Sentenza del 07/10/2015 n. 20040 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, addizionali regionali e comunali e IVA per l'anno 2002, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la cartella ritenendo necessario il previo invio dell'avviso bonario e ravvisando vizi nella mancata sottoscrizione e nell'omessa indicazione del responsabile del procedimento. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'avviso bonario non fosse obbligatorio in assenza di incertezze interpretative sulla dichiarazione e che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento costituisse, al più, un'irregolarità. Equitalia ha inoltre contestato, tra l'altro, la novità delle eccezioni e l'asserita invalidità della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo e fondato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'omesso invio della comunicazione di irregolarità non determina la nullità della cartella quando il controllo automatizzato riguarda dati dichiarati e non presenta profili di incertezza rilevante; tale omissione costituisce una mera irregolarità. Ha inoltre escluso che, per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento comporti la nullità della cartella, e ha affermato che l'omessa sottoscrizione non invalida l'atto quando la sua provenienza dall'organo competente sia inequivocabile e il modello ministeriale non richieda la firma. Il ricorso incidentale di Equitalia è stato dichiarato inammissibile perché tardivo e non riconducibile a un'impugnazione incidentale in senso stretto. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. Il controllo è generalmente documentale e non implica necessariamente incertezze interpretative tali da imporre un contraddittorio preventivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Richiamato quale base del controllo relativo all'IVA risultante dalla dichiarazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
L'invio della comunicazione di irregolarità è obbligatorio solo quando sussistano incertezze rilevanti sulla dichiarazione; non è richiesto automaticamente per ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2
Il previo invito al pagamento consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni, ma la sua omissione non determina, di per sé, la nullità dell'iscrizione a ruolo o della cartella.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2
L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente l'invalidità della cartella, soprattutto per i ruoli anteriori alla disciplina che ha previsto espressamente la nullità.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31 del 2008
La cartella di pagamento ... contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento ... Le disposizioni ... si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008
La nullità per omessa indicazione dei responsabili dei procedimenti opera solo per i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008; per quelli anteriori l'omissione non è causa di nullità.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La cartella è predisposta secondo il modello approvato dal Ministero competente; se il modello non prevede la sottoscrizione dell'agente della riscossione, l'assenza della firma non invalida l'atto quando la provenienza sia comunque riconoscibile.
Codice di procedura civile, artt. 325, 326, 327, 334, 370 e 371
Le impugnazioni devono rispettare i termini perentori previsti. L'impugnazione incidentale tardiva è ammessa solo in senso stretto, ossia per la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale e in relazione all'interesse sorto da quest'ultima.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 57
Regolano, nel processo tributario, la deduzione di nuove eccezioni e il divieto di proporre in appello domande ed eccezioni nuove, profili contestati da Equitalia ma non esaminati perché il suo ricorso è stato dichiarato tardivo.
Legge n. 241 del 1990, art. 5, comma 2
Prevede un criterio suppletivo per individuare il responsabile del procedimento, ma la Corte ha risolto la questione principalmente escludendo, per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008, che la sua mancata indicazione determini la nullità della cartella.
Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies
Richiamato da Equitalia per sostenere che, trattandosi di atto vincolato, eventuali vizi formali non avrebbero dovuto condurre all'annullamento; il relativo ricorso incidentale è stato tuttavia dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In una cartella derivante da controllo automatizzato, l'avviso bonario non è sempre obbligatorio: è necessario soprattutto quando emergano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non quando si contesti semplicemente il mancato versamento di imposte dichiarate.
- L'omesso avviso bonario, in assenza di una specifica sanzione di nullità e quando il contribuente possa ancora definire la pretesa con sanzioni ridotte, tende a costituire una mera irregolarità e non comporta automaticamente l'annullamento della cartella.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento deve essere valutata in base alla data di consegna del ruolo: la nullità espressa opera per i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008, mentre per quelli precedenti l'omissione non determina nullità.
- L'assenza della firma sulla cartella non comporta necessariamente invalidità: occorre verificare se l'atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all'amministrazione competente e se il modello ministeriale richieda effettivamente la sottoscrizione.
- I vizi formali del procedimento non sono sufficienti, da soli, a ottenere l'annullamento: il contribuente deve normalmente allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente la nullità.
- Un ricorso successivo al ricorso principale non può essere considerato automaticamente incidentale tardivo: se contiene censure autonome contro la sentenza, deve rispettare il termine ordinario di impugnazione e, in caso contrario, è inammissibile.
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