplinari. Su tale base, la Commissione ha potuto trattare la richiesta spagnola come modifica del disciplinare nel nuovo quadro normativo.

Oggetto della modifica

La modifica approvata riguarda il disciplinare della IG "Hierbas de Mallorca" e include anche la modifica della denominazione, che passa da "Hierbas de Mallorca" a "Hierbas de Mallorca"/"Herbes de Mallorca". Il regolamento non dettaglia ulteriori elementi tecnici del disciplinare, limitandosi ad approvare la modifica pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Esame, pubblicazione e assenza di opposizioni

La Commissione ha accertato la conformità della domanda al regolamento (CE) n. 110/2008 e ha pubblicato la richiesta di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 6, di quel regolamento, come previsto dall'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

Non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la Commissione ha approvato la modifica del disciplinare ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, dello stesso regolamento, applicato mutatis mutandis alle modifiche del disciplinare.

Effetti, entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 1 sancisce l'approvazione della modifica del disciplinare. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento interno degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L'articolo 1 approva la modifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del disciplinare relativo alla denominazione "Hierbas de Mallorca". La modifica comprende anche il cambiamento del nome in "Hierbas de Mallorca"/"Herbes de Mallorca".

Base giuridica e passaggio dal vecchio al nuovo regime

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2019/787, in particolare sull'articolo 30, paragrafo 2. I considerando richiamano che la domanda spagnola del 17 dicembre 2018 è stata esaminata alla luce del regolamento (CE) n. 110/2008, ma che le schede tecniche presentate entro l'8 giugno 2019 in procedure avviate ai sensi di tale regolamento sono considerate disciplinari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787.

Esame della domanda e pubblicazione

La Commissione ha verificato la conformità della domanda al regolamento (CE) n. 110/2008 e ne ha pubblicato la richiesta di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento medesimo, come previsto dall'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

Assenza di opposizioni e approvazione finale

Poiché non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la modifica del disciplinare è approvata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, di tale regolamento, applicabile mutatis mutandis alle modifiche del disciplinare.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichebevande spiritoseetichettaturadiritto alimentaremercato interno

Testo integrale

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