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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20960/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che aveva confermato la custodia in carcere: per Francesco Barbaro motivi principali erano la incompetenza territoriale (sosteneva che la base dell'associazione fosse in provincia di Reggio Calabria), l'insussistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo e la mancata verifica delle esigenze cautelari (si contestava altresì la qualificazione del ruolo come promotore e l'applicazione di aggravanti). Per Giovanni Pipicella si contestava la mancanza di elementi che dimostrassero la sua consapevolezza dell'illiceità dell'affare relativo al capo 7) e l'assenza di quel "quid pluris" che distingua il reato associativo dal mero concorso, nonché che i telefoni criptati fossero riconducibili alla sua disponibilità.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di Barbaro relativi alla competenza territoriale, confermando che, trattandosi di reato associativo permanente, la competenza si identifica con il luogo in cui ha sede la base operativa: il Tribunale ha adeguatamente motivato che il centro operativo era la provincia torinese e che si trattava di un'unica associazione con membri stanziati a Torino che operavano sotto l'egida di famiglie di 'ndrangheta di Platì. Quanto ai profili probatori, la Corte ha confermato che i gravi indizi erano fondati su dichiarazioni del collaboratore di giustizia (Pasquino) corroborate da intercettazioni e riscontri; le censure sulla valutazione delle intercettazioni e sull'interpretazione dei dialoghi sono questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, che non è stata riscontrata. Le doglianze sulla qualificazione del ruolo (promotore vs finanziatore) non hanno rilevanza tale da mutare l'esito cautelare. Le questioni relative alle aggravanti (art. 416-bis e art. 74 comma 4 DPR 309/90) sono risultate inammissibili per mancata deduzione in sede di riesame e/o carenza di interesse. Sulle esigenze cautelari il Tribunale ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'elevata pericolosità, avvalendosi anche della presunzione prevista per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90; la Corte ha ritenuto la motivazione rafforzata e congrua. Per Pipicella la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi sia per il capo 7) (intercettazioni che lo indicavano come destinatario di parte del carico) sia per la partecipazione all'associazione (uso di telefoni criptati, ruolo nella esfiltrazione tramite contatti portuali, ricorrenza di modalità operative). Esito finale: rigetto dei ricorsi e conferma delle misure detentive decise dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3 cod. proc. pen.

    Per i delitti associativi di natura permanente la competenza territoriale si determina nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, individuato nella base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose: rileva il centro operativo effettivo dell'associazione

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel procedimento cautelare opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari e la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per taluni reati (richiamata la presunzione prevista dal comma 3 in relazione all'art. 74 DPR 309/90)

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Prevede l'udienza di riesame e la possibilità di conferma del provvedimento del giudice per le indagini preliminari; la Corte ha ricordato la funzione del Tribunale del riesame nella verifica delle misure

  • artt. 110, 73 e 80 d.P.R. 309/90

    Norme richiamate come reati 'satellite' (concorso in reato, detenzione e importazione di sostanze stupefacenti, aggravamento in caso di ingente quantità) utilizzate nel quadro indiziario a supporto dell'imputazione associativa

  • art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante richiamata)

    Richiamata dalla difesa/ricorrente come possibile aggravante (agevolazione di associazione mafiosa); la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non dedotta in sede di riesame

Massime di principio

  • Competenza territoriale per delitti associativi permanenti: si individua nel luogo dove ha sede la base operativa (programmazione e direzione) e non necessariamente dove avviene l'acquisto della droga; la valutazione spetta al giudice di merito e sarà sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità
  • Valutazione dei gravi indizi in sede cautelare: la Corte di legittimità non rifa' l'istruttoria; la credibilità e il riscontro delle dichiarazioni di collaboratori sono rilevanti se corroborate da elementi esterni (intercettazioni, servizi, riscontri oggettivi)
  • Intercettazioni e linguaggio cifrato: l'interpretazione dei dialoghi e del linguaggio contesto-dipendente è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica
  • Presunzioni cautelari per i reati di stupefacenti: per reati rientranti in art. 74 DPR 309/90 opera una presunzione relativa che rende necessario per la difesa fornire elementi concreti e sufficienti a neutralizzarla; il tempo intercorso non annulla automaticamente il pericolo di reiterazione se l'associazione rimane operativa
  • Eccezioni e questioni non sollevate antecedentemente: questioni non dedotte in sede di riesame (es. aggravanti non discusse) possono essere ritenute inammissibili in Cassazione; è fondamentale sollevare in modo completo i profili decisivi già nei gradi precedenti
  • Distinzione tra ruolo processuale e qualificazione di fatto: la differenza tra promotore e finanziatore può essere discussa ma, ai fini cautelari, ciò che conta è lo spessore e la capacità di influenzare/organizzare l'attività del sodalizio dimostrata dagli elementi indiziari

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