Regolamento (UE) 2026/456
Regolamento (UE) 2026/456 del Consiglio, del 26 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/420
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in profondità il quadro sanzionatorio antiterrorismo dell’UE, modificando il regolamento (CE) n. 2580/2001 alla luce della nuova decisione PESC 2026/455. Vengono ridefinite le nozioni chiave, rafforzati gli obblighi di congelamento dei fondi e di divieto di messa a disposizione di risorse economiche, e introdotte nuove disposizioni su deroghe, elusione, cooperazione tra autorità e trattamento dei dati personali. Sono inoltre aggiornati gli allegati con gli elenchi soggettivi e coordinate le conseguenze applicative con l’abrogazione dei precedenti regolamenti di esecuzione.
Modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 sulle misure restrittive antiterrorismo, con aggiornamento degli elenchi di persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento dei beni e divieti di messa a disposizione di fondi o risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle entità elencati negli allegati II e III, nonché alle persone e soggetti coinvolti nelle operazioni connessi a tali elenchi. Riguarda il territorio dell’Unione, gli aeromobili e i natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, i cittadini UE ovunque si trovino e le persone giuridiche, i gruppi e le entità costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro, nonché le attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione. Sono previste deroghe per esigenze umanitarie, bisogni fondamentali, spese legali, spese di mantenimento dei beni congelati, esecuzione di decisioni preesistenti e pagamenti dovuti prima dell’inserimento in elenco, oltre a specifiche esclusioni per missioni diplomatiche e organizzazioni internazionali.
Modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo alle misure restrittive antiterrorismo
Il regolamento interviene sul quadro UE di contrasto al terrorismo aggiornando il regolamento (CE) n. 2580/2001 in coerenza con la decisione (PESC) 2026/455 del Consiglio. La finalità è rafforzare e rendere uniforme nell’Unione l’applicazione delle misure restrittive contro persone, gruppi ed entità collegati ad atti terroristici, mantenendo al contempo garanzie procedurali, deroghe umanitarie e un regime di protezione dei dati personali.
Contesto normativo e finalità
Il testo muove dalla constatazione che il terrorismo e l’estremismo violento continuano a rappresentare una minaccia per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri. La decisione PESC 2026/455 ha riorganizzato la base di politica estera e di sicurezza comune, prevedendo ulteriori misure restrittive contro il terrorismo internazionale; il presente regolamento ne assicura l’attuazione nel diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 215 TFUE.
Definizioni e nozioni essenziali
L’articolo 1 sostituito amplia e precisa le definizioni fondamentali del regime sanzionatorio. Sono in particolare chiariti:
- il concetto di "richiesta" relativo a contratti o operazioni, comprese domande di esecuzione, compensazione, riconoscimento di decisioni e domande riconvenzionali;
- la nozione di "contratto o operazione", intesa in senso ampio e indipendentemente dalla forma e dalla legge applicabile;
- le definizioni di "fondi", "risorse economiche", "congelamento di fondi" e "congelamento di risorse economiche";
- il significato di "atto terroristico" e di "gruppo terroristico";
- i criteri di "proprietà" e "controllo" di persone giuridiche, gruppi ed entità.
Tali definizioni servono a delimitare in modo uniforme l’oggetto delle misure restrittive e a evitare divergenze applicative tra Stati membri.
Congelamento dei fondi e divieto di disponibilità di risorse
L’articolo 2 costituisce il cuore del regime. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti inseriti negli allegati II e III sono congelati. Inoltre, nessun fondo o risorsa economica può essere messo, direttamente o indirettamente, a disposizione di tali soggetti o a loro vantaggio.
L’allegato II riguarda le persone, i gruppi e le entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, vi partecipano o ne agevolano la commissione, purché nei loro confronti sia intervenuta una decisione di un’autorità competente basata su prove o indizi seri e credibili. L’allegato III include invece soggetti che sono di proprietà o sotto il controllo di soggetti dell’allegato II, che agiscono per loro conto, membri di spicco o soggetti associati, anche tramite finanziamento, partecipazione alla pianificazione o esecuzione, addestramento terroristico o reclutamento.
Deroghe e autorizzazioni nazionali
Gli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater disciplinano le principali deroghe al congelamento.
Le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche, o la loro messa a disposizione, se necessari per:
- bisogni fondamentali del soggetto inserito in elenco e dei familiari a carico, inclusi alimenti, canoni di locazione o mutui, medicinali, cure mediche, imposte, assicurazioni e utenze;
- onorari ragionevoli e spese legali;
- spese ordinarie di custodia o gestione dei beni congelati;
- spese straordinarie, previa notifica agli altri Stati membri e alla Commissione almeno due settimane prima;
- pagamenti a favore di o da parte di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali immuni ai sensi del diritto internazionale, per fini ufficiali.
È inoltre consentito svincolare fondi per l’esecuzione di decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative anteriori all’inserimento in elenco, a condizione che la decisione non favorisca direttamente un soggetto sanzionato, che i fondi servano solo a soddisfare crediti validi e che il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico.
Infine, è possibile autorizzare pagamenti dovuti in base a contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in elenco, purché il pagamento sia effettuato da o verso il soggetto sanzionato e non violi il divieto generale di disponibilità di fondi.
In tutti questi casi, lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.
Deroga umanitaria
L’articolo 6 introduce una disciplina umanitaria particolarmente rilevante. Il congelamento non si applica, o può essere derogato con autorizzazione, quando i fondi o le risorse economiche sono necessari per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali.
La norma elenca i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione: ONU e sue articolazioni, organizzazioni internazionali, organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ONG che partecipano a piani umanitari o per rifugiati delle Nazioni Unite, organizzazioni e agenzie certificate dall’Unione o da uno Stato membro, agenzie specializzate degli Stati membri e soggetti che agiscono come personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi di tali soggetti.
Se l’autorità competente non si pronuncia negativamente, non chiede informazioni ulteriori o non proroga il termine entro cinque giorni lavorativi, l’autorizzazione si considera rilasciata. Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane. La disciplina va riesaminata almeno ogni 24 mesi e, comunque, può essere riesaminata urgentemente in caso di mutamento sostanziale della situazione. Il paragrafo 1 si applica fino al 22 febbraio 2027.
Elusione, obblighi informativi e cooperazione tra autorità
L’articolo 3 vieta ogni partecipazione, consapevole o deliberata, ad attività volte a eludere i divieti del regolamento. L’articolo 4 impone ai soggetti interessati di fornire immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni utili, ad esempio su conti e importi congelati, e di collaborare alla verifica di tali informazioni.
La disciplina tutela espressamente la riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e il segreto professionale tra avvocato e cliente, includendo anche le comunicazioni relative a consulenti giuridici autorizzati dal diritto nazionale in procedimenti pendenti o futuri. Le informazioni ricevute sono usate solo per le finalità per cui sono state fornite.
L’articolo 8 rafforza la cooperazione amministrativa tra Commissione e Stati membri, con scambio di informazioni sui fondi congelati, sulle autorizzazioni e sui problemi di violazione o applicazione, nonché sulle sentenze nazionali rilevanti. L’articolo 8 ter precisa che gli Stati membri devono designare le autorità competenti e comunicarne i recapiti alla Commissione, mentre l’allegato I indica i siti web e l’indirizzo per le notifiche.
Responsabilità, esecuzione delle richieste e tutela del contenzioso
L’articolo 6 bis introduce una clausola di esenzione da responsabilità per chi congela fondi o rifiuta di metterli a disposizione agendo in buona fede e in conformità al regolamento, salvo negligenza. È esclusa responsabilità anche quando il soggetto non conosceva né poteva ragionevolmente sospettare che la propria condotta violasse il regolamento.
L’articolo 6 ter stabilisce che non possono essere soddisfatte richieste relative a contratti o operazioni colpiti, direttamente o indirettamente, dalle misure restrittive se proposte da soggetti inseriti negli allegati II o III o da chi agisce per loro tramite o per loro conto. L’onere della prova della liceità della pretesa grava sul richiedente. Resta però salvo il diritto al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento contrattuale imposto dal regolamento.
Aggiornamento degli elenchi, garanzie procedurali e dati identificativi
L’articolo 7 affida al Consiglio la modifica degli allegati II e III sulla base delle decisioni adottate nel quadro della decisione PESC 2026/455. L’interessato deve essere informato, se noto il recapito, oppure mediante avviso nella Gazzetta ufficiale, e gli deve essere data la possibilità di presentare osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la posizione e può modificare gli allegati; la Commissione aggiorna l’allegato I con le informazioni fornite dagli Stati membri.
L’articolo 7 bis indica i dati che possono essere raccolti negli allegati per l’identificazione dei soggetti, tra cui nomi, pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero di passaporto o carta d’identità, genere, indirizzo, funzione o professione per le persone fisiche, e denominazione, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività per le persone giuridiche, i gruppi e le entità.
Protezione dei dati personali
Il regolamento dedica specifiche disposizioni al trattamento dei dati personali. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare dati personali per svolgere i rispettivi compiti, tra cui la preparazione e l’introduzione delle modifiche agli allegati II e III e la pubblicazione del contenuto degli allegati nelle liste consolidate e nella mappa interattiva delle sanzioni.
Tali istituzioni sono qualificate come titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento deve essere limitato a quanto necessario per l’esecuzione del regolamento e deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.
Sanzioni nazionali, ambito territoriale e applicazione
L’articolo 9 impone agli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento, ove opportuno anche penali, e di adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; gli Stati membri devono inoltre prevedere adeguati provvedimenti di confisca dei proventi delle violazioni.
L’articolo 10 definisce l’ambito di applicazione territoriale e personale: il regolamento si applica nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, alle persone giuridiche, gruppi ed entità costituiti o registrati in base al diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.
Entrata in vigore, allegati e abrogazioni
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 sostituendone l’allegato e aggiungendo gli allegati II e III; inoltre abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/420.
Gli allegati II e III contengono gli elenchi aggiornati dei soggetti interessati. L’allegato II include, tra gli altri, diverse persone fisiche e numerose organizzazioni e gruppi noti nell’ambito della lotta antiterrorismo, mentre l’allegato III risulta predisposto come elenco di riferimento per i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 6.
Disposizioni principali
Riformulazione delle definizioni
L’articolo 1 è sostituito con un apparato definitorio molto più ampio: sono precisate le nozioni di richiesta, contratto o operazione, autorità competenti, fondi, risorse economiche, congelamento di fondi e di risorse economiche, territorio dell’Unione, atto terroristico, gruppo terroristico, proprietà e controllo di persone giuridiche, gruppi ed entità. Le definizioni servono a uniformare l’applicazione delle misure restrittive in tutti gli Stati membri.
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, gruppi ed entità elencati negli allegati II e III. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro disposizione o a loro vantaggio. L’allegato II comprende soggetti coinvolti in atti terroristici sulla base di una decisione competente; l’allegato III comprende soggetti di proprietà o controllo dei soggetti dell’allegato II, soggetti che agiscono per loro conto, membri di spicco e soggetti associati.
Deroghe autorizzative al congelamento
Gli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater disciplinano le autorizzazioni delle autorità competenti per svincolare fondi o rendere disponibili risorse economiche in casi specifici: bisogni fondamentali, servizi legali, gestione ordinaria dei beni congelati, spese straordinarie, pagamenti verso missioni diplomatiche o organizzazioni internazionali, esecuzione di decisioni arbitrali o giudiziarie anteriori o altre decisioni vincolanti, e pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorte prima dell’inserimento in elenco. Sono previsti obblighi di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.
Deroga umanitaria
L’articolo 6 prevede una deroga ampia per la messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali, se svolte da ONU e sue articolazioni, organizzazioni internazionali, ONG qualificate e altri soggetti certificati o riconosciuti. In alternativa, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso lo svincolo o la messa a disposizione di fondi per tali finalità. È previsto un meccanismo di silenzio-assenso dopo cinque giorni lavorativi, con riesame almeno ogni 24 mesi; la deroga generale del paragrafo 1 si applica fino al 22 febbraio 2027.
Elusione, cooperazione e comunicazioni
L’articolo 3 vieta la partecipazione consapevole o deliberata ad attività dirette a eludere i divieti del regolamento. L’articolo 4 impone a persone, gruppi ed entità di fornire immediatamente informazioni utili all’applicazione del regolamento e di collaborare con le autorità competenti; sono tutelati la riservatezza giudiziaria e il segreto professionale forense. L’articolo 8 rafforza lo scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri, incluse informazioni su fondi congelati, autorizzazioni e problemi di violazione o applicazione.
Responsabilità, contenzioso e richieste
L’articolo 6 bis esclude la responsabilità di chi congela o rifiuta fondi in buona fede, salvo negligenza, e quella di chi agisce senza sapere e senza ragionevoli motivi di sospettare la violazione. L’articolo 6 ter stabilisce l’inammissibilità delle richieste relative a contratti o operazioni colpiti dalle misure, quando presentate da soggetti elencati o da chi agisce per loro conto, ponendo a carico del richiedente l’onere di dimostrare che la soddisfazione della pretesa non è vietata.
Aggiornamento degli elenchi e garanzie procedurali
L’articolo 7 attribuisce al Consiglio la modifica degli allegati II e III sulla base delle decisioni PESC pertinenti, prevedendo comunicazione all’interessato, possibilità di osservazioni e riesame in caso di nuove prove. La Commissione aggiorna l’allegato I con gli indirizzi delle autorità competenti forniti dagli Stati membri. L’articolo 7 bis specifica i dati identificativi che possono figurare negli allegati.
Protezione dei dati personali
L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 8 bis disciplinano il trattamento dei dati personali, che deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante sono qualificati quali titolari del trattamento per le attività necessarie all’esecuzione del regolamento, comprese la preparazione delle modifiche agli allegati e la gestione delle liste consolidate e della mappa interattiva delle sanzioni.
Autorità competenti, sanzioni nazionali e ambito territoriale
L’articolo 8 ter impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di comunicarne i recapiti alla Commissione; l’allegato I contiene i siti web e l’indirizzo per le notifiche. L’articolo 9 obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni, anche penali se opportuno, effettive, proporzionate e dissuasive, nonché adeguati provvedimenti di confisca. L’articolo 10 definisce l’ambito territoriale e personale di applicazione del regolamento.
Entrata in vigore, allegati e abrogazioni
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, mentre l’articolo 11 del regolamento modificato continua a fissare l’entrata in vigore dello stesso nel giorno della pubblicazione. Sono sostituiti l’allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 e sono aggiunti gli allegati II e III. Sono abrogati il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/420.
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