Regolamento (UE) 2026/489
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/489 del Consiglio, del 26 febbraio 2026, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, che disciplina misure restrittive nei confronti di soggetti legati alla situazione in Ucraina. La modifica riguarda le informazioni inserite nella sezione relativa ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per tre persone già elencate. L’atto non introduce nuove sanzioni sostanziali, ma sostituisce i dati e le motivazioni a sostegno del mantenimento delle misure restrittive.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sulle misure restrittive relative a talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea nei confronti di persone, entità e organismi elencati nel regolamento (UE) n. 208/2014. L’intervento normativo riguarda specificamente l’allegato I, sezione B, dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, con aggiornamento delle informazioni relative a Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, Viktor Ivanovych Ratushniak e Serhiy Vitalyovych Kurchenko. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/489 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive in relazione all’Ucraina
Il regolamento di esecuzione interviene sul regolamento (UE) n. 208/2014, che istituisce misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. Il Consiglio, a seguito di un riesame, aggiorna le informazioni contenute nell’allegato I, sezione B, relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dei soggetti elencati.
Finalità e contesto normativo
L’atto si fonda sull’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 e sulla proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nei considerando il Consiglio afferma che, in esito al riesame, è opportuno aggiornare le informazioni dell’allegato I e modificare conseguentemente il regolamento di base.
Ambito della modifica
La modifica non riguarda l’impianto generale delle sanzioni, ma esclusivamente l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014. In particolare, nella sezione B dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, vengono sostituite le informazioni concernenti:
- Vitalii Yuriyovych Zakharchenko;
- Viktor Ivanovych Ratushniak;
- Serhiy Vitalyovych Kurchenko.
Contenuto delle motivazioni aggiornate per i singoli soggetti
Per ciascuno dei tre nominativi, il regolamento riporta un quadro aggiornato dei procedimenti penali e delle attività svolte dalle autorità ucraine.
Per Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, il Consiglio evidenzia che il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso. Vengono richiamate le decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021, che ha disposto la detenzione preventiva, e la sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev del 10 agosto 2021, che ha autorizzato un’indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 42016000000002929. Il testo richiama inoltre l’inserimento nelle ricerche internazionali del 12 febbraio 2020, la richiesta ucraina di assistenza giudiziaria internazionale all Federazione russa dell’11 maggio 2021 e il suo respingimento il 31 agosto 2021. L’indagine preliminare si è conclusa il 9 febbraio 2022; il 5 agosto 2022 la procura generale ha trasmesso l’atto di accusa al tribunale competente; il 2 maggio 2023 è stato disposto un processo speciale in assenza dell’accusato. Le udienze risultano ancora in corso. Il Consiglio conclude che, dato che l’interessato non ha coinvolto un difensore ma gli è stato assegnato un difensore, non emerge una violazione dei diritti della difesa; i periodi in cui si è sottratto all’indagine devono essere esclusi dal computo del termine ragionevole, con conseguente contributo significativo alla durata dell’indagine da parte della sua condotta.
Per Viktor Ivanovych Ratushniak, il contenuto è sostanzialmente analogo: il procedimento per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso; il Consiglio richiama la detenzione preventiva disposta il 19 aprile 2021, l’indagine preliminare speciale autorizzata l’10 agosto 2021 nel procedimento penale n. 42016000000002929, le misure di ricerca internazionale del 12 febbraio 2020 e la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale dell’11 maggio 2021 respinta il 31 agosto 2021. L’indagine preliminare si è conclusa il 9 febbraio 2022, l’atto di accusa è stato trasmesso il 5 agosto 2022, e dal 2 maggio 2023 è in corso un processo speciale in contumacia. Anche in questo caso il Consiglio afferma che la mancata collaborazione dell’interessato e i periodi di sottrazione alle indagini incidono sulla durata complessiva del procedimento.
Per Serhiy Vitalyovych Kurchenko, il Consiglio descrive due procedimenti penali. Nel procedimento n. 42016000000003393, la difesa è stata informata del completamento dell’indagine preliminare il 28 marzo 2019 e ha avuto accesso agli atti; l’11 ottobre 2021 l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina ha nuovamente comunicato il completamento dell’indagine e l’accesso alla documentazione. L’alta Corte anticorruzione dell’Ucraina, con decisione del 27 giugno 2022, ha fissato al 1° dicembre 2022 il termine per concludere l’esame degli atti da parte della difesa; il 7 dicembre 2022 la procura specializzata anticorruzione ha trasmesso l’atto di accusa; il 30 marzo 2023 la Corte ha disposto il processo e, nello stesso giorno, il procedimento speciale in contumacia. Le udienze sono in corso e il difensore partecipa al processo. Nel procedimento n. 12014160020000076, invece, la Corte d’appello di Odessa il 18 settembre 2020 ha imposto la detenzione preventiva, rilevando che Kurchenko aveva lasciato l’Ucraina nel 2014 ed era irreperibile; il 20 dicembre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi di Odessa ha autorizzato l’indagine preliminare speciale in contumacia; il 20 ottobre 2021 è stata respinta la richiesta di annullamento della sospensione dell’indagine. L’indagine preliminare si è conclusa il 6 maggio 2022; il 1° agosto 2022 è stato trasmesso l’atto di accusa; il 18 aprile 2023 è stato autorizzato il processo speciale in contumacia. Il Consiglio richiama inoltre le richieste di pubblicazione di un "avviso rosso" a Interpol ed Europol e una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alla Federazione russa rimasta ineseguita.
Valutazione del Consiglio sui diritti della difesa e sul termine ragionevole
L’allegato aggiornato contiene una motivazione dettagliata sulla conformità dei procedimenti ai diritti della difesa e al diritto a un processo entro un termine ragionevole. Per Zakharchenko e Ratushniak il Consiglio ritiene che le decisioni giudiziarie, la nomina di un difensore, la ricerca internazionale e la successiva evoluzione dei procedimenti dimostrino l’assenza di violazioni accertabili. Per Kurchenko il Consiglio sottolinea che la difesa ha avuto accesso agli atti, ha partecipato al processo e che i ritardi derivano anche dalla condotta dell’interessato e da elementi oggettivi, come la mancata esecuzione di alcune richieste di cooperazione internazionale. In tutti i casi il Consiglio fa riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo per escludere dal calcolo del termine ragionevole i periodi di sottrazione all’indagine.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La modifica opera quindi immediatamente sul contenuto dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento riguarda la sezione B, rubricata "Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva", e in particolare le informazioni relative a Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, Viktor Ivanovych Ratushniak e Serhiy Vitalyovych Kurchenko.
Aggiornamento delle motivazioni individuali
Nell’allegato sono sostituite le informazioni relative ai tre soggetti indicati, con dettagli sullo stato dei procedimenti penali, sulle misure investigative e giudiziarie adottate dalle autorità ucraine, sull’attivazione di procedure in contumacia e sulla valutazione del Consiglio circa il rispetto dei diritti della difesa, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto a un processo entro un termine ragionevole.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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