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Legge

L.R. Valle d'Aosta 35/2011

Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d’Aosta).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 35/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla l.r. Valle d'Aosta n. 7/1997 sulla professione di guida alpina, aggiornando alcune definizioni e competenze, consentendo espressamente il transito con i clienti sui comprensori sciistici e sostituendo diversi rinvii organizzativi e procedurali. È dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.; alcune modifiche risultano poi assorbite da abrogazioni o sostituzioni successive.

Modifiche alla disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta

Modifiche alla disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta

La legge regionale 28 dicembre 2011, n. 35 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7, che disciplina la professione di guida alpina in Valle d'Aosta. Il testo consolida una serie di aggiornamenti terminologici, organizzativi e di competenza amministrativa, oltre a introdurre una precisazione espressa sul transito delle guide alpine con i clienti nei comprensori sciistici.

Ambito delle modifiche e disciplina sostanziale risultante

Le modifiche riguardano diverse disposizioni della l.r. 7/1997 e ne aggiornano il contenuto senza riscrivere integralmente la disciplina della professione. In particolare, il testo risultante:

  • consente espressamente alle guide alpine di transitare con i clienti sui comprensori sciistici;
  • adegua alcuni riferimenti nominativi e lessicali relativi all’UVGAM e alla materia turistica;
  • aggiorna taluni rinvii alle competenze amministrative, sostituendo il riferimento all’Assessore regionale con quello della struttura regionale competente;
  • sopprime o sostituisce formule ormai superate in vari articoli della legge del 1997;
  • abroga un comma dell’articolo 16 della legge originaria.

Transito sui comprensori sciistici

La modifica più significativa di natura sostanziale è quella introdotta nell’articolo 2 della l.r. 7/1997, dove viene aggiunta la previsione secondo cui è comunque consentito alle guide alpine transitare con i clienti sui comprensori sciistici. La norma chiarisce quindi in modo espresso una facoltà operativa rilevante per l’esercizio della professione in ambiente montano e sciistico nel territorio valdostano.

Aggiornamenti organizzativi e terminologici

La legge interviene anche su aspetti di coordinamento e terminologia:

  • nell’articolo 2bis, il riferimento per esteso all’“Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM)” è sostituito con la sola sigla “UVGAM”;
  • nell’articolo 8, viene soppresso il richiamo alla materia “in materia di turismo”;
  • nell’articolo 12, la formula “e per conto della” è sostituita da “con la”;
  • nell’articolo 17, viene eliminata la locuzione “per conto e”;
  • nell’articolo 18 e nell’articolo 21 vengono soppressi ulteriori riferimenti alla materia turistica.

Competenze amministrative e provvedimenti applicativi

Con riferimento all’articolo 20 della l.r. 7/1997, la legge aggiorna il soggetto competente ad adottare il relativo atto applicativo: il richiamo al decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo è sostituito dal provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. La modifica segnala uno spostamento della competenza verso il livello dirigenziale.

Abrogazioni e sostituzioni di disposizioni della legge del 1997

Il testo della legge regionale del 2011 prevede anche interventi di maggiore rilievo sul corpo della normativa originaria:

  • l’articolo 16, comma 5, della l.r. 7/1997 è abrogato;
  • l’articolo 26 della l.r. 7/1997 è sostituito;
  • l’articolo 28 della l.r. 7/1997 è sostituito.

Non essendo riportato nel testo consolidato il contenuto letterale delle sostituzioni, il presente riassunto si limita a evidenziare l’avvenuto rinnovo di tali disposizioni.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta e stabilisce che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La pubblicazione indicata è quella del 24 gennaio 2012, n. 4.

Stato di attualità

La legge non appare deprecata in quanto atto in vigore e ancora utile come testo modificativo della disciplina regionale della professione di guida alpina, pur essendo una legge di coordinamento su una normativa del 1997.

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