Regolamento (UE) 2017/2369
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2369 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, per quanto riguarda il periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino al 31 dicembre 2021 la durata delle misure di protezione già in vigore per le importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano. La Commissione motiva la proroga con la persistenza di carenze nei controlli ufficiali turchi e con la necessità di attendere garanzie sufficienti sulla conformità delle partite importate. Si tratta di un intervento puntuale, che modifica solo la data di scadenza prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013.
Proroga del periodo di applicazione delle misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, nell'ambito delle misure di protezione già introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013. Rileva per gli operatori importatori, per le autorità competenti degli Stati membri che effettuano i controlli sulle partite e per le autorità turche coinvolte nei controlli ufficiali della produzione. Il regolamento interviene esclusivamente sul periodo di applicazione della misura, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021; non disciplina altri profili sostanziali né introduce nuove esclusioni.
Proroga delle misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi dalla Turchia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2369 della Commissione modifica in modo limitato il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013, prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione relative alle importazioni nell'Unione di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano. L'intervento si colloca nel quadro dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da paesi terzi ed è motivato dalla persistenza di carenze nei controlli ufficiali del paese esportatore.
Contesto e motivazioni
La Commissione richiama gli audit svolti sui sistemi di controllo turchi, che avevano già evidenziato criticità nella produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione e la presenza di partite non conformi agli standard microbiologici dell'Unione. L'ultimo audit, svolto nel settembre 2015, ha confermato la persistenza di notevoli carenze nel sistema di controllo, pur a fronte di misure correttive avviate dalle autorità turche. In particolare, permangono problemi nelle prestazioni dei laboratori.
Ragioni della proroga
Alla luce della natura dei prodotti interessati, la Commissione ritiene opportuno mantenere le misure fino a quando non saranno disponibili garanzie sufficienti sulla conformità delle partite esportate. Il regolamento precisa che la proroga resta necessaria fino a quando i controlli effettuati dagli Stati membri non avranno dimostrato la conformità delle partite e un controllo di follow-up non avrà confermato che è possibile sospendere le misure.
Modifica normativa introdotta
L'unica modifica sostanziale riguarda l'articolo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013: la data di scadenza "31 dicembre 2017" è sostituita con "31 dicembre 2021". Ne deriva che le misure di protezione restano operative per ulteriori quattro anni rispetto al termine originario.
Base giuridica e adozione
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base della direttiva 97/78/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 22, paragrafo 6. Il regolamento è dichiarato conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del termine di applicazione
All'articolo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013, la data "31 dicembre 2017" è sostituita dalla data "31 dicembre 2021". La modifica estende quindi di quattro anni il periodo di efficacia delle misure di protezione sulle importazioni interessate.
Motivazione della proroga
La Commissione richiama i risultati degli audit che avevano evidenziato carenze nell'attuazione in Turchia dei controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione. Nonostante le informazioni sulle misure correttive comunicate dalle autorità turche, persistono carenze, in particolare nelle prestazioni dei laboratori, e la proroga è ritenuta necessaria fino a quando non saranno ottenute garanzie sufficienti e i controlli degli Stati membri non avranno confermato la conformità delle partite.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e parere del comitato
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base della direttiva 97/78/CE, in particolare dell'articolo 22, paragrafo 6. Le misure sono dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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