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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2368

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 della Commissione, del 18 dicembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32017R2368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime antidumping già vigente per i filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese. Introduce la possibilità per nuovi esportatori cinesi, che non esportavano durante il periodo dell'inchiesta iniziale e che soddisfano determinate condizioni, di chiedere un riesame. In caso di esito favorevole, la Commissione può assegnare loro il dazio del 5,3% previsto per i produttori collaboranti non inclusi nel campione.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 per consentire ai nuovi esportatori cinesi di chiedere un riesame e, se accolto, ottenere il dazio antidumping del 5,3% applicabile ai produttori collaboranti non campionati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese, nell'ambito delle misure antidumping definitive già istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325. Rileva in particolare per le parti della Repubblica popolare cinese che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta iniziale, non sono collegate a esportatori o produttori soggetti alle misure e hanno esportato o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi considerevoli nell'Unione dopo tale periodo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del dazio antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. L'intervento della Commissione risponde all'esigenza di consentire anche ai nuovi esportatori, non attivi nel periodo dell'inchiesta iniziale, di accedere a un meccanismo di riesame specifico.

Finalità dell'intervento normativo

Il regolamento rileva che il testo originario del regolamento (UE) 2017/325 non prevedeva la possibilità per le imprese che non avevano esportato il prodotto nel periodo dell'inchiesta iniziale di chiedere un riesame finalizzato a verificare se dovessero beneficiare dell'aliquota applicata alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione. La modifica è quindi diretta ad allineare il regime antidumping alla disciplina UE sulle situazioni dei nuovi esportatori.

Condizioni per i nuovi esportatori

Il nuovo paragrafo 5 inserito nell'articolo 1 del regolamento (UE) 2017/325 stabilisce che una parte della Repubblica popolare cinese può rivolgersi alla Commissione solo se fornisce prove sufficienti di tre circostanze cumulative:

  • non aver esportato le merci interessate durante il periodo dell'inchiesta iniziale, indicato come 1o luglio 2008 - 30 giugno 2009;
  • non essere collegata a un esportatore o produttore già soggetto alle misure antidumping istituite;
  • aver effettivamente esportato le merci nell'Unione oppure aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo considerevole dopo la fine del periodo d'inchiesta.

Effetti della domanda e misura applicabile

Se la prova è ritenuta sufficiente, la Commissione può modificare l'allegato I del regolamento (UE) 2017/325 per assegnare al richiedente il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione, fissato al 5,3 %. La norma non impone automaticamente tale aliquota, ma attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare l'allegato a seguito della verifica positiva dei requisiti.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento della disciplina sui nuovi esportatori

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 è aggiunto un paragrafo 5 che consente a una parte della Repubblica popolare cinese di fornire alla Commissione elementi di prova sufficienti per ottenere un riesame e, se del caso, la modifica dell'allegato I.

Condizioni per richiedere il riesame

La parte interessata deve dimostrare cumulativamente: a) di non avere esportato le merci durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1o luglio 2008 - 30 giugno 2009); b) di non essere collegata a un esportatore o produttore già assoggettato alle misure; c) di avere effettivamente esportato le merci o di avere assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

Effetto del riesame positivo

Se le condizioni sono soddisfatte, la Commissione può modificare l'allegato I del regolamento (UE) 2017/325 per attribuire alla parte interessata il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione, pari al 5,3 %.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeimportazionidifesa commerciale

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