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Sentenza

Sentenza n. 1055/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell'Autorizzazione n. 56/2021, il cui rilascio veniva comunicato il giorno 24.06.2021, per l'installazione, nel Comune di Lecce, di n. 28 transenne para-pedonali; - di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, poiché mai reso noto e/o comunicato alla ricorrente, ivi compresi, i pareri n. Prot. 79162 del 25.05.2021 e n. Prot. 115602 del 03.07.2018, unitamente al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con Delibera di C.C. n. 52 del 14.06.2011, all'art. 8.7 nonché agli artt. 3 e 7, allo stesso connessi, ove da intendersi come aprioristicamente ostativi, ma solo nei confronti della Ipas s.p.a., al rilascio del titolo abilitativo, per i ridetti mezzi, con la collocazione del pannello espositivo rivolto verso la parte esterna (strada) delle strutture, nonché, ancora ove provvisti dell'autonoma lesività, così come innanzi descritta, gli Atti di esame istruttorio del 14.06.2011, nonché il Disposto Dirigenziale del 21.06.2021, su cui, in ogni caso, si riservano motivi aggiunti; nonché per l'ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA - del diritto della ricorrente a non vedersi discriminata e, conseguentemente, a vedere trattata la propria posizione giuridica, al pari degli altri operatori pubblicitari, presenti nel Comune di Lecce, in aderenza all'abrogazione e/o deroga, implicite ed esplicite, operate dalla P.A. in relazione al P.G.I.P., Delibera di C.C. n. 52/2011.

Giustizia amministrativa202101417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione n. 56/2021 per l’installazione di 28 transenne para-pedonali, nella parte in cui imponeva l’esposizione del pannello pubblicitario sul lato interno della strada e non verso l’esterno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, dopo avere presentato nel 2015 un’istanza per l’autorizzazione di vari impianti pubblicitari e avere contestato l’inerzia comunale, impugnava l’autorizzazione n. 56/2021, chiedendone l’annullamento limitatamente alla prescrizione sul posizionamento dei pannelli e l’accertamento del diritto a essere trattata come gli altri operatori pubblicitari. Deduceva, con un unico motivo articolato, eccesso di potere, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, sviamento, disparità di trattamento, falsa applicazione degli artt. 8, punto 7, 3 e 7 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con delibera consiliare n. 52/2011, violazione del giusto procedimento e difetto di istruttoria. La ricorrente sosteneva che la prescrizione fosse discriminatoria, che il Comune avesse applicato contraddittoriamente il piano del 2011 pur avendone riconosciuto l’obsolescenza e che il provvedimento non rispettasse il giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 876/2020, con cui era stato imposto al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il Comune eccepiva anche l’improcedibilità per sopravvenuta inefficacia dell’autorizzazione, in ragione della sua durata triennale e dell’assenza di domanda di rinnovo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e prescindendo dall’esame dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Ha osservato che l’art. 22 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari prevede una validità triennale dell’autorizzazione, senza tacito rinnovo, e che la diversa clausola del titolo relativa alla sopravvenuta approvazione di un nuovo piano riguarda soltanto la verifica di compatibilità con nuove prescrizioni, non elimina il naturale termine triennale di efficacia. La censura sulla disparità di trattamento è stata ritenuta anzitutto inammissibile per genericità e comunque infondata, perché la ricorrente non aveva indicato gli altri operatori né specificato situazioni concretamente analoghe. È stata respinta anche la deduzione di violazione del giudicato: la sentenza n. 876/2020 imponeva esclusivamente l’adozione di un provvedimento espresso, obbligo adempiuto mediante il rilascio dell’autorizzazione n. 56/2021. Infine, il giudice ha ritenuto legittima l’applicazione del Piano del 2011, poiché esso era ancora vigente alla data di adozione dell’autorizzazione e il Comune non poteva disattenderne le prescrizioni in ragione della sua asserita obsolescenza o della futura approvazione di un nuovo piano. Spese compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 22 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

    validità di tre anni e assenza di tacito rinnovo

    L’autorizzazione ha efficacia triennale e può essere rinnovata solo su domanda dell’interessato; la previsione relativa alla sopravvenuta approvazione di un nuovo piano opera come causa autonoma di verifica della compatibilità, non come deroga al termine naturale di efficacia.

  • art. 8, punto 7, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

    La prescrizione del piano relativa al posizionamento del pannello pubblicitario è stata ritenuta applicabile perché il piano era vigente al momento dell’adozione dell’autorizzazione.

  • artt. 3 e 7 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

    Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto comunque applicabile il piano vigente e non fondate le censure di falsa applicazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La dedotta violazione dell’obbligo di motivazione è stata ricompresa nel motivo articolato, ma non ha condotto all’annullamento dell’autorizzazione.

Massime di principio

  • La disparità di trattamento non può essere dedotta in termini meramente assertivi: la censura è inammissibile per genericità se il ricorrente non indica i soggetti comparabili e non dimostra la concreta analogia delle situazioni poste a confronto.
  • Il giudicato che impone all’amministrazione di concludere un procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso è adempiuto con l’adozione del provvedimento; esso non impone, salvo specifiche statuizioni ulteriori, un determinato contenuto favorevole per l’interessato.
  • Finché un piano amministrativo generale è vigente, l’amministrazione deve applicarne le prescrizioni, anche se il piano è ritenuto obsoleto o è in corso di approvazione un nuovo strumento; la futura modifica della disciplina non consente di disapplicare quella vigente.
  • Quando il titolo autorizzatorio prevede una durata determinata coerente con la disciplina generale applicabile, la clausola relativa alla sopravvenienza di un nuovo piano non proroga né sospende il termine naturale di efficacia dell’autorizzazione.
  • Il giudice può prescindere dall’esame di un’eccezione di improcedibilità quando il ricorso risulti manifestamente infondato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveRegolamenti e atti amministrativi generaliGiudizio di ottemperanza
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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