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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/950

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga i termini di approvazione di numerose sostanze attive contenute nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, perché la valutazione dei relativi rinnovi ha subito ritardi non imputabili ai richiedenti. Le nuove date di scadenza sono fissate al 31 luglio 2017 o al 31 ottobre 2017, a seconda della sostanza. La misura evita che le approvazioni decadano prima dell’adozione delle decisioni di rinnovo ed è adottata sulla base dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, cioè a sostanze approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. L’intervento riguarda i soli periodi di approvazione di 25 sostanze attive, prorogandone la scadenza nell’Unione europea e, per effetto del richiamo al SEE, anche ai fini dello Spazio economico europeo. Non disciplina nuove approvazioni né revoche, ma esclusivamente il differimento delle date di scadenza in attesa del rinnovo.

Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive nei prodotti fitosanitari

Il regolamento interviene sul regime di approvazione delle sostanze attive disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009, modificando la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La finalità è evitare che le approvazioni di numerose sostanze scadano prima della conclusione delle procedure di rinnovo, tenuto conto dei ritardi nella valutazione non imputabili ai richiedenti.

Contesto normativo e presupposti della misura

Il regolamento chiarisce che la parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 elenca le sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le domande di rinnovo per le sostanze interessate sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che disciplina la procedura di rinnovo dell’approvazione. Poiché la valutazione è in ritardo per ragioni esterne ai richiedenti, la Commissione ritiene necessario prorogare i periodi di approvazione per evitare vuoti regolatori.

Ambito oggettivo della proroga

Le sostanze coinvolte sono 25 e comprendono, tra le altre:

  • etofumesato, ciazofamid, imazamox, foramsulfuron, linuron, pendimetalin e triflossistrobina, prorogate al 31 luglio 2017;
  • deltametrina, 2,4-DB, beta-ciflutrin, iprodione, idrazide maleica, flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-P, picoxystrobin, fostiazato, siltiofam e Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), prorogate al 31 ottobre 2017. Sono inoltre prorogate al 31 luglio 2017 le scadenze di carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole.

Effetti della modifica sull’allegato del regolamento 540/2011

L’allegato del regolamento riporta puntualmente, riga per riga, la sostituzione delle date di scadenza nella sesta colonna dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011. Si tratta quindi di un intervento tecnico, mirato esclusivamente ad aggiornare i termini di approvazione senza incidere su altri elementi dell’iscrizione delle sostanze.

Rapporti con eventuale non rinnovo o rinnovo

Nei considerando la Commissione richiama il criterio applicabile quando, all’esito della procedura, una sostanza non viene rinnovata: la data di scadenza viene fissata alla data originariamente prevista oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Per le ipotesi di rinnovo, invece, la Commissione si impegna a fissare la data di applicazione il più vicino possibile, compatibilmente con le circostanze.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è stato adottato dalla Commissione a Bruxelles il 15 giugno 2016.

Disposizioni principali

Finalità della modifica del regolamento 540/2011

La Commissione modifica la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Proroga delle scadenze di approvazione

Vengono prorogati i periodi di approvazione di 25 sostanze attive. Per alcune sostanze la nuova scadenza è fissata al 31 luglio 2017; per altre al 31 ottobre 2017. Le modifiche riguardano, tra le altre, etofumesato, deltametrina, imazamox, ciazofamid, 2,4-DB, beta-ciflutrin, iprodione, linuron, pendimetalin, triflossistrobina, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone, isoxaflutole, flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-P, picoxystrobin, fostiazato, siltiofam e Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660).

Motivazione della proroga

La proroga è giustificata dal ritardo nella valutazione delle domande di rinnovo presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, dovuto a motivi indipendenti dalla volontà dei richiedenti. Senza proroga, alcune approvazioni sarebbero scadute prima della decisione di rinnovo.

Base giuridica e coordinamento con le decisioni di rinnovo

Il regolamento si fonda sull’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nei considerando si richiama il principio secondo cui, se una sostanza non viene rinnovata, la Commissione fissa la scadenza alla data originariamente prevista o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo; se invece la sostanza è rinnovata, l’entrata in applicazione deve essere la più vicina possibile, compatibilmente con le circostanze.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisostanze attiveautorizzazione e rinnovosicurezza alimentare

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