Regolamento (UE) 2017/2466
Regolamento (UE) 2017/2466 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione già previsto dal regolamento (UE) n. 1388/2013. Introduce nuovi contingenti a dazio zero per 12 prodotti, aumenta o riduce taluni volumi, modifica la descrizione di un prodotto e chiude 12 contingenti non più ritenuti di interesse per l’Unione. Le modifiche decorrono dal 1o gennaio 2018 per evitare interruzioni del regime contingentale.
Modifica del regolamento (UE) n. 1388/2013 in materia di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per determinati prodotti agricoli e industriali, con nuove aperture, aumenti, riduzioni, soppressioni e aggiornamenti di contingenti.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione dei prodotti elencati negli allegati del regolamento, nell'ambito del regime dei contingenti tariffari autonomi disciplinato dal regolamento (UE) n. 1388/2013. Incide su operatori economici, importatori e soggetti che beneficiano della sospensione o riduzione del dazio per i contingenti interessati; per alcuni prodotti la fruizione è subordinata al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le modifiche si applicano dal 1o gennaio 2018, mentre il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dei contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1388/2013, che disciplina l’apertura e la gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per prodotti agricoli e industriali. L’obiettivo è adeguare il regime alle esigenze di approvvigionamento del mercato interno, alla capacità produttiva dell’Unione e all’interesse degli operatori economici, assicurando la continuità dell’applicazione dal 1o gennaio 2018.
Finalità e contesto
Secondo i considerando, i contingenti tariffari autonomi consentono l’importazione nell’Unione di determinati prodotti a dazio ridotto o nullo quando la produzione interna è insufficiente o quando occorre evitare perturbazioni del mercato. Il regolamento 2017/2466 modifica quindi l’elenco dei contingenti già aperti, introducendo nuove voci, incrementando o riducendo alcuni volumi, adeguando alcune descrizioni e sopprimendo i contingenti non più giustificati.
Nuove aperture di contingenti a dazio zero
L’articolo 1, punto 1, inserisce nell’allegato del regolamento base 12 nuovi contingenti tariffari autonomi con dazio pari a 0 %. I nuovi contingenti riguardano, tra gli altri:
- solfato di cesio in forma solida o in soluzione acquosa con specifica composizione;
- paracetamolo;
- enzalutamide;
- ibrutinib;
- canagliflozin;
- additivi per oli lubrificanti;
- miscele di alchil dimetil ammine terziarie;
- rovings di vetro S-glass per uso aeronautico;
- accessori per tubi in alluminio per radiatori di motocicli;
- valvole di scarico per sistemi di gas di scarico di motocicli;
- staffe di sostegno in lega di alluminio per veicoli;
- sensori lambda per sistemi di scarico di motocicli.
Per tali contingenti, il periodo contingentale è in linea generale 1.1-31.12; i volumi sono quelli indicati negli allegati, con esempi quali 160 tonnellate per il solfato di cesio, 20 000 tonnellate per il paracetamolo, 1 000 kg per l’enzalutamide, 5 tonnellate per l’ibrutinib e 10 tonnellate per il canagliflozin.
Adeguamento di contingenti esistenti
L’articolo 1, punto 2, sostituisce le righe relative a 13 contingenti già esistenti. Dalle modifiche emergono diversi tipi di intervento:
- aumento dei volumi contingentali per alcuni prodotti, quando ciò è nell’interesse degli operatori economici dell’Unione;
- diminuzione del volume per un prodotto, perché la capacità produttiva dell’Unione è aumentata;
- adeguamento del periodo e del volume per contingenti inizialmente aperti per soli sei mesi;
- modifica della descrizione di una merce.
Tra i prodotti interessati figurano, ad esempio, cera di paraffina con basso contenuto di olio, tricloroetilene, furfurale, una miscela contenente cloropropeni, poli(butirrale di vinile), una lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4′-bifenilene), cascami di fibre sintetiche di nylon o altre poliammidi, lastre con tessuto in fibra di vetro e rame, giranti del compressore in lega di alluminio e pistoni per sistemi di sospensione.
Per il contingente n. 09.2870 relativo a tessuti di fibre di vetro "E", il periodo contingentale è espressamente indicato come 1.1-31.12.2018, con volume di 6 000 000 m e dazio dello 0 %.
Soppressione di contingenti
L’articolo 1, punto 3, sopprime 12 contingenti tariffari autonomi identificati dai numeri d’ordine 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 e 09.2669. Il considerando spiega che tali soppressioni decorrono dal 1o gennaio 2018 perché, da quella data, non è ritenuto opportuno mantenere tali misure nell’interesse dell’Unione.
Regime doganale speciale per alcuni prodotti
Per le merci contrassegnate dalla nota (2) negli allegati, la sospensione del dazio è subordinata al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Ciò significa che il beneficio tariffario è condizionato al rispetto delle regole doganali sulla destinazione specifica dei beni, con particolare rilievo per i prodotti destinati a impieghi industriali specifici o a settori come l’automotive e l’aeronautica.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le modifiche si applicano dal 1o gennaio 2018. La soluzione è giustificata dall’esigenza di evitare interruzioni nell’applicazione del regime contingentale e di garantire coerenza con gli orientamenti della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.
Rilievo operativo per gli operatori
Per importatori, spedizionieri e consulenti doganali, il regolamento comporta la necessità di:
- verificare se la merce rientra in uno dei nuovi contingenti o in uno dei contingenti aggiornati;
- controllare il corretto numero d’ordine, il codice NC/TARIC, il volume contingentale disponibile e il periodo di validità;
- accertare, per i prodotti soggetti alla nota (2), il rispetto del vincolo di destinazione particolare ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- considerare che dal 1o gennaio 2018 i contingenti soppressi non sono più utilizzabili.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013
L’allegato del regolamento base è modificato mediante: inserimento di 12 nuovi contingenti tariffari identificati dai numeri d’ordine 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 e 09.2932; sostituzione delle righe relative ai contingenti 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 e 09.2868; soppressione delle righe corrispondenti ai contingenti 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 e 09.2669; soppressione della nota a piè pagina relativa alla nozione di misura di nuova introduzione o modificata.
Nuovi contingenti tariffari a dazio zero
Per 12 prodotti sono aperti nuovi contingenti con dazio contingentalle pari a 0 %, nella maggior parte dei casi per il periodo 1.1-31.12 e con volumi specifici indicati in allegato I. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, solfato di cesio, paracetamolo, enzalutamide, ibrutinib, canagliflozin, additivi per oli lubrificanti, miscele di ammine terziarie, filati di vetro S-glass per uso aeronautico, accessori per tubi in alluminio per radiatori di motocicli, valvole di scarico, staffe di sostegno in lega di alluminio e sensori lambda.
Adeguamento di contingenti esistenti
Per 13 contingenti esistenti vengono aggiornati i volumi e/o le condizioni riportate nell’allegato II. Il regolamento motiva tali interventi con l’esigenza di allineare i contingenti all’interesse degli operatori dell’Unione, alla capacità produttiva interna o alla circostanza che alcuni contingenti erano stati aperti solo per sei mesi. In un caso viene modificata anche la descrizione della merce.
Contingenti chiusi
12 contingenti tariffari autonomi sono soppressi con effetto dal 1o gennaio 2018 perché non è più nell’interesse dell’Unione mantenerli a partire da tale data. Il regolamento non riporta nel testo fornito i dettagli merceologici di tali soppressioni, ma rinvia alle righe eliminate dall’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.
Condizionamento doganale per taluni prodotti
Per i prodotti indicati con la nota (2) negli allegati, la sospensione dei dazi è subordinata al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione). Tale requisito accompagna i contingenti relativi, tra gli altri, a specifici additivi, rovings in fibra di vetro, tessuti in fibre di vetro E, giranti del compressore e pistoni per sistemi di sospensione.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018. La scelta di un’applicazione retrodatata è giustificata dal considerando relativo alla continuità del regime contingentale e al rispetto degli orientamenti della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.
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