Sentenza del 13/03/2015 n. 564 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
TARSU - Riscossione - Procedimento - Società affidataria del servizio - Delega ad Equitalia s.p.a. - Legittimità - Sussiste - Violazione dell'art. 3, comma 25, del d.l. n. 203/2005 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la legittimità della riscossione dei tributi connessi alla TARSU, sostenendo che la società incaricata della gestione del servizio rifiuti non potesse affidare direttamente il servizio di riscossione a Equitalia S.p.a. senza ricorrere a una procedura di evidenza pubblica, in violazione dell'art. 3, comma 25, del d.l. n. 203/2005.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la deliberazione del Consiglio comunale con cui la società incaricata della gestione del servizio rifiuti era stata investita anche della riscossione dei tributi connessi. È stato inoltre ritenuto legittimo l'affidamento diretto del servizio di riscossione a Equitalia S.p.a., poiché, fino al 31 dicembre 2010, operava una disciplina transitoria che salvaguardava i rapporti già instaurati, indipendentemente dalle modalità prescelte per lo svolgimento del servizio. L'obbligo di ricorrere a una procedura di evidenza pubblica decorreva dal 1 gennaio 2011.
Norme richiamate
Art. 3, comma 25, del decreto-legge n. 203/2005
La norma è richiamata in relazione all'obbligo di affidamento mediante procedura di evidenza pubblica.
La violazione non è stata ravvisata per gli affidamenti operanti nel periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010, durante il quale erano salvaguardati i rapporti già posti in essere. L'obbligo di ricorrere alla procedura di evidenza pubblica è stato ritenuto applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2011.
Massime di principio
- La società affidataria della gestione del servizio rifiuti può essere incaricata dal Comune anche della riscossione dei tributi collegati al servizio, se ciò avviene sulla base di una deliberazione dell'organo comunale competente.
- L'affidamento diretto della riscossione a Equitalia S.p.a. non è automaticamente illegittimo: occorre verificare la data dell'affidamento e la disciplina transitoria applicabile.
- Per i rapporti instaurati entro il 31 dicembre 2010, la disciplina transitoria può salvaguardare l'affidamento anche in assenza di una procedura di evidenza pubblica.
- Per gli affidamenti effettuati dal 1 gennaio 2011, deve invece essere verificato il rispetto dell'obbligo di ricorso a una procedura di evidenza pubblica.
- La legittimità della riscossione dipende sia dalla validità dell'incarico conferito dal Comune alla società di gestione, sia dal rispetto della disciplina temporale applicabile all'affidamento del servizio.
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