Sentenza del 28/05/2015 n. 496 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Processo Tributario - Notificazioni - Notifica di cartella di pagamento - Comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico - Contestazione del relativo contenuto da parte del destinatario - Onere probatorio - A carico del mittente - Sussistenza - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta perché il mittente non ha assolto l'onere di provare l'esatto e completo contenuto della raccomandata. La sola prova della ricezione della busta non dimostra anche la regolare notificazione dell'intero atto in essa asseritamente contenuto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la notifica diretta della cartella di pagamento mediante una busta chiusa raccomandata, anziché mediante un plico. Il destinatario contestava il contenuto e, in particolare, la completezza dell'atto ricevuto. In presenza della sola cartolina di ricevimento, senza una prova idonea dell'effettivo contenuto della busta, spettava al mittente dimostrare che il plico contenesse integralmente la cartella di pagamento. Tale onere non poteva essere supplito d'ufficio dal giudice.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione della cartella di pagamento mediante invio diretto a mezzo posta
Quando il mittente notifica direttamente una cartella di pagamento tramite busta raccomandata e il destinatario contesta il contenuto, il mittente deve provare non solo la ricezione della busta, ma anche che essa contenesse integralmente l'atto notificato.
Principio generale sull'onere della prova
La parte che intende avvalersi della notificazione deve dimostrare i fatti costitutivi della sua validità, compreso l'esatto contenuto del plico quando questo sia specificamente contestato.
Massime di principio
- La ricevuta di ritorno prova normalmente la consegna della busta, ma non necessariamente il contenuto della busta stessa.
- Se il destinatario contesta in modo specifico l'assenza o l'incompletezza dell'atto notificato, il mittente deve fornire elementi probatori ulteriori sull'effettivo contenuto del plico.
- L'onere probatorio resta a carico dell'ente o del soggetto che ha eseguito la notifica e non può essere trasferito al destinatario.
- Il giudice non può colmare d'ufficio la carenza probatoria della parte onerata, né ricostruire autonomamente il contenuto della raccomandata in assenza di prove.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare e produrre documentazione idonea a collegare la spedizione all'atto completo, come copia del documento inserito, attestazioni postali dettagliate o altra documentazione probatoria.
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