Sentenza del 15/06/2020 n. 411 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta di registro - Opzione della cedolare secca in un contratto di locazione - Opzione della cedolare secca: termini decadenziali per l'accertamento - Opzione della cedolare secca: Esplicitazione per il suo riconoscimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di poter beneficiare della cedolare secca e, quindi, di non dovere l’imposta di registro. A supporto invocava la previsione contrattuale secondo cui, in caso di adesione del locatore alla cedolare secca, sarebbe stata sospesa la facoltà di chiedere l’adeguamento ISTAT del canone, nonché il fatto di essersi avvalso del regime ai fini delle imposte sui redditi. La controversia riguardava inoltre i termini entro i quali l’Ufficio poteva accertare l’imposta di registro per la prima annualità e per quelle successive.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione è stata confermata e il ricorso del contribuente respinto. Il giudice ha ritenuto che la cedolare secca dovesse essere espressamente indicata in sede di registrazione: la clausola contrattuale sull’eventuale rinuncia agli adeguamenti ISTAT non equivaleva a una chiara opzione. L’utilizzo del regime ai fini delle imposte sui redditi non dimostrava che l’Ufficio avesse riconosciuto l’esenzione dall’imposta di registro. Quanto ai termini di accertamento, l’art. 76 del TUR distingue la prima annualità da quelle successive, per le quali è previsto il termine di cinque anni. Non sono disponibili nel testo fornito gli estremi della decisione, le date, gli importi o la statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 76 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
Nell'ipotesi di opzione della cedolare secca, l'art. 76 del TUR distingue nettamente i termini di decadenza dell'Ufficio per l'accertamento della prima annualità e di quelle successive, prevedendo, per queste ultime, il termine prescrizionale di cinque anni.
La disposizione differenzia i termini per l’attività dell’Ufficio: quelli relativi alla prima annualità non coincidono con il termine applicabile alle annualità successive, per le quali il testo indica cinque anni.
Massime di principio
- Chi intende beneficiare di un regime fiscale agevolato deve rispettarne gli adempimenti formali richiesti; una clausola che ne presupponga l’eventuale applicazione non sostituisce l’espressa opzione.
- L’assenza di una dicitura che evidenzi l’opzione per la cedolare secca in sede di registrazione può comportare che le parti restino tenute all’imposta di registro.
- Il trattamento dichiarato o applicato ai fini di un’imposta non prova, da solo, che l’Amministrazione abbia riconosciuto l’esenzione o la correttezza della scelta ai fini di un’altra imposta.
- Per contestare la tempestività dell’accertamento dell’imposta di registro occorre distinguere la prima annualità da quelle successive e applicare a ciascuna il termine previsto dall’art. 76 del TUR.
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