Sentenza n. 1563/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro stagionale sulla base di un nulla osta e dopo avere sottoscritto il contratto di soggiorno, aveva presentato tempestivamente la domanda di permesso di soggiorno. La Questura lo aveva convocato per identificazione e fotosegnalamento oltre un anno dopo la presentazione della domanda, quando era già decorso il periodo massimo di soggiorno stagionale. Il diniego era stato fondato sul superamento di tale periodo e sulla mancata presentazione del Modello VB per la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto travisamento e violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che non potevano essergli imputate le conseguenze del ritardo amministrativo, che gli aveva impedito di ottenere tempestivamente il titolo o di attivare la conversione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dei termini di conclusione del procedimento, dei principi di collaborazione e buona fede e del legittimo affidamento, evidenziando anche l’instaurazione, prima della scadenza del periodo stagionale, di un rapporto di lavoro a tempo determinato successivamente prorogato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che le censure riguardassero la legittimità del diniego e non una sostituzione del giudice all’amministrazione. Ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Il superamento del limite massimo di soggiorno stagionale previsto dall’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 non poteva costituire autonoma ragione di rigetto, poiché era maturato durante la pendenza di una domanda tempestiva, corredata dal visto, dal nulla osta, dal contratto di soggiorno e dal Modello 209, senza che fossero contestate carenze originarie. L’amministrazione non può trasformare il proprio ritardo nella definizione del procedimento in una causa ostativa al rilascio del titolo richiesto. L’art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. n. 286/1998 tutela la posizione dello straniero nelle more del procedimento, ma non consente di utilizzare il ritardo amministrativo contro il richiedente. La mancata presentazione del Modello VB impedisce di riconoscere direttamente il diritto alla conversione del titolo, ma non giustifica il rigetto automatico della domanda stagionale originaria; essa dovrà essere valutata nel riesame insieme agli altri presupposti. Anche il rapporto di lavoro successivo avrebbe dovuto essere valutato quale elemento sopravvenuto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, anziché essere considerato genericamente ostativo, in assenza di una specifica motivazione sull’incompatibilità. Il TAR ha precisato che la mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto non era, di per sé, vizio del provvedimento. L’amministrazione dovrà quindi rinnovare l’istruttoria senza considerare automaticamente ostativo il decorso del tempo imputabile alla pendenza del procedimento, valutando i presupposti originari, gli elementi sopravvenuti e la rilevanza della mancata conversione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
il nulla osta al lavoro stagionale consente lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale sino a un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi
Stabilisce il limite massimo di durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale e del soggiorno correlato, ma non consente di rigettare una domanda tempestiva per il solo decorso del termine maturato durante il procedimento amministrativo.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
non prevede un termine decadenziale espresso
La scadenza del titolo stagionale non costituisce automaticamente un ostacolo insuperabile alla conversione, dovendo essere verificati i presupposti sostanziali della conversione.
art. 24, comma 13, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
È stato richiamato dall’amministrazione in relazione allo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autorizzata, ma il giudice ha rilevato che il diniego non conteneva una specifica motivazione fondata su tale profilo.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Impone la valutazione degli elementi sopravvenuti favorevoli rilevanti per la posizione dello straniero, tra cui il rapporto di lavoro instaurato nel corso del procedimento.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998
Consente allo straniero, nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso, di soggiornare legittimamente e svolgere temporaneamente attività lavorativa fino all’eventuale comunicazione dei motivi ostativi; non consente però di trasformare il ritardo amministrativo in una ragione ostativa.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi; la mancata presentazione delle osservazioni non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone la conclusione del procedimento entro il termine previsto e rileva quale presidio di certezza giuridica e tutela dell’affidamento.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Codifica i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadini, particolarmente rilevanti nei procedimenti in materia di soggiorno.
art. 97 Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale dei principi di imparzialità e buon andamento richiamati dal giudice a sostegno dell’obbligo di non addossare al privato gli effetti del ritardo amministrativo.
Massime di principio
- Il superamento del limite massimo di soggiorno per lavoro stagionale, maturato durante la pendenza di una domanda tempestivamente presentata e corredata dei requisiti originari, non può essere utilizzato dall’amministrazione come autonoma ragione di rigetto della domanda quando il decorso del tempo dipende dal ritardo nella definizione del procedimento.
- L’amministrazione non può trasformare il proprio ritardo procedimentale in una conseguenza sfavorevole per il richiedente, in violazione dei principi di collaborazione, buona fede, certezza giuridica e tutela dell’affidamento.
- La mancata presentazione dell’istanza di conversione del permesso stagionale non giustifica automaticamente il rigetto della domanda originaria di permesso per lavoro stagionale e non consente di riconoscere direttamente il diritto alla conversione; i due procedimenti restano distinti e devono essere valutati secondo i rispettivi presupposti.
- Nella definizione della domanda di permesso di soggiorno l’amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli emersi prima della conclusione del procedimento, fornendo una motivazione specifica qualora intenda considerarli incompatibili con il titolo richiesto.
- Il giudice amministrativo, annullando il diniego, non può sostituirsi all’amministrazione né riconoscere direttamente il titolo di soggiorno quando residuano valutazioni amministrative; deve ordinare il riesame, indicando i criteri ai quali l’amministrazione deve attenersi.
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