Regolamento (UE) 2016/952
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva a basso rischio Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che i criteri di approvazione risultano soddisfatti per gli impieghi esaminati e che la sostanza presenta caratteristiche compatibili con la qualifica di "low risk". L’atto modifica inoltre l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, fissando condizioni specifiche e una durata di approvazione di 15 anni.
Approvazione della sostanza attiva a basso rischio Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02, identificata tramite il numero di registrazione CNCM I-3936, nell’ambito dei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; riguarda sia l’approvazione della sostanza come sostanza attiva a basso rischio sia la conseguente modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La valutazione è riferita agli impieghi rappresentativi esaminati nella relazione di riesame e include specifiche condizioni d’uso e di fabbricazione.
Approvazione di Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 come sostanza attiva a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione approva Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. L’atto si fonda sulla procedura di valutazione svolta dalla Francia come Stato membro relatore, sul parere dell’EFSA e sull’esame della Commissione, che hanno portato alla conclusione che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti per gli impieghi rappresentativi esaminati.
Contesto procedurale
La domanda di approvazione è stata presentata il 9 aprile 2013 da Agro-Levures et Dérivés SAS alla Francia, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 15 ottobre 2013 la Francia ha comunicato l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3. Successivamente, il 4 dicembre 2014 lo Stato membro relatore ha trasmesso un progetto di rapporto di valutazione, poi aggiornato il 14 settembre 2015 a seguito della richiesta di informazioni supplementari formulata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 1 e 3.
Il 3 dicembre 2015 l’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente, rendendole inoltre pubbliche. Il 7 marzo 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e un progetto di regolamento di approvazione; al richiedente è stata assicurata la possibilità di presentare osservazioni.
Ragioni dell’approvazione e qualifica di sostanza a basso rischio
Dai considerando emerge che la sostanza è un lievito presente in natura, comunemente impiegato nei prodotti alimentari e ampiamente diffuso nell’ambiente. La Commissione ritiene che l’esposizione aggiuntiva di esseri umani, animali e ambiente derivante dagli impieghi approvati sia trascurabile rispetto all’esposizione naturale. Inoltre, la sostanza non è considerata potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con conseguente qualificazione come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 approva Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 alle condizioni indicate nell’allegato I. L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, inserendo la corrispondente voce nell’elenco delle sostanze attive approvate. L’approvazione ha durata di 15 anni, con data di approvazione fissata al 6 luglio 2016 e scadenza al 6 luglio 2031.
Identificazione della sostanza e specifiche tecniche
L’allegato I identifica la sostanza con il nome comune Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e con il numero di registrazione CNCM I-3936 presso la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes dell’Istituto Pasteur. La purezza è indicata come non pertinente, mentre la concentrazione minima richiesta è pari a 1 × 10^13 CFU/kg. Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche sono rinviati alla relazione di esame.
Condizioni di impiego e cautele per la valutazione nazionale
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione complessiva deve essere prestata particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenuto conto che la sostanza va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni di impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione del rischio.
Obblighi del fabbricante
L’allegato prevede che il produttore garantisca il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione. Si tratta di prescrizioni tecniche che accompagnano l’approvazione della sostanza e che rilevano per la conformità del prodotto immesso sul mercato.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul quadro europeo delle sostanze attive approvate nel settore dei prodotti fitosanitari.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva a basso rischio
L’articolo 1 approva Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02, secondo le condizioni indicate nell’allegato I. L’approvazione interviene ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del regolamento, inserendo la nuova voce relativa a Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 nella parte D dell’elenco.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Identificazione e durata dell’approvazione
L’allegato I indica il ceppo approvato come Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02, con registrazione CNCM I-3936, purezza non pertinente e concentrazione minima di 1 × 10^13 CFU/kg. La data di approvazione è il 6 luglio 2016 e la scadenza dell’approvazione è il 6 luglio 2031.
Condizioni specifiche di valutazione e mitigazione del rischio
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale occorre prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, considerando la sostanza un potenziale sensibilizzante; se del caso, le condizioni d’impiego devono includere misure di attenuazione dei rischi.
Obblighi del produttore
L’allegato richiede che il produttore garantisca il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.
Motivazione della qualifica di sostanza a basso rischio
Dai considerando risulta che la sostanza è un lievito presente in natura, comunemente utilizzato nei prodotti alimentari e ampiamente presente nell’ambiente; l’esposizione supplementare di uomo, animali e ambiente attraverso gli impieghi approvati è ritenuta trascurabile rispetto all’esposizione naturale. Per tale ragione la Commissione la qualifica come sostanza attiva a basso rischio per 15 anni.
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