Cassazione Civile, Ordinanza n. 19678/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un ex dirigente-presidente di un ente regionale di ottenere le poste retributive per la premialità economica/retribuzione di risultato relative agli anni 2007, 2008, 2009 e fino al 4.11.2010, per complessivi euro 68.573, somme che i giudici di merito avevano negato. Il ricorrente impugnava la sentenza d’appello con tre motivi: con il primo denunciava violazione di norme sulla disapplicazione degli atti amministrativi e sull’art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente disapplicato deliberazioni della Giunta regionale sulla base di una condanna della Corte dei conti e avesse mal interpretato la successiva delibera n. 206/2018; con il secondo contestava l’uso della condanna per danno erariale come base del giudizio negativo, sostenendo che si trattasse di un singolo episodio e lamentando una cattiva valutazione delle prove; con il terzo deduceva violazione degli artt. 35 e 36 Cost. e 116 c.p.c., sostenendo che non fosse stato riconosciuto un trattamento economico proporzionato alla qualità della prestazione resa e che la delibera n. 206/2018 non avesse revocato le valutazioni positive precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in parte, censurava una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata solo con una diversa interpretazione della delibera regionale, attività non consentita in cassazione se non si indicano specificamente i canoni ermeneutici violati; inoltre ha osservato che la decisione di merito si fondava su più rationes autonome e che la mancata critica utile di una di esse rendeva inammissibili le altre censure per difetto di interesse. Ha poi rilevato la preclusione del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la doppia conforme. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non consentita nel giudizio di legittimità; la Corte ha inoltre ribadito che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduca che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia violato il regime legale della prova, non quando si contesti semplicemente il diverso peso attribuito alle prove. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancata costituzione delle amministrazioni intimate, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale è precluso in caso di doppia conforme e non può essere usato per ottenere un riesame dei fatti o dell'interpretazione di atti e prove.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce diverso peso alle prove dedotte.
art. 116 c.p.c.
La censura non è ammissibile se mira soltanto a contestare la valutazione comparativa delle prove compiuta dal giudice di merito.
artt. 4 e 5 All. E L. 2248/1865
Richiamati dal ricorrente come norme sulla disapplicazione degli atti amministrativi; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una diversa lettura dell'atto amministrativo già esaminata dai giudici di merito.
art. 21-octies L. 241/1990
Richiamato dal ricorrente; nel caso concreto non conduce all'accoglimento del ricorso, poiché la questione è stata risolta in termini di interpretazione dell'atto amministrativo e di insindacabilità del merito.
artt. 35 e 36 Cost.
Richiamati per sostenere il diritto a un trattamento economico proporzionato alla prestazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché implicava un riesame del fatto e delle prove.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo, quando sia congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, è insindacabile in cassazione; il ricorrente deve specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quali punti la motivazione se ne discosti.
- Se una decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, la mancata confutazione utile anche di una sola di esse rende inammissibili le censure sulle altre per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando ricorra una pronuncia di merito conforme nei due gradi di giudizio sul medesimo nucleo fattuale decisivo.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia violato il regime legale della prova; non è consentito trasformarla in una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio.
- Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito: non può essere utilizzato per sollecitare una nuova lettura dei fatti, delle risultanze documentali o del peso attribuito alle prove dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19556/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19567/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19579/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19597/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19614/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19616/2026 del 13/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →