Sentenza del 27/03/2019 n. 8522 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi agli anni 2001-2005, con recupero di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. In particolare, erano contestati l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% anziché di quella ordinaria per lavori edili e, per il 2004, l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dalla locazione turistica di immobili, ricostruiti sulla base di documentazione extracontabile. In Cassazione il Fallimento ha contestato la motivazione della CTR sul recupero dei maggiori ricavi del 2004, sostenendo che i documenti prodotti dimostrassero l'infondatezza della pretesa.
La decisione
L'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela gli avvisi relativi all'IVA per gli anni 2001-2005, determinando la cessazione della materia del contendere sul ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Il ricorso incidentale del Fallimento è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado, non erano state indicate e dimostrate specifiche differenze nelle ragioni di fatto delle due decisioni, come richiesto per denunciare il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il Fallimento è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate 7.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, n. 39
Prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relativi alla costruzione dei fabbricati, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono attività di costruzione di immobili non di lusso per la successiva vendita.
La CTR aveva ritenuto applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4% anche se gli immobili erano stati temporaneamente locati a uso turistico; tuttavia, gli avvisi IVA sono stati poi annullati in autotutela dall'Agenzia.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha modificato i limiti del controllo di legittimità sul vizio di motivazione denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione è denunciabile in Cassazione entro limiti rigorosi e non consente una nuova valutazione del merito o delle prove; in caso di doppia conforme, il ricorrente deve dimostrare che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.
Codice di procedura civile, art. 348-ter, ultimo comma
In caso di doppia conforme, limita l'impugnazione per vizio di motivazione e impone al ricorrente di evidenziare le differenze tra le decisioni di primo e secondo grado.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Il ricorso per Cassazione in materia tributaria segue le regole generali del giudizio di legittimità e non presenta, sotto questo profilo, connotazioni di specialità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione annulla integralmente o parzialmente un atto impositivo in autotutela durante il giudizio, la materia del contendere viene meno limitatamente alle pretese annullate; il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: non consente di riesaminare liberamente documenti, ricostruzioni contabili o valutazioni probatorie già effettuate dai giudici di merito.
- In presenza di doppia conforme, un motivo fondato sul vizio di motivazione è normalmente inammissibile se il ricorrente non indica puntualmente le differenze tra le motivazioni fattuali della sentenza di primo grado e di quella d'appello.
- Per superare la doppia conforme occorre confrontare specificamente le due decisioni e dimostrare che esse si fondano su ricostruzioni di fatto effettivamente diverse; non è sufficiente sostenere che il giudice d'appello abbia valutato male le prove.
- La produzione di documentazione contabile o extracontabile deve essere accompagnata da una chiara spiegazione della sua rilevanza e della corrispondenza con le singole contestazioni; in Cassazione, tuttavia, non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
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