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Legge

L.R. Valle d'Aosta 34/2011

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 34/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Valle d’Aosta n. 44/1999 sulla professione di maestro di sci e sulle scuole di sci, ridefinendo competenze amministrative, requisiti e vigilanza, abrogando alcune disposizioni e introducendo norme transitorie. Le modifiche operano dal giorno successivo alla pubblicazione (17 gennaio 2012).

Modifiche alla disciplina valdostana della professione di maestro di sci e delle scuole di sci

Modifiche alla disciplina dei maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta

La legge regionale interviene sulla disciplina valdostana della professione di maestro di sci e delle scuole di sci, modificando più disposizioni della l.r. 31 dicembre 1999, n. 44. L’atto aggiorna assetto amministrativo, requisiti per l’esercizio, funzioni di vigilanza e disciplina degli interventi a favore delle scuole di sci, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Aggiornamento delle competenze amministrative e dei rinvii interni

Il provvedimento sposta varie competenze dalla figura politica dell’Assessore regionale competente alla struttura dirigenziale regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche. In particolare:

  • nell’articolato della l.r. 44/1999 viene sostituito il riferimento alla struttura competente in materia di turismo con quello alla struttura competente in materia di formazione delle professioni turistiche;
  • i provvedimenti autorizzativi e altri atti gestionali sono ricondotti al dirigente della struttura regionale competente;
  • l’autorizzazione prevista per alcune attività è rilasciata secondo il nuovo assetto procedimentale.

Requisiti per l’esercizio della professione e per l’iscrizione negli elenchi

La legge modifica i requisiti richiesti ai maestri di sci e l’accesso alle relative qualificazioni e iscrizioni. Tra gli interventi più rilevanti:

  • viene soppressa una delle disposizioni intermedie sulla formazione teorico-culturale;
  • per i maestri di sci abilitati, il testo ora distingue espressamente i maestri di discipline alpine e di discipline nordiche;
  • vengono rimossi alcuni richiami a corsi teorico-culturali previsti da disposizioni abrogate;
  • viene aggiornato il quadro delle condizioni richieste per determinati titoli e iscrizioni.

Scuole di sci, autorizzazioni e controlli

Il provvedimento incide anche sulla disciplina delle scuole di sci e sulla loro autorizzazione all’esercizio. In particolare:

  • sono abrogate o sostituite alcune norme della l.r. 44/1999 relative al funzionamento delle scuole di sci;
  • l’autorizzazione è collegata al procedimento disciplinato dall’articolo 19, con competenza del dirigente della struttura regionale competente;
  • l’allegato tecnico richiamato dalla disciplina può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale;
  • l’AVMS vede espressamente ricompresa nei propri fini istituzionali la vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.

Abrogazioni e sostituzioni di disposizioni previgenti

La legge abroga o riscrive integralmente varie parti della l.r. 44/1999, con effetti di semplificazione e aggiornamento del testo. In particolare:

  • è abrogato l’articolo 5 della legge regionale del 1999;
  • è abrogato il comma 2 dell’articolo 7bis;
  • è abrogato il comma 4 dell’articolo 10;
  • sono sostituiti integralmente l’articolo 28, l’articolo 31 e l’allegato A;
  • sono introdotte o modificate varie lettere e commi relativi ai requisiti soggettivi e alle procedure amministrative.

Vigilanza e assetto organizzativo dell’AVMS

È rafforzato il ruolo dell’AVMS, che nei propri fini istituzionali comprende ora in modo espresso anche la vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci. La modifica chiarisce dunque la funzione di controllo dell’associazione nell’ambito del sistema regionale della disciplina professionale.

Disposizioni transitorie

Sono previste due norme transitorie di particolare rilievo:

  • la nuova lettera hbis) dell’articolo 11 non si applica a chi abbia ottenuto l’abilitazione professionale di maestro di sci in altre regioni o province italiane, oppure il riconoscimento del titolo ai sensi del d.lgs. 206/2007, prima del 28 ottobre 2009;
  • la disciplina previgente dell’articolo 28, comma 4, continua ad applicarsi alle domande di contributo già presentate dalle scuole di sci alla data di entrata in vigore della legge.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Poiché la pubblicazione è indicata al 17 gennaio 2012, l’efficacia decorre dal 18 gennaio 2012.

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