Ordinanza n. 15159/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 991del 23 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 4233/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 991 del 23 maggio 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 991 del 23 maggio 2024, resa nel procedimento R.G. n. 4233/2023, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e degli uffici scolastici competenti. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti in udienza, la questione della competenza territoriale funzionale per l'ottemperanza di una decisione del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente in via inderogabile la Sezione staccata di Latina. In applicazione dell'art. 113, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario va proposta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza; il Tribunale di Frosinone ricade nella circoscrizione della Sezione staccata di Latina. La ripartizione tra sede centrale e sezione staccata non è, di regola, questione di competenza, ma lo diviene nei casi dell'art. 14 c.p.a., tra cui rientra l'ottemperanza. La causa può essere riassunta davanti alla Sezione staccata di Latina ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., che provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
Visto l’art. 47 c.p.a., a tenore del quale la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata “non è considerata questione di competenza”, salvo che nei “casi di cui all'articolo 14”, tra i quali rientrano i giudizi disciplinati dall’articolo 113 c.p.a.
La ripartizione tra sede centrale e sezione staccata non costituisce normalmente questione di competenza; costituisce eccezione la trattazione dei giudizi indicati dall'art. 14 c.p.a., tra cui quelli di ottemperanza.
Visto l’art. 47 c.p.a., a tenore del quale la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata “non è considerata questione di competenza”, salvo che nei “casi di cui all'articolo 14”, tra i quali rientrano i giudizi disciplinati dall’articolo 113 c.p.a.
Nei giudizi di ottemperanza, la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata rileva come questione di competenza inderogabile.
Considerato che l’oggetto della presente controversia rientra nell’ambito dell’art. 113, comma 2, c.p.a., il quale stabilisce che, nel caso in cui l’azione di ottemperanza sia promossa per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, “il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza”;
Per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la decisione.
Ritenuto pertanto di dover dichiarare, come da avviso dato alle parti in udienza, la competenza inderogabile della Sezione staccata di Latina del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, innanzi alla quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 15, comma 4, del codice del processo amministrativo;
Dichiarata l'incompetenza, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente secondo la disciplina processuale applicabile.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza diretta ad attuare una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario deve essere proposta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
- Nei giudizi di ottemperanza, la ripartizione tra la sede centrale di un TAR e la relativa sezione staccata integra una questione di competenza inderogabile, in deroga alla regola generale per cui tale ripartizione non è questione di competenza.
- Dichiarata la competenza della sezione staccata territorialmente individuata secondo la sede del giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza da eseguire, la causa può essere riassunta davanti a essa ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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