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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2367

Regolamento (UE) 2017/2367 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le soglie monetarie in euro previste dalla direttiva 2009/81/CE per gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. L'adeguamento serve a riallineare i valori europei al controvalore delle soglie dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC, nonché a mantenerne la coerenza con le soglie riviste della normativa UE sugli appalti nei settori speciali. Le nuove soglie si applicano dal 1o gennaio 2018 in tutta l'Unione.

Adeguamento delle soglie in euro applicabili agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza ai fini della direttiva 2009/81/CE.

Ambito di applicazione

Si applica alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che affidano appalti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE. L'intervento riguarda esclusivamente le soglie di valore di cui all'articolo 8 della direttiva, con efficacia in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2018. Il regolamento è direttamente applicabile e non introduce esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla direttiva di base.

Regolamento (UE) 2017/2367 della Commissione - adeguamento delle soglie negli appalti difesa e sicurezza

Il regolamento interviene sulla direttiva 2009/81/CE, limitatamente alle soglie di valore che determinano l'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. La modifica è adottata in ragione dell'allineamento agli impegni dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC e per ragioni di coerenza sistematica con la disciplina UE sugli appalti.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il fatto che l'Accordo sugli appalti pubblici, approvato dal Consiglio con decisione 2014/115/UE, è uno strumento plurilaterale volto alla reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Poiché l'accordo si applica agli appalti che raggiungono o superano soglie espresse in diritti speciali di prelievo, le corrispondenti soglie della direttiva 2009/81/CE devono essere riallineate in euro, arrotondando al migliaio inferiore più vicino.

Modifica delle soglie della direttiva 2009/81/CE

Il regolamento modifica l'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE, sostituendo gli importi soglia previsti:

  • alla lettera a), da 418 000 EUR a 443 000 EUR;
  • alla lettera b), da 5 225 000 EUR a 5 548 000 EUR.

Si tratta di un adeguamento puramente quantitativo, ma rilevante ai fini dell'individuazione degli appalti soggetti alle regole europee di coordinamento, con impatto operativo per amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori nei settori interessati.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli affidamenti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE. Non introduce nuove definizioni o nuove procedure, ma incide esclusivamente sulla soglia economica oltre la quale si applicano le regole europee di gara.

Entrata in vigore

Il testo stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Pertanto, dal medesimo momento le soglie aggiornate devono essere utilizzate nella verifica dell'assoggettamento degli appalti alla disciplina della direttiva 2009/81/CE.

Utilità pratica per gli operatori

Per le stazioni appaltanti e i professionisti del settore, il dato essenziale è la sostituzione delle soglie precedenti con i nuovi valori di 443 000 EUR e 5 548 000 EUR. Da tale data, la corretta qualificazione dell'appalto ai fini dell'obbligo di applicare la disciplina UE deve avvenire in base a tali importi aggiornati.

Disposizioni principali

Adeguamento delle soglie dell'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è modificato sostituendo gli importi soglia: alla lettera a) l'importo di 418 000 EUR è sostituito da 443 000 EUR; alla lettera b) l'importo di 5 225 000 EUR è sostituito da 5 548 000 EUR. L'intervento incide quindi sui valori di applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

Ragioni dell'adeguamento

Il regolamento mira a garantire l'allineamento delle soglie della direttiva 2009/81/CE agli impegni internazionali derivanti dall'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC, in modo che gli importi in euro corrispondano al controvalore arrotondato al migliaio inferiore. Viene inoltre richiamata la necessità di coerenza con le soglie rivedute della direttiva 2014/25/UE.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicidifesa e sicurezzamercato interno

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