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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20040 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, addizionali regionali e comunali e IVA per l'anno 2002, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la cartella ritenendo necessario il previo invio dell'avviso bonario e ravvisando vizi nella mancata sottoscrizione e nell'omessa indicazione del responsabile del procedimento. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'avviso bonario non fosse obbligatorio in assenza di incertezze interpretative sulla dichiarazione e che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento costituisse, al più, un'irregolarità. Equitalia ha inoltre contestato, tra l'altro, la novità delle eccezioni e l'asserita invalidità della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo e fondato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'omesso invio della comunicazione di irregolarità non determina la nullità della cartella quando il controllo automatizzato riguarda dati dichiarati e non presenta profili di incertezza rilevante; tale omissione costituisce una mera irregolarità. Ha inoltre escluso che, per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento comporti la nullità della cartella, e ha affermato che l'omessa sottoscrizione non invalida l'atto quando la sua provenienza dall'organo competente sia inequivocabile e il modello ministeriale non richieda la firma. Il ricorso incidentale di Equitalia è stato dichiarato inammissibile perché tardivo e non riconducibile a un'impugnazione incidentale in senso stretto. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. Il controllo è generalmente documentale e non implica necessariamente incertezze interpretative tali da imporre un contraddittorio preventivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Richiamato quale base del controllo relativo all'IVA risultante dalla dichiarazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

    L'invio della comunicazione di irregolarità è obbligatorio solo quando sussistano incertezze rilevanti sulla dichiarazione; non è richiesto automaticamente per ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2

    Il previo invito al pagamento consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni, ma la sua omissione non determina, di per sé, la nullità dell'iscrizione a ruolo o della cartella.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2

    L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente l'invalidità della cartella, soprattutto per i ruoli anteriori alla disciplina che ha previsto espressamente la nullità.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31 del 2008

    La cartella di pagamento ... contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento ... Le disposizioni ... si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008

    La nullità per omessa indicazione dei responsabili dei procedimenti opera solo per i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008; per quelli anteriori l'omissione non è causa di nullità.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella è predisposta secondo il modello approvato dal Ministero competente; se il modello non prevede la sottoscrizione dell'agente della riscossione, l'assenza della firma non invalida l'atto quando la provenienza sia comunque riconoscibile.

  • Codice di procedura civile, artt. 325, 326, 327, 334, 370 e 371

    Le impugnazioni devono rispettare i termini perentori previsti. L'impugnazione incidentale tardiva è ammessa solo in senso stretto, ossia per la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale e in relazione all'interesse sorto da quest'ultima.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 57

    Regolano, nel processo tributario, la deduzione di nuove eccezioni e il divieto di proporre in appello domande ed eccezioni nuove, profili contestati da Equitalia ma non esaminati perché il suo ricorso è stato dichiarato tardivo.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 5, comma 2

    Prevede un criterio suppletivo per individuare il responsabile del procedimento, ma la Corte ha risolto la questione principalmente escludendo, per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008, che la sua mancata indicazione determini la nullità della cartella.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    Richiamato da Equitalia per sostenere che, trattandosi di atto vincolato, eventuali vizi formali non avrebbero dovuto condurre all'annullamento; il relativo ricorso incidentale è stato tuttavia dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In una cartella derivante da controllo automatizzato, l'avviso bonario non è sempre obbligatorio: è necessario soprattutto quando emergano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non quando si contesti semplicemente il mancato versamento di imposte dichiarate.
  • L'omesso avviso bonario, in assenza di una specifica sanzione di nullità e quando il contribuente possa ancora definire la pretesa con sanzioni ridotte, tende a costituire una mera irregolarità e non comporta automaticamente l'annullamento della cartella.
  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento deve essere valutata in base alla data di consegna del ruolo: la nullità espressa opera per i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008, mentre per quelli precedenti l'omissione non determina nullità.
  • L'assenza della firma sulla cartella non comporta necessariamente invalidità: occorre verificare se l'atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all'amministrazione competente e se il modello ministeriale richieda effettivamente la sottoscrizione.
  • I vizi formali del procedimento non sono sufficienti, da soli, a ottenere l'annullamento: il contribuente deve normalmente allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente la nullità.
  • Un ricorso successivo al ricorso principale non può essere considerato automaticamente incidentale tardivo: se contiene censure autonome contro la sentenza, deve rispettare il termine ordinario di impugnazione e, in caso contrario, è inammissibile.

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