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Legge

L.R. FVG 12/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027.

Normativa regionaleL.R. FVG 12/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge collega la manovra 2025-2027 con interventi multisettoriali in materia di incentivi, attività produttive, agricoltura, ambiente, lavori pubblici, trasporti, cultura, lavoro, welfare, autonomie locali e demanio. Molte misure riguardano il solo 2025 o annualità già concluse, con diversi termini per domande, rendicontazioni e proroghe.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027 del Friuli Venezia Giulia

Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene in modo esteso su disciplina amministrativa, finanziaria e settoriale, coordinando numerose norme regionali con effetti in gran parte riferiti al 2025 o a procedure già avviate. Accanto a modifiche strutturali, contiene varie proroghe, conferme di contributi e disposizioni transitorie.

Servizi istituzionali, incentivi e regole generali di concessione

La legge amplia alcuni ambiti soggettivi e rivede le regole regionali sugli incentivi. Inserisce gli enti pubblici vigilati dalla Regione tra i soggetti rilevanti per una disposizione della legge finanziaria 2013; impone inoltre ai beneficiari pubblici e privati di incentivi regionali per investimenti materiali e immateriali di importo pari o superiore a 100.000 euro di rendere visibile il sostegno regionale mediante il logo istituzionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta.

Viene riscritta la disciplina generale dei criteri e delle modalità di concessione degli incentivi: la concessione deve avvenire sulla base di criteri e modalità predeterminati; salvo diversa previsione di legge, la Giunta regionale definisce indirizzi e criteri generali, mentre il bando adottato con atto dirigenziale stabilisce i criteri applicativi per istruttoria, concessione e rendicontazione.

È previsto un regime transitorio importante: i regolamenti previgenti continuano ad applicarsi fino all’adozione dei nuovi atti e anche per i procedimenti contributivi in corso alla data di adozione degli stessi.

Organi e controlli di enti regionali e società partecipate

Per la Commissione regionale per le pari opportunità è previsto che le componenti e i componenti siano eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti tra soggetti residenti e/o domiciliati in Regione.

In materia di trasparenza e trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali, si stabilisce che le disposizioni sui commi 1 e 2 non si applicano alle società in house controllate dalla Regione e sottoposte al controllo analogo congiunto anche da amministrazioni statali.

La legge introduce inoltre una deroga alle norme di contenimento della spesa e del personale per le società direttamente controllate dalla Regione che coprono i costi di funzionamento con i ricavi del servizio, se già assoggettate a vincoli di efficientamento della gestione.

Nel comparto cooperativo, se un’associazione nazionale riconosciuta, tramite le strutture regionali o provinciali, scende sotto le 50 cooperative aderenti aventi sede legale nel Friuli Venezia Giulia, il provvedimento che consente alla Regione di avvalersene per la vigilanza sugli enti cooperativi è revocato e non può essere richiesto per i successivi due anni.

Attività produttive, turismo, credito e rapporti con le CCIAA

PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare nel 2025 le somme trasferite per gli eventi di GO!2025 non utilizzate nel 2024. Come Film Commission regionale, può impiegare le risorse non utilizzate dello stanziamento per le finalità cinematografiche anche nelle annualità successive, previa domanda entro il 31 maggio di ciascun anno e deliberazione della Giunta.

La norma corregge anche il riferimento sugli interventi di garanzia per microcredito e crediti inferiori a 70.000 euro, rafforzandone la formulazione.

Per le Camere di commercio viene prevista una convenzione quadro regionale per disciplinare, nell’ambito delle deleghe di funzioni in materia di attività produttive, ambiente ed energia, le attività amministrative e contabili e i parametri di rimborso delle spese. Fino all’approvazione della convenzione quadro restano valide le convenzioni già sottoscritte su diverse linee contributive e settoriali.

È confermato a favore del Gruppo Regionale Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia un contributo con spese ammissibili sino al 30 giugno 2025, previa domanda del beneficiario.

Per alcuni contributi straordinari concessi nel 2024 è ammessa l’erogazione anticipata del 90% senza fideiussione, con domanda da presentare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La Regione introduce inoltre premialità per le imprese con sede in Friuli Venezia Giulia che riconoscano aumenti retributivi derivanti da contratti e accordi aziendali o territoriali; le forme di premio possono consistere in preferenza in graduatoria, punteggio aggiuntivo o riserva di risorse.

Viene anche confermato parzialmente il contributo al Comune di Muggia per l’allargamento della galleria Nazario Sauro, con istanza da presentare entro 60 giorni dall’entrata in vigore e nuovo termine di rendicontazione da fissare nel provvedimento di conferma.

Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

La legge interviene su varie discipline settoriali. Elimina un riferimento al distretto del cibo dalla legge su RilancimpresaFVG e abroga una disposizione della legge regionale 10/2023, integrando però una formulazione relativa ai requisiti e alle modalità per misure in materia di biologico.

Per ERSA e per ETPI viene sostituito il sistema dei collegi con il revisore unico dei conti e un revisore supplente, nominati dalla Giunta tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il revisore dura cinque anni, è confermabile una sola volta, verifica contabilità e consuntivo, esprime parere sul bilancio preventivo, controlla la cassa almeno semestralmente e riferisce immediatamente in caso di gravi irregolarità. Il compenso è a carico degli enti ed è stabilito nella deliberazione di nomina. I collegi in carica continuano fino alla naturale scadenza.

Per il periodo di abbattimento del cinghiale si rinvia alla disciplina statale vigente, come aggiornata dal decreto-legge 63/2024.

In agriturismo, per il solo anno 2025 non si applica la sanzione amministrativa per la mancata esposizione del marchio agrituristico regionale.

Sui deflussi minimi vitali si precisa che i criteri generali devono tener conto delle tempistiche stabilite per gli interventi finanziati con il precedente riparto.

Ambiente, acqua, energia e illuminazione

La legge modifica le norme regionali in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque, rimodulando i riferimenti agli interventi di asporto di materiale e chiarendo la nozione di materiale individuato come in eccesso ai fini del ripristino o della funzionalità di opere idrauliche esistenti. Viene prorogato al 31 dicembre 2030 il termine previsto per una disciplina di settore.

In materia di inquinamento luminoso, sono qualificati come impianti antinquinamento e a ridotto consumo anche i lampioni fotovoltaici autoalimentati con rendimento minimo del 10% e i lampioni con sistemi di illuminazione adattiva o con riduzione/controllo del flusso luminoso almeno del 30% entro le ore 24, oppure con spegnimento entro tale orario o gestione notturna con sensore di movimento.

Lavori pubblici, urbanistica, edilizia e infrastrutture

Sul versante dei lavori pubblici la legge attribuisce centralità al documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP): la Giunta regionale approva il DOCFAP e, per le opere di competenza degli EDR in edilizia scolastica e viabilità, lo approva su proposta dell’Assessore competente in materia di infrastrutture. Per le opere pubbliche di cui al nuovo comma 1 bis dell’articolo 50 bis, il DOCFAP è approvato dalla Giunta, mentre gli altri livelli progettuali restano in capo al soggetto delegatario.

Per alcune scadenze amministrative è prorogato al 31 marzo il termine originariamente fissato al 30 settembre in due diverse disposizioni regionali.

In urbanistica, le varianti previste da una specifica norma sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS e a valutazione di incidenza secondo la normativa statale e regionale.

Nel codice dell’edilizia vengono ricomprese tra le opere soggette a specifica disciplina le tendostrutture e tensostrutture non temporanee, removibili senza demolizioni, destinate ad attività sportive e collocate in aree sportive già esistenti, con deroga ai vincoli di inedificabilità relativi a fasce di rispetto stradali e con sola soggezione alle autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Per il trasporto pubblico viene riscritta la disciplina dei servizi non di linea con autobus: il loro esercizio è subordinato a preventivo nulla osta regionale e la violazione è punita con sanzione amministrativa da 2.625 a 15.750 euro.

La Regione impartisce inoltre indirizzi a Trieste Airport per dotare gli spazi di servizi a supporto del cicloturismo e delle ciclovie regionali, con depositi temporanei, strumenti di manutenzione, ricarica per e-bike e pannelli informativi digitali, in coerenza con il Piano regionale della mobilità ciclistica e con il coinvolgimento di soggetti del sistema turistico e dei trasporti.

Beni e attività culturali, sport e rendicontazioni

Le risorse già concesse nel 2024 alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia possono essere utilizzate anche nel 2025 per le stesse finalità.

Per i contributi in materia culturale, il decreto di concessione deve ora definire anche le modalità di erogazione. Sono inoltre abrogati due commi della legge finanziaria 2011.

Per i progetti finanziati con risorse integrate dell’avviso sulla storia del Novecento, il termine per la conclusione delle attività e per la rendicontazione è prorogato al 30 novembre 2025.

È ammesso che i beneficiari di specifici incentivi 2024 presentino istanza per realizzare nel 2025 modifiche, variazioni e integrazioni ai progetti finanziati con risorse aggiuntive della Tabella F della legge 7/2024.

In materia di beni culturali viene introdotta una disciplina generale sull’erogazione: per gli enti pubblici i contributi sono anticipati in unica soluzione alla concessione; per i privati l’anticipazione è del 50% e comunque non oltre 150.000 euro. È chiarito, in via interpretativa, che gli immobili “in amministrazione” degli enti pubblici territoriali sono quelli gestiti o disponibili per oltre cinque anni con idoneo titolo. La mancata allegazione di documenti richiesti a pena di inammissibilità può essere sanata entro il termine finale di presentazione delle domande, con effetto sulla data di ricezione della domanda. La disciplina si applica anche ai procedimenti in corso.

Per gli impianti sportivi e alcuni contributi a favore di soggetti privati, la legge consente l’erogazione in più soluzioni su richiesta minima di 100.000 euro, sulla base di SAL e documentazione di spesa anche non quietanzata; la rendicontazione prevista dai bandi resta ferma. Analoga possibilità è prevista per il contributo all’Unione Ginnastica Goriziana.

Le spese sostenute tra l’1 gennaio 2024 e la data di presentazione della domanda possono essere rendicontate, se ammissibili.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

La nozione di grave difficoltà occupazionale è ampliata: ricomprende i casi di cessazione totale o parziale di attività con avvio di licenziamenti collettivi e quelli di ricorso a cassa integrazione straordinaria o fondi di solidarietà in relazione alle causali previste dalla normativa statale.

Per il diritto allo studio scolastico, le istituzioni possono rendicontare i contributi relativi all’anno scolastico 2023-2024 entro il 31 gennaio 2025.

In materia di politiche della famiglia e giovani, la disciplina dei bandi può prevedere il riconoscimento dei costi indiretti forfettari e le modalità di documentazione delle spese. È inoltre introdotta una clausola premiale per favorire l’adozione di politiche di parità di genere nelle procedure di affidamento, nei contratti di servizio, nelle convenzioni e negli atti di concessione stipulati da società controllate o partecipate dalla Regione o da enti locali.

Per i servizi educativi per l’infanzia si stabilisce che, per l’anno educativo 2025/2026, l’adeguamento delle rette può essere contenuto entro il limite massimo di 6,5 punti percentuali oltre la variazione FOI di luglio 2024, con riferimento alle rette medie 2024/2025 o, per i servizi comunali o regolati dai Comuni, alla tariffa mensile più alta.

Nel diritto allo studio universitario viene ampliata la disciplina del recupero crediti: è eliminato il limite originario di modesto importo e si consente il pagamento rateizzato fino a 24 mesi, con rate non inferiori a 60 euro. Per l’anno accademico 2025-2026 la tassa regionale è articolata in tre fasce ISEE di 120, 140 e 160 euro.

In materia di lavoro e privacy, la Regione potrà definire con regolamento le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati utilizzati per monitoraggio, studio e ricerca sul mercato del lavoro; i dati raccolti potranno essere comunicati ai soggetti individuati dal regolamento.

Per i contratti di solidarietà difensivi e di espansione con decorrenza non anteriore all’1 gennaio 2025 e durata almeno decennale, è possibile presentare due domande di contributo, ciascuna riferita a metà periodo, entro 180 giorni dalla conclusione di ciascuna metà; se la concessione ministeriale tarda, il termine è di 60 giorni dalla comunicazione. Resta comunque possibile l’unica domanda per l’intero periodo secondo la regolamentazione attuativa.

Salute, disabilità, sociale, anziani e politiche sanitarie

La disciplina sui contributi per l’acquisto o l’adattamento di autoveicoli per persone con disabilità è riformulata: la Regione trasferisce ai Comuni, singoli o associati, in relazione al fabbisogno espresso, le risorse finalizzate alla concessione dei contributi ai privati; si chiarisce inoltre che la disabilità riguarda aspetti mentali e cognitivi, oltre a quelli fisici già previsti. Le modalità di trasferimento delle risorse ai Comuni e di concessione ed erogazione ai privati sono definite in collaborazione con i soggetti gestori.

La Direzione centrale competente in materia di disabilità subentra nella disciplina organizzativa del sistema.

Per il biennio 2024-2025 si proroga la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti nelle more del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità.

Si prorogano inoltre alcune scadenze già previste da altre norme regionali, portandole al 31 dicembre 2025 o al 2027/2028 a seconda dei casi indicati.

Per i servizi residenziali per anziani non autosufficienti, la Regione promuove modelli di gestione integrata con gestione pubblica associata e partenariato pubblico-privato per gli interventi edilizi di riqualificazione o sostituzione. La Giunta dovrà emanare un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da Comuni e ASP titolari di autorizzazione all’esercizio.

Nel sistema dei finanziamenti sanitari compare anche una previsione che include le strutture sanitarie tra i soggetti rilevanti per una disciplina finanziaria regionale.

Per le donazioni di organi, tessuti e cellule staminali, il termine per la relativa iniziativa annuale è anticipato da aprile a gennaio.

Nella tutela degli animali di affezione viene introdotta una nuova sanzione da 500 a 3.000 euro per la violazione di specifiche disposizioni sull’articolo 5.

Nella cooperazione sociale si aggiornano i riferimenti al Codice dei contratti pubblici e si conferma che le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione o l’esecuzione di appalti per l’integrazione sociale alle cooperative sociali e ai loro consorzi ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. 36/2023.

Autonomie locali, elezioni, finanza locale e simboli istituzionali

La legge estende alla Protezione civile regionale alcune disposizioni sugli impianti e sulle sale operative già previste per la polizia locale e modifica il contributo unitario di cui a una norma sulla finanza locale da 2,5 a 5 euro.

Nel pubblico impiego, la disciplina regionale consente il collocamento in aspettativa di dipendenti trasferiti anche per conto di altre amministrazioni pubbliche.

Per le elezioni comunali si abbassa da oltre 15.000 a oltre 10.000 abitanti la soglia rilevante per una disposizione elettorale. Le elezioni dei Comuni con rinnovo nel 2025 si svolgono tra il 15 marzo e il 15 giugno 2025; se il rinnovo avviene per cause diverse dalla scadenza e le condizioni si verificano entro il 24 gennaio 2025, si applica lo stesso periodo. Per il 2025 la Giunta può inoltre prevedere il voto su due giorni, con orari specifici per domenica e lunedì.

Viene modificata la disciplina sull’esposizione della bandiera regionale, estendendo l’obbligo agli enti locali e imponendo l’esposizione permanente in modo idoneo a garantirne dignità e visibilità; la precedente previsione dell’articolo 5, comma 1, è abrogata.

Sono prorogati al 31 dicembre 2025 vari termini collegati a precedenti leggi di bilancio e assestamento; per i contributi sui dialetti veneti in Friuli Venezia Giulia, le rendicontazioni 2023 sono ammissibili fino al 31 marzo 2025.

Per gli enti locali è ribadito che la mancata trasmissione entro il 31 maggio dei dati di rendiconto alla banca dati delle amministrazioni pubbliche preclude l’accesso a specifiche risorse regionali riferite al triennio successivo.

Inoltre, per alcune fattispecie di finanziamento regionale è chiarito che l’erogazione avviene senza interessi.

Demanio, patrimonio e concessioni marittime

Sul demanio e patrimonio, il rilascio di concessioni temporanee su beni regionali è subordinato alla verifica dell’idoneità dell’uso rispetto al luogo e al tempo richiesti, alla salvaguardia dei beni di valore storico, artistico o ambientale e al rispetto dell’interesse pubblico.

In materia di demanio marittimo turistico-ricreativo, la Regione può delegare alla società in house o ad altri enti la gestione di concessioni, previa individuazione dei beni da delegare con deliberazione della Giunta e previo concerto con l’ente locale competente. Si applicano, per quanto compatibili, le norme regionali sul demanio marittimo, ferroviario e stradale.

Per garantire la programmazione delle future procedure di affidamento, i Comuni possono rilasciare, a seguito di procedure selettive, concessioni demaniali marittime fino a 20 anni per aree infrastrutturate gestite ai sensi del piano di utilizzazione; nelle more dell’aggiornamento del piano, i termini massimi del piano stesso sono sostituiti dai termini massimi previsti dalla legislazione vigente per le concessioni turistico-ricreative.

Decorrenza ed effetti temporali

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale e produce effetti dall’1 gennaio 2025. Numerose disposizioni hanno efficacia limitata al 2025 o si riferiscono a contributi, rendicontazioni e programmi annuali o pluriennali già avviati, sicché molte previsioni hanno natura transitoria o di chiusura di vecchie annualità.

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