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Legge

L.R. Valle d'Aosta 33/2011

Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 33/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Valle d’Aosta 4/2004 su agevolazioni, vincoli, revoche e disciplina dei rifugi alpini e dei gestori. Introduce anche disposizioni transitorie: per il solo 2012 le domande vanno presentate entro il 30 aprile; alcuni effetti si applicano anche a strutture e iniziative già agevolate alla data di entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina valdostana sugli interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e sui rifugi alpini

Modifiche alla disciplina sugli interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e sui rifugi alpini

La legge regionale della Valle d’Aosta 28 dicembre 2011, n. 33 interviene in modo ampio sulla l.r. 20 aprile 2004, n. 4, aggiornando la disciplina degli interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e la normativa connessa alla professione di gestore di rifugio alpino. Il provvedimento incide su requisiti, condizioni per le agevolazioni, vincoli sugli immobili, revoche e regime transitorio.

Oggetto e ambito della riforma

La riforma riguarda esclusivamente il territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta e modifica la disciplina già contenuta nella l.r. 4/2004. Le modifiche toccano in particolare:

  • i presupposti e le modalità di accesso alle agevolazioni;
  • i vincoli e gli obblighi relativi alle strutture agevolate;
  • le ipotesi di revoca delle agevolazioni;
  • alcune regole applicabili anche alle strutture e alle iniziative già finanziate o agevolate.

Interventi sulla disciplina delle agevolazioni

Il testo consolidato risultante rafforza e specifica la disciplina delle agevolazioni previste dalla legge regionale di settore. In particolare, vengono ridefiniti vari articoli della l.r. 4/2004 relativi agli interventi ammissibili, alle condizioni di accesso e alla gestione delle strutture beneficiarie.

Tra le modifiche più rilevanti vi è l’adeguamento delle regole concernenti le strutture già agevolate e gli obblighi connessi alla loro utilizzazione e conservazione, oltre alla revisione di alcune fattispecie che comportano la perdita del beneficio.

Vincoli, destinazione e obblighi sulle strutture agevolate

La legge interviene sui vincoli legati alle strutture che hanno beneficiato di agevolazioni, precisando il regime di utilizzo e i limiti cui esse restano soggette. In particolare, viene confermata l’esigenza che alcuni requisiti e obblighi permangano anche dopo la concessione del beneficio.

Sono inoltre disciplinate, in modo più puntuale, le conseguenze della violazione dei vincoli e delle condizioni poste a base dell’agevolazione, con effetti anche sulle iniziative e strutture già agevolate prima dell’entrata in vigore della legge.

Revoca delle agevolazioni

La legge riformula le ipotesi di revoca delle agevolazioni della l.r. 4/2004. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Tra i casi espressamente rilevanti, per come risultano dal testo modificato, è prevista la revoca quando il beneficiario:

  • non realizza le opere nei termini stabiliti dai rispettivi titoli abilitativi edilizi e comunque entro cinque anni dalla concessione della relativa agevolazione;
  • realizza opere in difformità dai predetti titoli abilitativi.

Per un’ulteriore ipotesi di revoca, il riferimento temporale non è più alla scadenza della concessione edilizia, ma alla scadenza dei termini richiamati dalla nuova disciplina sopra ricordata.

Modifiche alla disciplina dei rifugi alpini e del gestore

La legge modifica anche la parte della l.r. 4/2004 che disciplina il rifugio alpino e la relativa gestione professionale. Dal testo emergono aggiornamenti puntuali su requisiti, rapporti tra struttura e attività, modalità di esercizio e alcuni profili organizzativi.

Una modifica significativa è la sostituzione del riferimento alla separazione “dall’azienda” con la separazione “dalla struttura”, a conferma di un adeguamento lessicale e sostanziale della disciplina dei rapporti tra attività e immobile.

Abrogazioni puntuali e aggiornamenti normativi

Il provvedimento abroga alcune disposizioni della l.r. 4/2004 e introduce altre modifiche tecniche al regime vigente. In particolare:

  • è abrogata la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 4/2004;
  • è abrogato il comma 2 dell’articolo 11;
  • è abrogato il comma 1 dell’articolo 15;
  • è abrogata la lettera c) del comma 3 dell’articolo 15;
  • sono introdotte ulteriori precisazioni e integrazioni che incidono sul complesso della disciplina applicabile.

Regime transitorio

La legge contiene una disciplina transitoria rilevante per l’applicazione pratica.

Per il solo anno 2012, le domande di concessione delle agevolazioni previste dalla legge dovevano essere presentate, a pena di decadenza, entro il 30 aprile.

Inoltre:

  • i diritti di prelazione costituiti a favore della Regione ai sensi del previgente articolo 4, comma 8, della l.r. 4/2004 si estinguono dalla data di entrata in vigore della legge;
  • alcune nuove disposizioni si applicano anche a strutture o iniziative già agevolate alla data di entrata in vigore;
  • altre modifiche, invece, valgono solo per le domande presentate dopo l’entrata in vigore.

Più precisamente, la legge stabilisce che:

  • la nuova lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 si applica anche alle strutture già agevolate;
  • il nuovo comma 4 dell’articolo 15 si applica anche alle iniziative già agevolate;
  • il nuovo articolo 15bis si applica anche alle strutture già agevolate;
  • le lettere abis), b) e c) del comma 1 dell’articolo 17 si applicano solo alle domande di agevolazione presentate successivamente all’entrata in vigore della legge.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

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