Sentenza del 26/05/2016 n. 363 - Corte di Giustizia CEE
Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voce 2711 - Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi - Materia che conferisce il carattere essenziale - Gas di petrolio liquefatto»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la classificazione doganale del GPL importato dalla Russia in Lettonia. La società lo aveva dichiarato alla sottovoce 2711 19 00, con dazio pari allo 0%, mentre l'amministrazione tributaria lo aveva ricondotto alla sottovoce 2711 12 97, relativa al propano, sostenendo che il propano fosse il componente predominante e conferisse al prodotto il suo carattere essenziale. Il certificato di qualità indicava però soltanto percentuali aggregate di gruppi di gas e non consentiva di stabilire né la quantità precisa dei singoli componenti né quale sostanza conferisse individualmente al GPL il carattere essenziale.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che, quando tutti i componenti della miscela contribuiscono insieme alle sue caratteristiche essenziali e non è possibile individuare il componente determinante, non si può presumere che tale componente sia quello presente in percentuale maggiore. Non essendo applicabile la regola 3, lettera b), la classificazione deve avvenire secondo la regola 3, lettera c), scegliendo la voce numericamente successiva tra quelle validamente considerate. Il GPL è stato quindi classificato nella sottovoce 2711 19 00, come altro gas di petrolio o idrocarburo gassoso liquefatto. La Corte ha inoltre escluso che l'importatore fosse tenuto a indicare con precisione la percentuale della sostanza principalmente presente nella miscela.
Norme richiamate
Regola generale 2, lettera b), delle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata
Qualsiasi menzione ad una materia ... si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie.
La regola estende il riferimento a una materia anche alle merci miste o composte, rinviando, per la loro classificazione, ai criteri della regola 3.
Regola generale 3, lettera b), delle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata
I prodotti misti ... sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
La regola richiede di individuare il componente che conferisce il carattere essenziale. Essa non consente però di presumere automaticamente che tale componente sia quello quantitativamente predominante quando tutti i componenti contribuiscono insieme alle proprietà del prodotto o quando la loro composizione precisa non è determinabile.
Regola generale 3, lettera c), delle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata
Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
Quando non è possibile classificare una miscela sulla base del carattere essenziale, si applica il criterio residuale della voce numericamente ultima tra quelle pertinenti. Nel caso concreto ciò ha condotto alla sottovoce 2711 19 00.
Voce 2711 della nomenclatura combinata
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
La voce comprende i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi; le sottovoci distinguono, tra l'altro, il propano, i butani e gli altri gas liquefatti.
Articolo 218, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93
Ogni altro documento necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci dichiarate.
La disposizione impone di presentare i documenti necessari all'applicazione del regime doganale, ma non comporta, in un caso come quello esaminato, l'obbligo di indicare con precisione la percentuale del componente principale del GPL quando tale dato non è determinabile e la classificazione può comunque essere effettuata.
Regolamento (CEE) n. 2658/87 e nomenclatura combinata, nelle versioni dei regolamenti (CE) n. 1031/2008 e n. 948/2009
La nomenclatura combinata costituisce il quadro normativo per la classificazione tariffaria delle merci importate e per la determinazione dei relativi dazi.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale delle miscele, la componente quantitativamente maggiore non può essere considerata automaticamente quella che conferisce il carattere essenziale: occorre una valutazione oggettiva delle proprietà e della funzione del prodotto.
- Se una miscela acquista le proprie caratteristiche essenziali dall'azione congiunta di tutti i componenti e non è possibile individuare un componente dominante, non è corretto forzare la classificazione in una sottovoce riferita a una singola sostanza.
- Quando la regola del carattere essenziale non è applicabile, deve essere utilizzata la regola residuale che conduce alla voce numericamente ultima tra quelle pertinenti.
- L'importatore deve fornire la documentazione necessaria e attendibile, ma non può essergli imposto un dato analitico preciso che il certificato o la natura del prodotto non consentono di determinare.
- La classificazione deve basarsi sulle caratteristiche oggettive verificabili al momento dello sdoganamento; eventuali presunzioni amministrative devono essere supportate da elementi tecnici concreti.
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