L.R. FVG 10/2024
Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in Friuli Venezia Giulia, ne disciplina funzioni, composizione, funzionamento, trattamento economico e elenco dei soggetti da consultare. Abroga la previgente disciplina del 1990 e successive modifiche; è in vigore dal 3 dicembre 2024.
Istituzione della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in Friuli Venezia Giulia
Istituzione della Commissione regionale per le pari opportunità
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia istituisce una nuova Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale. La Commissione opera per il controllo e l’effettiva attuazione, nel territorio regionale, dei principi di eguaglianza e di parità sociale, con funzioni di consulenza, garanzia e vigilanza.
Finalità e ambito di intervento
La Commissione svolge la propria attività nei campi istituzionale, economico, sociale e culturale, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che determinano discriminazioni dirette e indirette nei confronti delle donne. La disciplina ha efficacia nel solo territorio del Friuli Venezia Giulia.
Funzioni istituzionali e consultive
La Commissione:
- promuove indagini conoscitive e ricerche sulla condizione della donna, comprese le donne immigrate ed emigrate;
- cura raccolta e diffusione della documentazione sulla condizione femminile nella Regione, soprattutto nella pubblica amministrazione;
- formula osservazioni e indicazioni per l’adeguamento della legislazione regionale;
- presenta osservazioni su proposte e disegni di legge rilevanti per la condizione femminile e le pari opportunità;
- esprime pareri sugli strumenti di programmazione generale o settoriale, sugli atti regolamentari e sui piani di riparto della spesa considerati rilevanti dalla Giunta;
- vigila sul rispetto della disciplina in materia di parità di genere e pari opportunità nelle nomine regionali in enti e istituti pubblici, potendo anche proporre modifiche normative;
- predispone e promuove progetti di “azioni positive” per accesso al lavoro, carriera, formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne;
- esamina e valuta progetti e iniziative da finanziare come azioni positive;
- promuove azioni di sensibilizzazione sulle tematiche di propria competenza.
Rapporti con la società civile e relazioni periodiche
La Presidenza della Commissione convoca annualmente l’Assemblea regionale dei movimenti delle donne, delle associazioni impegnate nella partecipazione paritaria tra donne e uomini, e delle rappresentanze economiche e politiche indicate dalla legge, per illustrare l’attività svolta e raccogliere istanze. Possono essere convocate anche assemblee territoriali con le stesse finalità. La Commissione trasmette ogni anno al Consiglio regionale, alla Giunta e alle componenti dell’Assemblea regionale una relazione sulla condizione della donna e sullo stato di attuazione delle pari opportunità, previa audizione in Commissione consiliare competente.
Struttura operativa e supporto amministrativo
La Regione assicura alla Commissione autonomia, libertà, indipendenza ed efficacia e mette a disposizione adeguate risorse umane e strumentali. La sede è presso il Consiglio regionale. La Commissione è assistita dalla struttura prevista dalla legge regionale 14/2022 sull’autonomia organizzativa del Consiglio regionale. Può avvalersi di esperti e della collaborazione di università e centri di ricerca per ricerche, progetti di azioni positive e valutazione delle iniziative. Il Consiglio e la Giunta trasmettono alla Commissione gli atti su cui essa deve esprimere pareri.
Procedura per i pareri e disciplina dei contributi
I pareri sugli atti di programmazione e sugli atti regolamentari rilevanti devono essere resi entro 15 giorni dalla ricezione; decorso il termine, si prescinde dal parere. Il Consiglio regionale disciplina con regolamento, previo parere obbligatorio della Commissione, la concessione di contributi per sostenere le azioni positive e le azioni di sensibilizzazione.
Composizione, nomina e durata
La Commissione è composta da 14 componenti, donne e uomini, con comprovata esperienza nelle politiche di genere e pari opportunità. Almeno la metà delle persone elette deve essere indicata da movimenti, associazioni e organizzazioni rappresentative che operano sul tema della partecipazione paritaria e del mondo del lavoro. È prevista una regola di equilibrio di genere rispetto alla composizione del Consiglio regionale. Partecipano di diritto, con voto consultivo, le consigliere regionali in carica, due rappresentanti dei consiglieri regionali (uno di maggioranza e uno di minoranza) e la consigliera o il consigliere regionale di parità; possono partecipare anche gli assessori su temi di particolare rilevanza. La Commissione dura in carica per la legislatura; le funzioni proseguono fino all’insediamento della nuova Commissione. I componenti sono rieleggibili una sola volta. In caso di cessazione di un componente, la sostituzione avviene entro 30 giorni.
Insediamento, ufficio di presidenza e funzionamento interno
Entro 30 giorni dall’elezione dei componenti, il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento, presieduta provvisoriamente dal componente più anziano fino all’elezione della Presidente. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno un Ufficio di Presidenza composto da Presidente e due Vicepresidenti. La Presidente è eletta a maggioranza assoluta; dalla seconda votazione basta la maggioranza dei voti validi. I Vicepresidenti sono eletti con voto limitato a uno; in caso di parità, è eletta la persona più giovane. L’Ufficio di Presidenza si rinnova dopo due anni e mezzo e i suoi componenti possono essere riconfermati. La Presidente convoca e presiede le sedute; la convocazione è obbligatoria su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In caso di impedimento o dimissioni della Presidente, la Vicepresidente più anziana la sostituisce. Le sedute sono valide con quorum differenziato in prima e seconda convocazione; dopo tre assenze consecutive ingiustificate il componente è dichiarato decaduto e sostituito. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto della Presidente in caso di parità; alcune deliberazioni richiedono la maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione adotta un regolamento interno, può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e può svolgere consultazioni e audizioni. Il programma annuale di attività per l’anno successivo va presentato entro il 15 settembre; la relazione sull’attività svolta va presentata entro il 31 marzo. Programma e relazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Trattamento economico e rimborsi
Alla Presidente spetta un’indennità mensile non cumulabile con il gettone di presenza, determinata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e comunque non superiore all’80% dell’indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente. Alle componenti e ai componenti spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e dei gruppi o sezioni di lavoro, entro il limite massimo di 100 euro. Gli importi sono aggiornati annualmente secondo l’indice ISTAT FOI. Sono inoltre previsti il rimborso delle spese e il trattamento di missione per chi risieda in comune diverso da quello della riunione, nonché per incontri, convegni, seminari e sopralluoghi connessi alla verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione.
Elenco regionale dei movimenti e delle associazioni
Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito un elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria tra donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale. Possono iscriversi i soggetti che presentano il proprio atto costitutivo, abbiano finalità coerenti con la legge e sede in Friuli Venezia Giulia da almeno due anni. L’elenco serve per la convocazione dell’Assemblea regionale e delle eventuali assemblee territoriali.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Abrogazioni e regime vigente
La legge abroga integralmente la previgente legge regionale 1 maggio 1990, n. 23, e ulteriori disposizioni successive che avevano modificato o integrato la disciplina della Commissione. La nuova disciplina sostituisce quindi il quadro normativo precedente in materia di pari opportunità regionale.
Entrata in vigore e attualità
La legge è entrata in vigore il 3 dicembre 2024, giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. Non emerge, dal testo fornito, una scadenza finale di efficacia; si tratta di una disciplina vigente e attuale, non deprecata.
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