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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17985/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'installazione, presso un bar gestito dalla resistente, di macchinette per il gioco online da parte della ricorrente. Dopo un certo tempo la resistente ha rimosso le macchinette, in vista di un diverso accordo con altro gestore, e la ricorrente ha agito per far accertare l'inadempimento dell'utilizzatore. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso della resistente e aveva pronunciato la risoluzione per inadempimento di quest'ultima. In appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto inadempiente la ricorrente per avere eseguito pagamenti in contanti, in violazione della normativa speciale sulla tracciabilità dei pagamenti nella filiera del gioco online, e ha pronunciato la risoluzione per inadempimento della ricorrente. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: difetto/omissione di motivazione sulla prevalenza della disciplina speciale rispetto alle norme generali sul contante; omessa motivazione e violazione di legge sulla natura imperativa del divieto di pagamenti in contanti; insussistenza di un collegamento negoziale tra contratto di rete/concessione e contratto di installazione; erronea estensione degli obblighi di tracciabilità al contratto di installazione; carenza di legittimazione passiva della ricorrente, che sarebbe stata solo installatrice e non soggetto tenuto al rispetto del divieto; omessa motivazione sulla presunta tracciabilità del contante; omessa motivazione sulla condotta asseritamente scorretta della resistente, che avrebbe sollevato l'eccezione solo strumentalmente dopo anni. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando un precedente identico e ribadendo che la disciplina speciale impone a tutte le figure della filiera del gioco online di non effettuare pagamenti in contanti, con conseguente imperatività della norma e rilevanza della violazione come causa di risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 10, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012 impone a tutte le figure operanti nella filiera del gioco online di effettuare i versamenti senza contante e con modalità tracciabili; la norma ha natura imperativa, anche per il coordinamento con l'art. 3 della l. n. 136 del 2010, che prevede il pagamento su conto corrente e stabilisce che il mancato uso di strumenti tracciabili costituisce causa di risoluzione del contratto. La Corte ha inoltre ritenuto che la disciplina speciale deroga a quella generale sui pagamenti in contanti, che il contratto di installazione è collegato alla causa concreta del contratto di gestione della rete, e che la violazione della norma speciale integra da sola la ragione della risoluzione, senza che rilevi la dedotta strumentalità della successiva eccezione della controparte. Le spese sono state compensate per la novità della questione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 16/2012

    "è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento"

    La disposizione è stata letta come norma speciale che impone il divieto di pagamenti in contanti a tutti i soggetti della filiera del gioco online, non solo al concessionario, ed è ritenuta imperativa.

  • art. 3, l. n. 136/2010

    È stata richiamata come norma di coordinamento che impone operazioni solo su conto corrente e prevede che il mancato uso di strumenti tracciabili costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • d.l. n. 98/2011

    Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne faccia un'autonoma analisi specifica oltre al richiamo generale alla disciplina sui pagamenti.

  • l. n. 208/2015

    Richiamata dalla ricorrente quale disciplina generale sui pagamenti in contanti entro determinati limiti, ritenuta recessiva rispetto alla disciplina speciale di settore.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma che ha inserito la previsione sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella filiera del gioco online, il divieto di utilizzare denaro contante per i versamenti opera per tutti i soggetti che vi intervengono a vario titolo, non soltanto per il concessionario, e si estende anche ai contratti strumentali all'assetto complessivo dell'attività.
  • La norma che impone pagamenti tracciabili nel settore del gioco online ha natura imperativa quando è posta a tutela di interessi generali di trasparenza e prevenzione di illeciti finanziari; la sua violazione può integrare causa di risoluzione del contratto.
  • Una disciplina speciale e settoriale sui pagamenti prevale sulla disciplina generale che consente l'uso del contante entro limiti di valore, poiché regola in modo specifico una particolare categoria di operazioni.
  • Il collegamento negoziale può desumersi dalla funzione economico-pratica dei contratti: il contratto di installazione degli apparati è collegato al contratto di gestione della rete se ne rende possibile la causa concreta e la realizzazione dell'interesse del concessionario.
  • La causa di risoluzione prevista dalla norma speciale opera autonomamente rispetto a eventuali profili di scorrettezza della controparte nell'eccepire tardivamente l'irregolarità del pagamento; tale condotta può rilevare eventualmente sul piano risarcitorio, ma non esclude la risoluzione per violazione del divieto legale.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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