L.R. FVG 9/2024
Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2024 modifica la disciplina dell’ILIA: introduce il primo fabbricato abitativo agevolato, rivede aliquote ed esenzioni, chiarisce alcuni casi di possesso/utilizzo e disciplina pubblicazione, coperture finanziarie e comunicazioni. Entra in vigore il 6 novembre 2024, ma salvo le interpretazioni autentiche e la disposizione transitoria le nuove regole si applicano dall’1 gennaio 2025.
Modifiche alla disciplina ILIA del Friuli Venezia Giulia
Modifiche alla disciplina ILIA del Friuli Venezia Giulia
La legge regionale 4 novembre 2024, n. 9 interviene sulla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 sull’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), ridisegnando alcune definizioni, le aliquote per gli immobili abitativi, le esenzioni e gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione. La disciplina opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Definizioni e individuazione del “primo fabbricato ad uso abitativo”
Viene introdotta una nuova categoria rilevante ai fini ILIA: il “primo fabbricato ad uso abitativo”, cioè il fabbricato abitativo, iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, diverso dall’abitazione principale e dagli assimilati, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità previste dalla nuova disciplina.
La legge chiarisce inoltre che, in alcune previsioni della legge regionale n. 17/2022, il riferimento al possessore va inteso come soggetto passivo “unicamente per l’esercizio”, con effetto di coordinamento della formulazione normativa.
Aliquote ILIA per abitazione principale, primo fabbricato e altri fabbricati abitativi
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze richiamate dalla legge regionale n. 17/2022 restano ferme le disposizioni specifiche già previste, con il chiarimento del rinvio alla definizione contenuta nell’articolo 4.
Per il primo fabbricato ad uso abitativo, esclusi i relativi annessi, l’aliquota è fissata allo 0,7 per cento. Il Comune può ridurla fino all’azzeramento con deliberazione del consiglio comunale.
Per i fabbricati ad uso abitativo diversi da quelli rientranti nella disciplina dell’articolo 4, esclusi le pertinenze, l’aliquota ordinaria è pari allo 0,86 per cento. Anche in questo caso il Comune può aumentarla fino all’1,06 per cento oppure diminuirla fino all’azzeramento.
Viene inoltre eliminata una precedente possibilità di aumento dell’aliquota sino allo 0,96 per cento per una fattispecie prevista dal comma 7 dell’articolo 9.
Esenzioni: immobili occupati abusivamente e casi di utilizzo per attività non commerciali
Tra le esenzioni ILIA viene inserita quella per gli immobili non utilizzabili né disponibili, quando sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici, oppure quando l’occupazione abusiva sia stata denunciata o sia già iniziata un’azione penale.
La disciplina dell’articolo 13 viene coordinata con questa nuova esenzione, sostituendo il riferimento al fabbricato abitativo con il richiamo ai requisiti che danno diritto all’esenzione stessa.
Comunicazione telematica del primo fabbricato abitativo
L’individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo deve essere effettuata dal soggetto passivo tramite comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento dell’imposta, attraverso l’applicativo informatico regionale.
Ogni soggetto passivo può individuare nel territorio regionale un solo primo fabbricato ad uso abitativo. In mancanza di comunicazione, i Comuni applicano l’aliquota ordinaria prevista per gli altri fabbricati abitativi.
La comunicazione resta valida anche per gli anni d’imposta successivi fino all’invio di una nuova comunicazione.
Pubblicazione di regolamenti e aliquote comunali
I Comuni devono pubblicare regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote esclusivamente in via telematica nel portale regionale.
Gli atti producono effetto per l’anno di riferimento solo se pubblicati entro il 28 ottobre dello stesso anno; se la pubblicazione manca o è tardiva, si applicano regolamenti e aliquote dell’anno precedente. Se il termine cade di sabato o domenica, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
La Giunta o la struttura competente sono abilitate a definire le modalità tecniche di inserimento nel portale.
Copertura finanziaria e contributi ai Comuni
La Regione assume la copertura dei minori gettiti derivanti dalle nuove misure agevolative ILIA relative al primo fabbricato abitativo, alla riduzione dell’aliquota per alcune fattispecie e all’esenzione per immobili occupati abusivamente.
Per tali coperture sono previsti contributi regionali ai Comuni o le risorse indicate dalla disciplina finanziaria, da richiedere entro il 30 settembre di ciascun anno secondo criteri annuali della Giunta regionale. Per la copertura del minore gettito collegato all’esenzione per immobili occupati abusivamente è prevista una spesa di 500.000 euro per il 2026.
Sono inoltre stanziate risorse per l’implementazione dell’applicativo regionale e del portale dedicato alla pubblicazione degli atti comunali.
Interpretazione autentica su immobili concessi in comodato e utilizzo per attività non commerciali
La legge fornisce un’interpretazione autentica della disposizione sulle esenzioni per immobili utilizzati per fini istituzionali o non commerciali. Gli immobili si considerano posseduti anche se concessi in comodato a un soggetto collegato al concedente, purché il comodatario svolga esclusivamente le attività ammesse con modalità non commerciali.
Si considerano inoltre “utilizzati” gli immobili strumentali a tali destinazioni anche se l’attività non è attualmente esercitata, purché non sia cessata definitivamente la loro strumentalità.
Regime transitorio e decorrenza
Fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 17/2022 nel testo previgente. La nuova legge entra in vigore il 6 novembre 2024, ma le sue disposizioni si applicano, salvo le norme interpretative e transitorie, dall’1 gennaio 2025.
In prima applicazione la Regione può anche attivare soluzioni organizzative, incluso uno sportello dedicato, per supportare i soggetti passivi nell’individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo.
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