Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35388/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia (sez. staccata di Foggia) che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la decisione di primo grado favorevole a Imeltel, la quale aveva impugnato un avviso di accertamento IVA e IRAP relativo al 1998. Le contestazioni disciplinavano: indebita detrazione dell'IVA sulla base di fatture ritenute emesse indebitamente dalla società costruttrice del nuovo stabilimento (coinvolto anche un contributo ex legge n. 488/1992), mancata emissione di fattura per operazione di locazione di azienda con Seica s.p.a., omissione di fatturazione per presunta cessione di merce rinvenuta in deposito presso terzi senza documentazione, e indebita detrazione IVA relativa a prestiti di manodopera con apparenti commissionari.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo in ragione dell'istanza di definizione agevolata presentata da Imeltel (istanza datata 7/6/2019 ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018 conv. dalla l. n. 136/2018) e del versamento della prima rata (prova tramite Mod. F24). Poiché nessuna delle parti ha presentato entro il 31/12/2020 istanza di trattazione ai sensi del comma 13 dell'art. 6 e non risulta diniego della definizione, il comma 13 impone la declaratoria di estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Norme richiamate

  • decreto-legge n. 119 del 23/10/2018, artt. 6 e 7 (conv. dalla legge n. 136/2018)

    La Corte ha ritenuto che la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata, unitamente alla mancata istanza di trattazione entro il termine previsto dal comma 13 dell'art. 6, determinino l'estinzione del processo tributario relativo alla controversia definibile ai sensi della norma.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    Secondo la Corte, se entro il termine stabilito le parti non chiedono la trattazione della controversia (ovvero non si verifica un diniego della definizione), il processo va dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • d.l. 28/10/2020, n. 137, art. 23, co. 8-bis e d.l. 23/7/2021 n. 105, art. 7 (riferimenti procedurali su udienze da remoto)

    Riferimenti procedurali: la trattazione in camera di consiglio con collegamento da remoto è stata ammessa ai sensi delle norme emergenziali citate; non incidono però sul motivo di estinzione sostanziale del processo.

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata, se la controversia rientra nei casi disciplinati, possono portare all'estinzione del processo tributario senza decisione di merito se entro i termini previsti non viene chiesta la trattazione.
  • Per evitare l'estinzione del giudizio da parte della controparte, chi abbia interesse a proseguire il processo deve presentare l'istanza di trattazione entro il termine previsto dal comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018; in mancanza, il giudice è tenuto a dichiarare l'estinzione.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata non implica accertamento o conferma delle ragioni di una delle parti sul merito: la controversia si estingue per effetto della definizione concordata e del pagamento secondo le regole della norma di definizione.
  • Le spese del processo, in caso di estinzione ai sensi dell'art. 6 comma 13, restano a carico di chi le ha anticipate: è quindi importante per le parti valutare anche l'impatto delle spese processuali nel decidere se aderire alla definizione o chiedere la prosecuzione del giudizio.
  • In cassazione, come in precedenti gradi, la forma e i termini procedurali legati alla definizione agevolata sono decisivi: la tempestività degli atti (domanda di definizione, versamenti e richieste di trattazione) è determinante per l'esito processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.