Sentenza del 28/05/2015 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Agevolazioni ed esenzioni - Operazioni di riorganizzazione del debito - Trattamento fiscale agevolato ex art. 15 D.p.r. 601/73 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di applicazione dell'agevolazione è stata respinta. La riorganizzazione del debito non è stata considerata un'operazione di finanziamento agevolabile, poiché non comporta la disponibilità di denaro nuovo da destinare a investimenti produttivi. L'operazione incide invece sulle modalità e sui tempi di recupero o rimborso del credito già esistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 alle operazioni di riorganizzazione del debito. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali operazioni dovessero beneficiare del trattamento fiscale agevolato riservato a determinate operazioni di finanziamento.
Norme richiamate
Art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Il trattamento fiscale agevolato riguarda operazioni che forniscono nuove disponibilità finanziarie, utilizzabili per investimenti produttivi. Non rientrano nell'agevolazione le operazioni che si limitano a riorganizzare un debito preesistente senza creare nuova provvista finanziaria.
Massime di principio
- Per stabilire se un'operazione beneficia di un'agevolazione fiscale, occorre verificarne la sostanza economica e non solo la forma contrattuale.
- Le agevolazioni previste per i finanziamenti richiedono normalmente l'effettiva erogazione o disponibilità di nuova liquidità destinata a finalità finanziarie o produttive.
- La rinegoziazione, la ristrutturazione o la riorganizzazione di un debito già esistente, quando modifica soltanto scadenze, modalità di rimborso o recupero del credito, non equivale di per sé a un nuovo finanziamento agevolabile.
- In situazioni analoghe, l'agevolazione può essere esclusa se l'operazione non determina un incremento delle risorse finanziarie disponibili per il debitore, ma regola esclusivamente un rapporto obbligatorio già esistente.
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