Sentenza del 20/04/2016 n. 7893 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento Irpef relativo al periodo d'imposta 1990, con cui era stato rettificato il suo reddito imputato per partecipazione all'associazione professionale. Ha dedotto la violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che l'avviso a lui notificato rinviasse semplicemente, per relationem, all'accertamento emesso nei confronti dell'associazione, senza che quest'ultimo gli fosse stato notificato e senza la riunione dei relativi processi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, prima della proposizione del ricorso, si era formato il giudicato sulla legittimità dell'accertamento nei confronti dell'associazione, con sentenza resa in un giudizio al quale avevano partecipato l'associazione, tutti i soci e lo stesso T.S. Tale giudicato si riflette necessariamente sull'accertamento del reddito di partecipazione del socio. La Corte ha inoltre ritenuto non necessaria la trattazione congiunta dei processi e legittima la motivazione per relationem dell'avviso rivolto al socio, poiché egli conosceva certamente l'accertamento dell'associazione avendolo impugnato personalmente e quale rappresentante legale. T.S. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 7 agosto 1990, n. 241
È richiamata dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, ma la censura è stata ritenuta infondata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40
È richiamata con riferimento all'accertamento delle imposte sui redditi; la Corte ha ritenuto legittimo il collegamento motivazionale tra l'accertamento dell'associazione e quello del socio.
Testo unico delle imposte sui redditi, art. 5
La norma fonda l'imputazione ai soci del reddito prodotto da società o associazioni, rendendo consequenziale l'accertamento del reddito dell'associazione rispetto a quello di partecipazione del socio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
È richiamato in tema di litisconsorzio nel processo tributario. La Corte ha escluso che fosse necessaria la riunione del giudizio sull'accertamento dell'associazione con quello relativo al singolo socio, purché la controversia pregiudiziale abbia coinvolto l'associazione e tutti i soci interessati.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è stato respinto.
Massime di principio
- Quando il reddito del socio deriva da una società o associazione trasparente, l'accertamento del reddito dell'ente costituisce il presupposto dell'accertamento del reddito imputato al socio e la decisione definitiva sul primo può vincolare il giudizio sul secondo.
- Il giudicato formatosi sull'accertamento dell'associazione è opponibile al socio che abbia partecipato a quel giudizio, anche personalmente e quale rappresentante dell'ente.
- La mancata riunione dei procedimenti non determina automaticamente la nullità della sentenza: è sufficiente che il giudizio relativo alla questione pregiudiziale abbia coinvolto tutti i soggetti necessari.
- Un avviso di accertamento rivolto al socio può essere motivato per relationem mediante rinvio all'accertamento dell'associazione, se il socio ha avuto conoscenza effettiva dell'atto richiamato, ad esempio perché lo ha impugnato.
- La contestazione della motivazione dell'avviso perde consistenza quando il contribuente dimostra di conoscere concretamente e integralmente l'atto presupposto richiamato.
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