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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37424/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della CTR che aveva ritenuto non escluso il perseguimento dello scopo mutualistico da parte della cooperativa e aveva ammesso l'agevolazione fiscale (deduzione IRAP/agevolazioni IRES) per il 2008. L'Ufficio sostiene che, in concreto, la cooperativa ha operato come impresa fornitrice di manodopera a favore di un unico committente (Elettromarket Li Vorsi s.r.l.), senza erogare ristorni ai soci nel periodo verificato (2006-2010), configurando quindi una deviazione dallo scopo mutualistico e l'indebita applicazione dell'agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR abbia compiuto una valutazione meramente formale e apodittica del requisito della mutualità. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa al giudice a quo per una valutazione concreta e coordinata degli elementi indiziari (unicità del committente, integrazione dei soci nell'organizzazione del committente, prolungata assenza di ristorni, altri elementi istruttori) al fine di verificare se sussista in concreto lo scopo mutualistico e la compatibilità dell'agevolazione con il diritto comunitario (rischio di aiuto di Stato).

Norme richiamate

  • d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 601, art. 11

    I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà. Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.

    La norma concede un'agevolazione fiscale a condizione che sussista una concreta prevalenza della retribuzione dei soci sul totale dei costi; tale beneficio è soggetto a verifica concreta per ogni periodo d'imposta e non opera automaticamente solo per il rispetto formale degli statuti.

  • d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 601, art. 14

    Le agevolazioni previste in questo Titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi. I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.

    La conformità statutaria vale come presunzione legale di mutualità ma non preclude il potere dell'Amministrazione finanziaria (e del giudice) di disconoscere l'agevolazione per specifici periodi d'imposta sulla base di dati concreti che dimostrino che la veste mutualistica è una copertura per un'attività imprenditoriale ordinaria.

  • Legge 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 462

    L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    Delimita l'ambito applicativo dell'art. 11 con riguardo alla determinazione del reddito imponibile in relazione all'IRAP; conferma i presupposti tecnici di applicazione dell'agevolazione.

  • Codice civile, art. 2545-sexies

    Regola i ristorni ai soci nelle cooperative; la Corte ricorda che i ristorni sono strumento per attribuire il vantaggio mutualistico e la loro formazione e ripartizione devono rispettare le norme codicistiche e statutarie. L'assenza prolungata di ristorni è un elemento indiziario significativo, se valutato congiuntamente ad altri fatti.

  • Normativa e principi comunitari (Corte di giustizia, sent. 8 settembre 2011, C-78/08 e C-80/08)

    Le agevolazioni fiscali a favore delle cooperative possono costituire aiuto di Stato; il giudice nazionale deve verificare se i beneficiari siano effettivamente enti a finalità mutualistica e se il trattamento fiscale sia coerente e proporzionato rispetto al sistema tributario nazionale, evitando trattamenti selettivi ingiustificati.

Massime di principio

  • La conformità formale degli statuti ai principi della mutualità crea una presunzione favorevole, ma non esonera dall'accertamento concreto della mutualità per ciascun periodo d'imposta.
  • Il giudice e l'Amministrazione possono disconoscere l'agevolazione per singoli periodi se emergono dati concreti che dimostrino che la 'veste mutualistica' è una copertura per un'attività imprenditoriale ordinaria (es. interposizione di manodopera, integrazione nell'organizzazione del committente).
  • Fattori indiziari rilevanti di deviazione dallo scopo mutualistico includono: prevalenza di un unico committente, inserimento effettivo dei soci nell'organizzazione del committente (rapporti di fatto da dipendenti), e la prolungata assenza di ristorni ai soci; nessuno di questi elementi è, da solo, determinante, ma la loro valutazione complessiva può giustificare la revoca del beneficio.
  • L'assenza di erogazione di ristorni non esclude automaticamente la mutualità, ma la loro mancata distribuzione continuativa e ingiustificata è un elemento indiziario che richiede approfondimento rispetto alla sussistenza del vantaggio mutualistico effettivamente riconosciuto ai soci.
  • Le verifiche devono considerare anche la compatibilità con il diritto comunitario (rischio di aiuto di Stato): occorre valutare selettività, coerenza e proporzionalità dell'agevolazione rispetto al sistema tributario nazionale.
  • Per godere dell'agevolazione è necessaria una tenuta contabile e dichiarativa che consenta all'Amministrazione di svolgere il controllo; la mancanza di informazioni rende più difficile la prova della sussistenza della mutualità.

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