L.R. Valle d'Aosta 36/2011
Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste gli acquisti in economia di beni e servizi, tra amministrazione diretta e cottimo fiduciario, entro la soglia comunitaria e con limite di 40.000 euro per l’amministrazione diretta. È stata abrogata dalla L.R. 2 agosto 2016, n. 16; restava applicabile solo alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore e prima dell’abrogazione, oltre che agli atti non ancora conclusi nei limiti del transitorio.
Acquisizioni in economia di beni e servizi della Valle d'Aosta
Acquisizioni in economia di beni e servizi nella Regione Valle d’Aosta
La legge ha disciplinato il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di beni e servizi da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in attuazione della disciplina statale sui contratti pubblici. La normativa risultava vincolata ai principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e concorrenza, con applicazione territoriale limitata alla Regione.
Ambito di applicazione e limiti generali
La disciplina si applicava agli acquisti di beni e servizi effettuati dalla Regione, con esclusione degli acquisti tramite cassa economale. Gli enti locali e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione potevano applicare proprie regole organizzative e procedurali, nel rispetto dei principi della legge e dei limiti di valore della soglia comunitaria.
L’acquisizione in economia era ammessa solo per beni e servizi caratterizzati da condizioni tali da rendere impraticabile, antieconomico o pregiudizievole il ricorso alle ordinarie procedure di evidenza pubblica. Il sistema era utilizzabile entro la soglia comunitaria, con rinvio al meccanismo di adeguamento previsto dalla disciplina statale. Per gli interventi in amministrazione diretta il limite di spesa era fissato in 40.000 euro. Era inoltre vietato frazionare artificiosamente acquisizioni unitarie per ricondurle alla disciplina speciale.
Modalità di acquisizione
Le acquisizioni potevano avvenire in due forme:
- amministrazione diretta, con utilizzo di mezzi e materiali propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dell’Amministrazione regionale, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
- cottimo fiduciario, configurato come procedura negoziata con affidamento a terzi.
Tipologie ammesse
Il ricorso all’acquisizione in economia era consentito per le tipologie di beni e servizi elencate nell’allegato A, modificabile dalla Giunta regionale con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Era inoltre ammesso il ricorso alla procedura per qualsiasi tipologia di bene o servizio nei casi previsti dalla disciplina statale richiamata, entro i limiti di importo fissati dalla legge.
L’allegato comprendeva, tra l’altro, arredi, attrezzature, materiale informatico, cancelleria, pubblicazioni, vestiario, autoveicoli, combustibili, prodotti sanitari e materiali di consumo, nonché servizi di manutenzione, nolo, servizi informatici, stampa, telecomunicazioni, pulizia, ricerca, formazione, comunicazione, sicurezza, rappresentanza e servizi tecnici di architettura e ingegneria fino a 40.000 euro.
Responsabile del procedimento e organizzazione interna
Per le acquisizioni in economia, il responsabile del procedimento coincideva di regola con il dirigente della struttura competente all’acquisto, che poteva delegare singole fasi al responsabile dell’istruttoria. Lo stesso responsabile svolgeva normalmente anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali.
Procedura di cottimo fiduciario e affidamento diretto
Per acquisti pari o superiori a 40.000 euro la procedura prevedeva la consultazione di almeno cinque operatori economici idonei, selezionati tramite indagini di mercato o elenchi di operatori. L’indagine di mercato avveniva di norma mediante avviso sul sito istituzionale regionale per almeno dieci giorni, con indicazione dei requisiti minimi e degli elementi essenziali della procedura.
Per acquisizioni inferiori a 40.000 euro era consentito l’affidamento diretto, previa valutazione della congruità dell’offerta rispetto ai prezzi di mercato. In ogni caso dovevano essere rispettati trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza. La Giunta regionale poteva definire ulteriori modalità procedurali.
Invito, offerte e requisiti degli operatori
La lettera d’invito doveva contenere gli elementi essenziali dell’affidamento: oggetto, caratteristiche tecniche, importo massimo senza IVA, garanzie, termini di presentazione e validità delle offerte, termine di esecuzione, criterio di aggiudicazione, eventuali elementi di valutazione, clausole sull’unica offerta valida, penali, obblighi in materia di sicurezza e lavoro, termini di pagamento e requisiti soggettivi richiesti.
Gli operatori economici dovevano possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dalla disciplina statale, oltre ai requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari se necessari in relazione alla prestazione. I requisiti erano attestati con dichiarazione sostitutiva; per l’affidatario era richiesta documentazione probatoria. Per importi fino a 20.000 euro i requisiti generali potevano essere verificati anche a campione. Il contratto poteva essere stipulato solo dopo la verifica del possesso effettivo dei requisiti.
Criteri di selezione e commissione giudicatrice
La migliore offerta poteva essere selezionata con il criterio del prezzo più basso oppure dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il responsabile del procedimento sceglieva il criterio più adeguato e lo indicava nell’invito; in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, dovevano essere precisati criteri e pesi di valutazione. La valutazione era demandata a una commissione giudicatrice.
Garanzie, contratto, buoni d’ordine e controllo dell’esecuzione
Potevano essere richieste cauzioni provvisorie e definitive, in relazione a tipologia, valore e natura della prestazione. Il contratto era formalizzato in scrittura privata oppure a mezzo corrispondenza secondo l’uso del commercio, in coerenza con invito e capitolato.
Per acquisizioni in amministrazione diretta di beni e servizi di pronta consegna, il responsabile poteva emettere buoni d’ordine datati e numerati progressivamente. Il direttore dell’esecuzione curava coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile e verificava la conformità delle prestazioni ai documenti contrattuali.
Varianti, verifica di conformità e pagamenti
In caso di circostanze impreviste nel corso del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento poteva disporre variazioni in aumento o in diminuzione fino a un quinto dell’importo di affidamento, nel rispetto delle soglie di legge.
I beni e servizi acquisiti erano soggetti a verifica di conformità, avviata entro 20 giorni dal termine finale della prestazione o dal diverso termine contrattuale. Se la prestazione non consentiva una verifica complessiva, erano ammessi controlli a campione; in caso di prestazioni frazionate, la verifica poteva essere attestata separatamente per ciascuna parte funzionalmente autonoma. Le acquisizioni inferiori a 5.000 euro, al netto degli oneri fiscali, erano escluse dalla verifica di conformità.
I pagamenti dovevano essere effettuati entro 30 giorni dalla conclusione della verifica di conformità, o, se successiva, dalla presentazione delle fatture.
Pubblicità, comunicazioni e trasparenza
Le procedure in economia non erano soggette agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti per gli appalti sotto soglia. Tuttavia, gli esiti dei cottimi fiduciari di importo pari o superiore a 20.000 euro dovevano essere pubblicati mediante avviso di post-informazione sul sito istituzionale regionale.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo doveva essere trasmesso alla Commissione consiliare competente l’elenco annuale degli affidamenti, con i nominativi delle ditte aggiudicatarie, la natura dei beni e servizi e i relativi importi, unitamente alla lista dei buoni d’ordine emessi.
Rinvio alla disciplina statale
Per quanto non espressamente regolato, trovavano applicazione il Codice dei contratti pubblici e il regolamento di esecuzione e attuazione richiamato dalla legge.
Regime transitorio e abrogazioni
La disciplina si applicava alle procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge. I regolamenti degli enti locali già vigenti continuavano ad applicarsi se compatibili con i principi della nuova disciplina.
La legge ha abrogato la L.R. 16 giugno 2005, n. 13, oltre ad alcune disposizioni di altre leggi regionali. Risulta poi espressamente abrogata dalla L.R. 2 agosto 2016, n. 16.
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