Regolamento (UE) 2016/953
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/953 della Commissione, del 15 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una data di riferimento, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per calcolare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso attua la disciplina del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili. L'atto contiene un allegato con gli importi per ciascun prodotto e paese terzo di origine, ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato mediante codice NC, provenienti dai paesi terzi indicati con i relativi codici di origine. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/953 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili a taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero basato su dati variabili.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei criteri derivanti dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che essi servono come parametro per la determinazione del prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Ambito oggettivo e soggetti interessati
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato mediante codici NC. I valori sono differenziati in base al codice del paese terzo di origine, come riportato nella nomenclatura dei paesi richiamata in nota. Il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione applicabili. L'allegato contiene gli importi espressi in EUR/100 kg per ciascuna combinazione di prodotto e origine, ad esempio per i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per ciascun codice paese terzo, il valore forfettario in EUR/100 kg, da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e aggiornamento giornaliero
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si afferma che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, secondo i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca i valori per prodotti quali, tra gli altri, pomodori, uve, mele e altri ortofrutticoli, distinguendo per origine geografica tramite codici paese (ad esempio MA, TR, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e ZZ). Il codice "ZZ" è precisato come corrispondente ad "altre origini".
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