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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 4022 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - TARSU - TIA - Tariffa d'igiene ambientale - Duplice sistema - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'applicazione della TARSU nel periodo di proroga della sostituzione con la TIA. In particolare, si contestava la possibilità che TARSU e TIA potessero coesistere fino al 31 dicembre 2009, in assenza del completamento degli adempimenti necessari per rendere operativa la nuova tariffa, comprese le delibere comunali istitutive e regolamentari.

La decisione

La tesi della coesistenza temporanea dei due sistemi è stata ritenuta legittima. La proroga fino al 31 dicembre 2009 consentiva ai Comuni di continuare ad applicare la TARSU fino a quando non fossero stati completati tutti gli adempimenti necessari per l'attivazione della TIA. Pertanto, in assenza delle delibere e degli ulteriori atti necessari per rendere operativa la TIA, restavano applicabili le discipline regolamentari vigenti, così da evitare una soluzione di continuità nella gestione e nel finanziamento del servizio rifiuti. Il testo non indica l'esito formale del singolo ricorso né i nominativi delle parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 152/2006, art. 238

    La disposizione disciplina la Tariffa d'Igiene Ambientale e il passaggio dal precedente sistema di prelievo alla tariffa, la cui applicazione richiede il completamento degli adempimenti previsti.

  • D.Lgs. 152/2006, art. 264

    La norma è richiamata in relazione alla disciplina transitoria e alla proroga del termine per la sostituzione della TARSU con la TIA, consentendo la prosecuzione del regime precedente fino all'effettiva attivazione del nuovo sistema.

Massime di principio

  • La sostituzione di un tributo o tariffa con un nuovo sistema non si perfeziona automaticamente con la sola previsione legislativa: occorre verificare se siano stati adottati tutti gli atti attuativi richiesti, comprese le delibere comunali.
  • Durante una fase transitoria, la disciplina precedente può continuare ad applicarsi per evitare vuoti normativi o interruzioni nel finanziamento del servizio, soprattutto quando il nuovo sistema non è ancora concretamente operativo.
  • La contemporanea esistenza astratta di TARSU e TIA non implica necessariamente una doppia imposizione: per stabilire quale prelievo sia dovuto occorre verificare il Comune interessato, il periodo d'imposta e l'effettiva adozione degli atti istitutivi e regolamentari della TIA.
  • In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data di entrata in vigore della TIA nel proprio Comune e l'esistenza delle relative delibere; l'ente, invece, deve dimostrare la validità e l'applicabilità del regime utilizzato nel periodo contestato.

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