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Ordinanza

Ordinanza n. 427/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Regione Lombardia, non noto negli estremi e nei contenuti esatti, comunicato al signor Davide Caporale con mail di Take Care S.r.l. del 20 novembre 2025, da cui risulta che il signor Davide Caporale non è stato ammesso a sostenere l’esame finale del corso MCB (ID corso 32651) tenuto da Take Care S.r.l., atteso che “In seguito alla chiusura del corso sulla piattaforma SIUF risulta che, oltre alle… 67 ore di assenza si aggiungono 8 ore di PRESENZA NON CONVALIDATA; questa situazione porta il totale di ore di assenza da 67 a 75 effettive e, di conseguenza, la percentuale di presenza diventa 89% Da decreto la percentuale per essere ammesso all’esame è del 90% in questo momento il sistema ti assegna lo stato di NON AMMESSO”; - dell’art. 22 dell’Allegato A del decreto n. 12943 del 4/09/2023, ai sensi del quale la presenza rilevata dal docente e registrata ordinariamente “entro le 24.00 del giorno successivo alla lezione” inviando una notifica della presenza agli allievi affinché la validino “entro le 24.00 di 4 giorni successivi la data di conclusione della lezione”, ove inteso nel senso di ritenere che la validazione entro il suddetto termine sia perentoria e a pena di decadenza della presenza e, quindi, nel senso che la validazione successiva al medesimo termine non sia valida ed efficace e trasformi la presenza già rilevata e registrata dal docente come assenza ai fini del calcolo del termine massimo di assenze consentite e, quindi, di ammissione all’esame finale del corso, e in difetto di ogni segnalazione e/o comunicazione tempestiva al discente che ha comunque provveduto alla validazione entro i termini di chiusura del corso seguendo le istruzioni ricevute dall’ente accreditato che promuove il corso; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ove lesivo degli interessi del ricorrente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la nota della Regione che ha riscontrato la richiesta del ricorrente di essere ammesso all’esame finale del corso frequentato per oltre il 90% della sua durata, rispondendo che “la questione posta si inserisce nell’ambito dei rapporti tra la Regione e l’ente accreditato che è l’unico soggetto idoneo ad interloquire con gli uffici regionali su tali aspetti”, invitando il ricorrente “a contattare l’ente TAKECARE, che legge in copia, per i seguiti di competenza”; nonché per la condanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dal ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio;

Giustizia amministrativa202600699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione all'esame finale del corso MCB per il superamento della soglia massima di assenze, determinato dalla mancata convalida informatica di ore di presenza effettivamente frequentate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a corso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, comunicatogli dall'ente formativo, con cui è stato ritenuto non ammesso all'esame finale del corso per avere una percentuale di presenza dell'89%, anziché del 90%, a causa dell'imputazione come assenze di 9 ore risultanti come presenza non convalidata sulla piattaforma regionale. Ha inoltre impugnato l'art. 22 dell'Allegato A al decreto regionale n. 12943 del 4 settembre 2023, nella parte in cui fosse interpretato nel senso di attribuire carattere perentorio al termine per la validazione informatica della presenza, con trasformazione automatica della presenza effettiva in assenza, nonché gli ulteriori atti connessi. È stata proposta anche domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a., con richiesta di reintegrazione in forma specifica o, in subordine, di risarcimento per equivalente. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, che le ore erano state effettivamente frequentate e che la mancata registrazione o convalida dipendeva dal funzionamento e dalle scelte tecnologiche della piattaforma, senza tempestiva comunicazione al discente.

La decisione

Il TAR, sulla base dell'istruttoria disposta con precedente ordinanza, ha rilevato che le 9 ore non convalidate erano state effettivamente frequentate. Ha considerato che la disciplina regionale rende obbligatoria la frequenza e impedisce l'ammissione alle prove finali solo agli allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10% del percorso. In sede cautelare ha quindi ritenuto che non sussistesse un'effettiva assenza, ma soltanto un problema di registrazione delle presenze imputabile alle modalità tecnologiche della piattaforma. Ha ravvisato il periculum in mora, poiché tale disfunzione non può pregiudicare lo studente che abbia frequentato le ore richieste, e ha accolto la domanda cautelare. Ha ordinato alla società formativa e alla Regione di correggere provvisoriamente i registri elettronici inserendo le 9 ore di presenza effettiva e di adottare i conseguenti provvedimenti sull'ammissione all'esame finale. L'ammissione è disposta con riserva nelle more della decisione di merito. La trattazione del merito è stata fissata per il 6 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base della valutazione sommaria del fumus e del periculum.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria, che non risulta definita con l'ordinanza cautelare.

  • art. 22 dell'Allegato A al decreto Regione Lombardia n. 12943 del 4 settembre 2023

    La presenza rilevata dal docente e registrata ordinariamente “entro le 24.00 del giorno successivo alla lezione” [è notificata] agli allievi affinché la validino “entro le 24.00 di 4 giorni successivi la data di conclusione della lezione”.

    La questione interpretativa sulla natura perentoria del termine di validazione non è definita in via conclusiva; in sede cautelare il giudice ha escluso che la mancata registrazione informatica possa prevalere sulla prova dell'effettiva frequenza.

  • decreto Regione Lombardia n. 10043 del 6 ottobre 2009

    «la frequenza dei corsi è obbligatoria» e «non sono ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze pari al 10% del percorso frequentato»

    Il requisito sostanziale per l'ammissione è l'effettiva frequenza, mentre l'esclusione consegue al superamento del limite massimo di assenze.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione a una prova finale subordinata al rispetto di una soglia massima di assenze, deve essere considerata l'effettiva frequenza dell'allievo e non può essere equiparata ad assenza la mancata registrazione o convalida informatica di ore di lezione realmente frequentate.
  • Le disfunzioni o le modalità tecnologiche della piattaforma utilizzata dall'amministrazione o dall'ente accreditato per rilevare le presenze non possono ricadere sullo studente che abbia effettivamente frequentato le lezioni richieste.
  • In sede cautelare, quando l'istruttoria documenta l'effettiva frequenza delle ore contestate e il mancato riconoscimento impedisce l'accesso imminente all'esame finale, il giudice può ordinare la correzione provvisoria dei registri e l'ammissione con riserva alla prova.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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