Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1043

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1043 della Commissione, del 15 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Café de Valdesia (DOP)]

Normativa europea32016R1043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Café de Valdesia" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro UE delle DOP e delle IGP. La decisione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Repubblica dominicana e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Café de Valdesia".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica/prodotto agricolo e alimentare "Café de Valdesia", riconosciuto come DOP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’effetto è valido in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con efficacia diretta dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento riguarda la registrazione della denominazione nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli altri prodotti dell’allegato I del TFUE (spezie ecc.).

Registrazione della DOP "Café de Valdesia"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1043 della Commissione conclude la procedura di registrazione della denominazione "Café de Valdesia" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto è adottato nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e si fonda sulla mancanza di opposizioni alla domanda pubblicata.

Presupposti e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione della denominazione "Café de Valdesia", presentata dalla Repubblica dominicana, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione procede alla registrazione.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 dispone che la denominazione "Café de Valdesia" è registrata come DOP. Il prodotto è collocato nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamata come categoria degli altri prodotti dell’allegato I del TFUE (spezie ecc.). Ne deriva il riconoscimento UE della denominazione e la relativa tutela propria delle DOP.

Entrata in vigore e portata dell’atto

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti regolamentari dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Café de Valdesia"

L’articolo 1 iscrive la denominazione "Café de Valdesia" nel registro come DOP. La denominazione identifica un prodotto classificato nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo agli altri prodotti dell’allegato I del TFUE (spezie ecc.).

Presupposti della registrazione

La registrazione è adottata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda presentata dalla Repubblica dominicana era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteprodotti agricoli e alimentaripolitica agricola

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.