Sentenza del 28/05/2015 n. 94 - Corte Costituzionale
Antimafia e misure di prevenzione patrimoniali (Disciplina Beni confiscati a favore dello Stato) - Effetti per i creditori - Esclusione per i crediti da lavoro - Legge di stabilità 2013 -Violazione degli artt. 3 e 36 Cost.- Illegittimità costituzionale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I lavoratori chiedevano di poter accedere alla procedura speciale di accertamento e soddisfacimento dei crediti prevista dall'art. 1, commi 198 e seguenti, della legge n. 228 del 2012. La disciplina transitoria consentiva tale accesso soltanto ai creditori ipotecari, ai creditori con pignoramento trascritto anteriormente al sequestro o agli intervenuti nell'esecuzione, escludendo i lavoratori subordinati titolari di crediti privilegiati, come il TFR, salvo che fossero anche titolari di una di tali specifiche posizioni. Il Tribunale ha denunciato la violazione degli artt. 3, 24 e 36 Cost., evidenziando la disparità di trattamento rispetto ai procedimenti soggetti al Codice antimafia e il rischio che, a seguito della confisca dell'intero patrimonio datoriale, i lavoratori perdessero ogni concreta possibilità di ottenere la retribuzione differita maturata.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui non include tra i creditori ammessi alla procedura anche i titolari di crediti da lavoro subordinato. La Corte ha ritenuto che l'esclusione violasse l'art. 36 Cost., poiché poteva compromettere in modo grave e definitivo il diritto del lavoratore alla retribuzione, incluso il TFR. La tutela deve essere esercitata secondo le condizioni, i termini e i limiti della procedura prevista dalla legge, compresi l'accertamento della anteriorità del credito, la non strumentalità all'attività illecita, la buona fede e i limiti quantitativi di pagamento. Le censure fondate sugli artt. 3 e 24 Cost. sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
Art. 1, comma 198, legge 24 dicembre 2012, n. 228
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non include tra i creditori tutelati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato.
La procedura transitoria di ammissione e pagamento dei crediti conseguenti alla confisca deve essere estesa anche ai lavoratori subordinati, nonostante la formulazione originaria li escludesse se privi di ipoteca, pignoramento o intervento nell'esecuzione.
Artt. 52 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Il sistema tutela i creditori in buona fede quando il credito è anteriore al sequestro, non è strumentale all'attività illecita e non può essere soddisfatto sul restante patrimonio del debitore; tali criteri costituiscono il modello applicabile anche alla disciplina transitoria.
Art. 117, comma 1, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Le disposizioni del Libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, era già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione.
La norma transitoria determina l'applicazione della disciplina previgente ai procedimenti già avviati, creando la necessità di una tutela specifica per i creditori esclusi dal regime ordinario.
Art. 36 della Costituzione
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La garanzia costituzionale comprende anche il TFR, quale retribuzione differita, e impedisce che una misura di prevenzione determini l'azzeramento pratico delle possibilità di recupero del credito lavorativo senza una tutela alternativa effettiva.
Art. 3 della Costituzione
Il giudice rimettente aveva ravvisato una disparità irragionevole tra creditori in situazioni analoghe sulla base della data di instaurazione del procedimento; la Corte non ha deciso autonomamente tale censura, ritenendola assorbita dall'accoglimento della questione relativa all'art. 36 Cost.
Art. 24 della Costituzione
L'esclusione dalla procedura avrebbe potuto impedire ai lavoratori di far valere in modo effettivo i propri diritti; anche questa censura è stata dichiarata assorbita.
Art. 2751-bis, n. 1, codice civile
Riconosce privilegio generale ai crediti dei lavoratori subordinati, confermando la particolare rilevanza sociale e giuridica delle loro pretese.
Art. 2776 codice civile
Prevede la collocazione sussidiaria dei crediti di lavoro sul prezzo degli immobili, rafforzando la natura privilegiata della tutela lavoristica.
Massime di principio
- Quando una confisca impedisce ai creditori di agire esecutivamente sui beni del debitore, deve essere prevista una procedura effettiva di accertamento e pagamento dei crediti, soprattutto se si tratta di crediti di lavoro.
- I lavoratori subordinati titolari di crediti anteriori al sequestro, compreso il TFR, non possono essere esclusi dalla procedura soltanto perché non dispongono di ipoteca, pignoramento o intervento in un'esecuzione.
- L'ammissione non è automatica: il credito deve essere provato, anteriore al sequestro, non fittizio o strumentale all'attività illecita e il lavoratore deve agire entro i termini e secondo le modalità della procedura applicabile.
- La tutela dei creditori deve essere bilanciata con le finalità antimafia: sono quindi esclusi i crediti collegati all'attività illecita, salvo la prova della buona fede e dell'ignoranza incolpevole del collegamento.
- In presenza di discipline transitorie che trattano diversamente procedimenti avviati in momenti diversi, l'esclusione dei crediti di lavoro può essere costituzionalmente illegittima se produce una perdita sostanziale della retribuzione maturata.
- La decisione riguarda specificamente i crediti da lavoro subordinato e non afferma, in termini generali, l'estensione automatica della procedura a ogni categoria di creditore privilegiato.
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