Regolamento (UE) 2017/2366
Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica la direttiva 2014/23/UE aggiornando la soglia economica applicabile ai contratti di concessione. L’intervento recepisce l’esigenza di allineare il diritto UE al controvalore in euro delle soglie previste dall’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC. La soglia è portata da 5.225.000 euro a 5.548.000 euro, con applicazione dal 1o gennaio 2018.
Adeguamento della soglia per le concessioni di cui alla direttiva 2014/23/UE, per allinearla al valore in euro previsto dall’Accordo sugli appalti pubblici.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a livello dell’Unione europea e incide sulle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione disciplinate dalla direttiva 2014/23/UE. In particolare riguarda amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che applicano la direttiva, con effetto uniforme in tutti gli Stati membri dal 1o gennaio 2018. Non introduce esclusioni specifiche, ma interviene unicamente sulla soglia economica rilevante per l’applicazione delle regole di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.
Adeguamento della soglia per le concessioni
Il regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione interviene sulla direttiva 2014/23/UE in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione. L’obiettivo è aggiornare la soglia economica rilevante per l’applicazione della disciplina UE, in coerenza con l’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC e con il relativo sistema di soglie espresse in diritti speciali di prelievo.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il regolamento si inserisce nel processo di allineamento periodico delle soglie europee agli impegni internazionali dell’Unione. La Commissione sottolinea che uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire ad amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di rispettare simultaneamente gli obblighi derivanti dalla direttiva e dall’Accordo sugli appalti pubblici. Per questo la soglia deve corrispondere al controvalore in euro delle soglie dell’accordo, arrotondato al migliaio inferiore più vicino.
Modifica normativa introdotta
L’unica modifica sostanziale riguarda l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE:
- il valore di 5.225.000 EUR è sostituito da 5.548.000 EUR.
La disposizione incide quindi sulla soglia oltre la quale si applicano le regole della direttiva in materia di concessioni, con effetti pratici per la qualificazione delle procedure e per la determinazione del perimetro degli obblighi procedurali europei.
Ambito soggettivo e oggettivo
La modifica riguarda gli enti aggiudicatori e le amministrazioni aggiudicatrici che operano nell’ambito della direttiva 2014/23/UE. L’intervento è generale e uniforme per tutti gli Stati membri, senza prevedere deroghe o esclusioni specifiche nel testo del regolamento. Il regolamento non disciplina nuove fattispecie sostanziali di concessione, ma aggiorna un parametro economico già esistente.
Entrata in vigore e valore giuridico
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Adeguamento della soglia per i contratti di concessione
All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l’importo di 5.225.000 EUR è sostituito da 5.548.000 EUR. La modifica mira ad allineare la soglia UE al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie dell’Accordo sugli appalti pubblici.
Ragioni dell’intervento
Il regolamento si fonda sull’esigenza di garantire coerenza tra la direttiva 2014/23/UE e l’Accordo sugli appalti pubblici, consentendo agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici di adempiere contemporaneamente agli obblighi derivanti da entrambi gli strumenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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