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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36234/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza regionale che aveva accolto l'appello di Equitalia contro l'impugnazione di un avviso di intimazione relativo a crediti iscritti a ruolo (cartella di pagamento n.02420020039812600000). Questioni principali: validità della documentazione INPS che attestava l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alla data di notifica (e la presunta illegittima richiesta del giudice di gravame di proporre querela di falso); nullità della notifica per omesso invio della raccomandata informativa ex art.7 legge n.890/1982; omissione di pronuncia su difetto di motivazione dell'avviso di intimazione (mancata indicazione dei criteri di computo di interessi, sanzioni e compensi, del responsabile del procedimento e delle modalità di ricorso).

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per essere i crediti posti a ruolo stati oggetto di definizione con le disposizioni di legge (d.l. n.119/2018, art.4 conv. in l. n.136/2018 e d.l. n.41/2021, art.4, c.4 conv. in l. n.69/2021), richiamando la natura immediata e automatica dello stralcio del debito senza necessità del provvedimento di sgravio da parte dell'agente della riscossione. Ha disposto la compensazione delle spese tra le parti e precisato che non sussiste l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente in ragione della natura eccezionale di tale misura.

Norme richiamate

  • d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26

    Norma richiamata dalle parti in relazione agli obblighi e alle forme della notifica degli atti di riscossione; il ricorso contestava applicazioni pratiche della norma in combinato con le eccezioni processuali.

  • artt. 2699 e 2700 cod. civ.

    Norme sulla prova documentale e sulla querela di falso: il ricorrente deduceva che l'attestazione INPS fosse idonea a provare l'insussistenza del rapporto di lavoro e che non fosse legittimo esigere querela di falso quando il documento non era stato contestato.

  • art. 115, c. 1, cod. proc. civ.

    Norma in tema di valutazione della prova; richiamata nel contesto della controversia probatoria sull'attestazione INPS.

  • l. n. 890 del 1982, art. 7

    Prevede l'invio della raccomandata informativa; il ricorrente eccepiva la nullità della notifica per omesso invio di tale comunicazione e censurava la mancata decisione del giudice di gravame su tale eccezione.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 4, conv. in l. n. 136 del 2018

    Disposizione di definizione/stralcio di taluni debiti iscritti a ruolo: la Corte ha ritenuto che i crediti fossero stati definiti ai sensi di questa norma, determinando l'estinzione del giudizio.

  • d.l. n. 41 del 2021, art. 4, c. 4, conv. in l. n. 69 del 2021

    Ulteriore norma di estensione/rafforzamento della definizione/stralcio dei debiti; richiamata insieme al d.l. 119/2018 per affermare l'automaticità dell'annullamento del debito.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46, c. 3

    Previsione sulla liquidazione delle spese in materia tributaria: la Corte ha stabilito che, trattandosi di fattispecie estintiva correlata a disposizione di legge, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'applicazione di un ulteriore contributo unificato al ricorrente, vista la natura eccezionale della misura.

Massime di principio

  • Se il credito contestato viene successivamente regolato o stralciato per effetto di una disposizione di legge, il giudizio relativo si estingue d'ufficio e non richiede decisione sul merito delle singole censure.
  • Un certificato amministrativo (es. INPS) che attesti l'assenza di un rapporto di lavoro costituisce prova rilevante; il giudice non può automaticamente imporre la proposizione della querela di falso se il documento non è stato contestato in fatto dalla controparte.
  • L'eccezione di nullità della notifica per omesso invio della raccomandata informativa ai sensi della l. n.890/1982 deve essere espressamente valutata dal giudice; la mancata pronuncia su eccezioni rilevanti può essere motivo di censura processuale.
  • Quando la legge prevede l'automaticità dello stralcio del debito, l'annullamento opera ipso iure, indipendentemente dall'adozione di un provvedimento formale da parte dell'agente della riscossione.
  • In materia tributaria, la regola generale sulle spese può prevedere che restino a carico di chi le ha anticipate in caso di estinzione per norma; tuttavia il giudice può compensare le spese tra le parti.
  • Il contributo unificato non va esteso oltre i casi tipici (rigetto, inammissibilità, improcedibilità); in caso di estinzione per legge, non sempre trova applicazione l'aggravio del contributo.

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