L.R. Valle d'Aosta 34/2011
Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Valle d’Aosta n. 44/1999 sulla professione di maestro di sci e sulle scuole di sci, ridefinendo competenze amministrative, requisiti e vigilanza, abrogando alcune disposizioni e introducendo norme transitorie. Le modifiche operano dal giorno successivo alla pubblicazione (17 gennaio 2012).
Modifiche alla disciplina valdostana della professione di maestro di sci e delle scuole di sci
Modifiche alla disciplina dei maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta
La legge regionale interviene sulla disciplina valdostana della professione di maestro di sci e delle scuole di sci, modificando più disposizioni della l.r. 31 dicembre 1999, n. 44. L’atto aggiorna assetto amministrativo, requisiti per l’esercizio, funzioni di vigilanza e disciplina degli interventi a favore delle scuole di sci, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Aggiornamento delle competenze amministrative e dei rinvii interni
Il provvedimento sposta varie competenze dalla figura politica dell’Assessore regionale competente alla struttura dirigenziale regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche. In particolare:
- nell’articolato della l.r. 44/1999 viene sostituito il riferimento alla struttura competente in materia di turismo con quello alla struttura competente in materia di formazione delle professioni turistiche;
- i provvedimenti autorizzativi e altri atti gestionali sono ricondotti al dirigente della struttura regionale competente;
- l’autorizzazione prevista per alcune attività è rilasciata secondo il nuovo assetto procedimentale.
Requisiti per l’esercizio della professione e per l’iscrizione negli elenchi
La legge modifica i requisiti richiesti ai maestri di sci e l’accesso alle relative qualificazioni e iscrizioni. Tra gli interventi più rilevanti:
- viene soppressa una delle disposizioni intermedie sulla formazione teorico-culturale;
- per i maestri di sci abilitati, il testo ora distingue espressamente i maestri di discipline alpine e di discipline nordiche;
- vengono rimossi alcuni richiami a corsi teorico-culturali previsti da disposizioni abrogate;
- viene aggiornato il quadro delle condizioni richieste per determinati titoli e iscrizioni.
Scuole di sci, autorizzazioni e controlli
Il provvedimento incide anche sulla disciplina delle scuole di sci e sulla loro autorizzazione all’esercizio. In particolare:
- sono abrogate o sostituite alcune norme della l.r. 44/1999 relative al funzionamento delle scuole di sci;
- l’autorizzazione è collegata al procedimento disciplinato dall’articolo 19, con competenza del dirigente della struttura regionale competente;
- l’allegato tecnico richiamato dalla disciplina può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale;
- l’AVMS vede espressamente ricompresa nei propri fini istituzionali la vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.
Abrogazioni e sostituzioni di disposizioni previgenti
La legge abroga o riscrive integralmente varie parti della l.r. 44/1999, con effetti di semplificazione e aggiornamento del testo. In particolare:
- è abrogato l’articolo 5 della legge regionale del 1999;
- è abrogato il comma 2 dell’articolo 7bis;
- è abrogato il comma 4 dell’articolo 10;
- sono sostituiti integralmente l’articolo 28, l’articolo 31 e l’allegato A;
- sono introdotte o modificate varie lettere e commi relativi ai requisiti soggettivi e alle procedure amministrative.
Vigilanza e assetto organizzativo dell’AVMS
È rafforzato il ruolo dell’AVMS, che nei propri fini istituzionali comprende ora in modo espresso anche la vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci. La modifica chiarisce dunque la funzione di controllo dell’associazione nell’ambito del sistema regionale della disciplina professionale.
Disposizioni transitorie
Sono previste due norme transitorie di particolare rilievo:
- la nuova lettera hbis) dell’articolo 11 non si applica a chi abbia ottenuto l’abilitazione professionale di maestro di sci in altre regioni o province italiane, oppure il riconoscimento del titolo ai sensi del d.lgs. 206/2007, prima del 28 ottobre 2009;
- la disciplina previgente dell’articolo 28, comma 4, continua ad applicarsi alle domande di contributo già presentate dalle scuole di sci alla data di entrata in vigore della legge.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Poiché la pubblicazione è indicata al 17 gennaio 2012, l’efficacia decorre dal 18 gennaio 2012.
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