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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/426

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/426 del Consiglio, del 26 febbraio 2026, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32026R0426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione 2026/426 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, che contiene l’elenco delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Le modifiche riguardano in particolare le motivazioni di inserimento e i dati identificativi di 53 persone fisiche e 7 persone giuridiche. Il considerando rilevante indica inoltre che, a seguito del riesame della decisione 2012/642/PESC, le misure restrittive sono prorogate fino al 28 febbraio 2027.

Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, con proroga del quadro sanzionatorio fino al 28 febbraio 2027.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi iscritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il regolamento modifica esclusivamente le voci elencate nell’allegato I, sostituendo talune schede identificative e motivazioni di inclusione di 53 persone fisiche e 7 persone giuridiche. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/426 del Consiglio

Il regolamento interviene nel sistema di misure restrittive dell’Unione nei confronti della Bielorussia, previsto dal regolamento (CE) n. 765/2006, per aggiornarne l’allegato con riferimento alle persone fisiche e giuridiche soggette a sanzioni. Dai considerando emerge che il Consiglio ha concluso il riesame della decisione 2012/642/PESC e ha prorogato le misure restrittive fino al 28 febbraio 2027.

Finalità e contesto

L’atto non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica l’elenco soggettivo già esistente. L’obiettivo è adeguare le motivazioni e le informazioni identificative delle persone e degli enti già inseriti nell’allegato I, alla luce dell’evoluzione della situazione in Bielorussia e del ruolo del Paese nel sostegno all’aggressione russa contro l’Ucraina.

Ambito soggettivo della modifica

Il regolamento riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi iscritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. In concreto:

  • nella tabella A sono sostituite le voci relative a 53 persone fisiche;
  • nella tabella B sono sostituite le voci relative a 7 persone giuridiche.

Le schede aggiornate riportano dati anagrafici e societari, cariche, indirizzi e motivazioni di inserimento più dettagliate. Le motivazioni ricorrenti, a seconda del soggetto, riguardano la partecipazione alla repressione post-elettorale del 2020, trattamenti disumani e degradanti, torture, violazioni gravi dei diritti umani, repressione della società civile, sostegno al regime di Lukashenko, nonché il supporto materiale o industriale al complesso militare e industriale bielorusso e al coinvolgimento della Bielorussia nella guerra contro l’Ucraina.

Principali categorie di soggetti interessati

Tra le persone fisiche aggiornate figurano esponenti di vertice dell’apparato di sicurezza e degli organi interni, magistrati, funzionari elettorali, dirigenti di strutture detentive e operatori economici. Le motivazioni descrivono, tra l’altro:

  • responsabilità per repressione e intimidazione di manifestanti pacifici e giornalisti dopo le elezioni presidenziali del 2020;
  • coinvolgimento in sparizioni irrisolte e abusi sistematici;
  • partecipazione a procedimenti o sentenze politicamente motivate;
  • sostegno economico e politico al regime di Lukashenko;
  • partecipazione a strutture economiche o industriali strategiche, anche nel settore militare.

Per le persone giuridiche aggiornate, le motivazioni evidenziano in particolare:

  • appartenenza o stretta associazione con l’autorità di Stato bielorussa per l’industria militare;
  • produzione di tecnologie, veicoli, equipaggiamenti o beni a uso militare;
  • sostegno economico al regime attraverso imprese statali strategiche;
  • coinvolgimento in attività che hanno contribuito alla repressione interna o al sostegno della guerra contro l’Ucraina.

Effetti giuridici

L’effetto pratico del regolamento è l’aggiornamento immediato dell’elenco dei soggetti colpiti dalle misure restrittive UE, con conseguente rilevanza per operatori finanziari, imprese esportatrici, intermediari commerciali e soggetti tenuti agli adempimenti di screening e congelamento previsti dal quadro sanzionatorio. Poiché il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, gli operatori italiani devono attenersi senza necessità di recepimento interno.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento produce effetti vincolanti in tutta l’Unione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sostituisce le voci indicate nelle tabelle relative alle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive, aggiornandone nomi, dati identificativi, posizioni e motivazioni di inserimento.

Aggiornamento delle motivazioni e dei dati identificativi

Nel caso delle persone fisiche, sono sostituite le voci elencate in 53 numeri della tabella A; per le persone giuridiche, sono sostituite 7 voci della tabella B. Le nuove motivazioni insistono, a seconda dei casi, su repressione della società civile e dell’opposizione democratica, gravi violazioni dei diritti umani, sostegno al regime di Lukashenko, coinvolgimento nel complesso militare e industriale bielorusso, e sostegno al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.

Proroga del quadro restrittivo fino al 28 febbraio 2027

Nel preambolo si precisa che, a seguito del riesame della decisione 2012/642/PESC, il Consiglio ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 28 febbraio 2027. Il regolamento di esecuzione si inserisce quindi nel più ampio quadro sanzionatorio UE relativo alla Bielorussia.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalibielorussiaaggressione contro l’ucraina

Testo integrale

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