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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/460

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/460 della Commissione, del 26 febbraio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione del cloridrato di tiamina e del mononitrato di tiamina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/897

Normativa europea32026R0460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova fino al 19 marzo 2036 l’autorizzazione del cloridrato di tiamina e del mononitrato di tiamina come additivi per mangimi per tutte le specie animali. Conferma, sulla base della valutazione EFSA, la sicurezza delle sostanze alle condizioni d’uso autorizzate e impone misure di protezione per gli utilizzatori. Abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/897 e stabilisce un regime transitorio per scorte, premiscele e mangimi prodotti prima delle nuove date di applicazione.

Rinnovo dell’autorizzazione di cloridrato di tiamina e mononitrato di tiamina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione del 2015 e introduzione di misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli additivi per mangimi cloridrato di tiamina (3a820) e mononitrato di tiamina (3a821), classificati tra gli additivi nutrizionali nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea. Riguarda anche premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tali additivi, nonché il loro impiego nell’acqua di abbeveraggio. Sono previste misure transitorie per i prodotti immessi sul mercato in date anteriori alle nuove scadenze; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.

Rinnovo dell’autorizzazione di cloridrato di tiamina e mononitrato di tiamina come additivi per mangimi

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di due vitamine del gruppo B impiegate come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale, e tiene conto dei pareri EFSA del 18 marzo 2025 e del 4 aprile 2025, nonché delle valutazioni del laboratorio di riferimento.

Quadro normativo e valutazioni scientifiche

La Commissione rileva che le due sostanze erano già autorizzate per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/897 e che le domande di rinnovo sono state presentate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. I richiedenti avevano chiesto la classificazione nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite; una domanda relativa a un preparato di mononitrato di tiamina è stata ritirata.

L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, cloridrato di tiamina e mononitrato di tiamina restano sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori, per gli utilizzatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre evidenziato che le sostanze sono irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie, con rischio da esposizione cutanea e respiratoria. Non ha ritenuto necessaria una nuova valutazione dell’efficacia né prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Rinnovo dell’autorizzazione e condizioni dell’allegato

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione delle sostanze elencate nell’allegato, confermandone l’inquadramento tra gli additivi nutrizionali. Nell’allegato sono riportati i dati identificativi essenziali: numero 3a820 per il cloridrato di tiamina e 3a821 per il mononitrato di tiamina, entrambe in forma solida e prodotte mediante sintesi chimica. Per il cloridrato di tiamina è indicata una purezza minima del 98,5 % su base anidra; per il mononitrato di tiamina una purezza minima del 98 % su base anidra.

Per entrambe le sostanze l’allegato stabilisce che:

  • possono essere utilizzate in tutte le specie animali;
  • possono essere utilizzate nell’acqua di abbeveraggio;
  • nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio;
  • gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori;
  • se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Abrogazione del precedente regolamento e durata dell’autorizzazione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/897. Il nuovo periodo di autorizzazione per entrambi gli additivi scade il 19 marzo 2036, come indicato nell’allegato.

Misure transitorie

L’articolo 3 introduce un regime transitorio per evitare interruzioni commerciali e consentire l’adeguamento degli operatori alle nuove condizioni. In particolare:

  • i preparati di mononitrato di tiamina e le premiscele che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 19 settembre 2026 conformemente alle norme previgenti al 19 marzo 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 19 marzo 2027, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte se destinati ad animali da produzione alimentare;
  • per i mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, la stessa facoltà opera per i prodotti ed etichettati prima del 19 marzo 2028.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Metodi di analisi

L’allegato richiama i metodi analitici per la caratterizzazione e la quantificazione delle sostanze nei diversi matrici. Per il cloridrato di tiamina e per il mononitrato di tiamina sono previsti metodi HPLC-UV per la caratterizzazione nell’additivo, HPLC-UV o HPLC-FLD per le premiscele, HPLC-FLD per i mangimi composti e HPLC-FLD con derivatizzazione post-colonna per l’acqua di abbeveraggio. Sono inoltre rinviate le informazioni dettagliate disponibili presso il laboratorio di riferimento dell’Unione.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione delle sostanze indicate nell’allegato, appartenenti alla categoria degli additivi nutrizionali e al gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite, è rinnovata alle condizioni fissate nell’allegato. Le sostanze interessate sono il cloridrato di tiamina (3a820) e il mononitrato di tiamina (3a821).

Abrogazione della precedente autorizzazione

È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/897, che aveva autorizzato per 10 anni cloridrato di tiamina e mononitrato di tiamina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Misure transitorie

I preparati di mononitrato di tiamina autorizzati dal regolamento abrogato e le premiscele che li contengono, se prodotti ed etichettati prima del 19 settembre 2026 secondo le norme precedenti al 19 marzo 2026, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per mangimi composti e materie prime contenenti tali additivi, la commercializzazione e l’uso sono consentiti fino a esaurimento scorte se destinati ad animali da produzione alimentare e prodotti/etichettati prima del 19 marzo 2027; per gli animali non da produzione alimentare la data è 19 marzo 2028.

Condizioni specifiche d’impiego e misure di protezione

Entrambi gli additivi possono essere utilizzati nell’acqua di abbeveraggio. Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione, stabilità al trattamento termico e stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Durata dell’autorizzazione

Per entrambe le sostanze il periodo di autorizzazione termina il 19 marzo 2036.

Metodi di analisi e identificazione

L’allegato riporta per ciascun additivo i metodi di analisi per caratterizzazione e quantificazione nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, mediante HPLC-UV, HPLC-FLD e, per l’acqua di abbeveraggio, HPLC-FLD con derivatizzazione post-colonna; sono richiamate la Farmacopea statunitense, VDLUFA Bd. III 13.9.1 e il decreto italiano 20 febbraio 2006.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremangimisanità animalelibera circolazione delle mercitutela della salute e sicurezza dei lavoratori

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