Sentenza del 28/05/2015 n. 1207 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Maggior valore ai fini dell'imposta di registro - Realizzo plusvalenza ai fini delle imposte dirette - Presunzione di corrispondenza tra valore di registro e prezzo incassato - Natura di presunzione qualificata - Non sussiste - Valore indiziario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato la plusvalenza imponibile ai fini delle imposte dirette assumendo come prezzo effettivamente percepito il maggior valore commerciale accertato ai fini dell'imposta di registro. Il ricorrente contestava tale automatica equiparazione, sostenendo che il valore venale dell'immobile, rilevante per l'imposta di registro, non dimostra di per sé il corrispettivo realmente versato dall'acquirente e incassato dal venditore.
La decisione
La presunzione è stata ritenuta non sufficiente. Il valore definito ai fini dell'imposta di registro non costituisce una presunzione grave, precisa e concordante del maggior prezzo percepito ai fini dell'Irpef, perché le due imposte hanno basi imponibili differenti: per l'imposta di registro rileva il valore venale, mentre per le imposte dirette rileva il corrispettivo effettivo. Tale valore può avere soltanto funzione di mero indizio e può sollecitare l'Ufficio a raccogliere ulteriori elementi di prova dell'incasso di un prezzo superiore a quello dichiarato.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
Ai fini dell'imposta di registro può rilevare il valore venale o commerciale dell'immobile, ma tale valore non coincide automaticamente con il prezzo effettivamente incassato dal venditore.
Disciplina delle imposte dirette e della plusvalenza immobiliare
La rettifica della plusvalenza deve fondarsi sul corrispettivo effettivamente pattuito e percepito, non sul solo valore commerciale accertato ai fini dell'imposta di registro.
presunzioni gravi, precise e concordanti
Il maggior valore accertato ai fini del registro, considerato isolatamente, non integra una presunzione qualificata idonea a dimostrare il maggior prezzo incassato; ha al massimo valore indiziario.
Massime di principio
- Il valore di un bene utilizzato per un'imposta non può essere automaticamente trasferito come base imponibile di un'altra imposta quando le rispettive regole considerano elementi diversi.
- Per rettificare una plusvalenza immobiliare l'Amministrazione deve dimostrare, con ulteriori elementi, che il prezzo effettivamente percepito sia superiore a quello indicato nell'atto.
- L'accertamento di un maggior valore ai fini dell'imposta di registro costituisce un indizio, ma non una prova automatica né una presunzione grave, precisa e concordante del maggior corrispettivo.
- Il contribuente può contestare la rettifica evidenziando la differenza tra valore venale del bene e prezzo realmente pattuito e dimostrando, ove possibile, l'effettivo pagamento del corrispettivo dichiarato.
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