Cassazione Penale, Ordinanza n. 16263/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/09/2024, che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava un asserito vizio di motivazione della decisione di merito in ordine alla configurabilità del reato contestato. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e non si confrontava con gli apprezzamenti di merito già adeguatamente esaminati dalla Corte territoriale con motivazione logica e puntuale.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione, ma registra la contestazione del reato di evasione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce il vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure meramente generiche sono inammissibili.
- La contestazione della configurabilità del reato non può limitarsi a una critica assertiva, ma deve misurarsi con gli argomenti fattuali e logici posti a base della decisione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, resta ferma la decisione di merito impugnata e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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