Cassazione Civile, Ordinanza n. 28712/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare/presso terzi iscritta davanti al Tribunale di Crotone, il giudice dell'esecuzione ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza ritenendo di essere incompetente per territorio e indicando come competente il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Catanzaro. Successivamente, però, lo stesso giudice ha dichiarato estinta la procedura esecutiva per rinuncia del creditore procedente ex art. 629 c.p.c. Le parti non hanno svolto difese. Il ricorso per regolamento è stato esaminato per stabilire se fosse ammissibile il regolamento d'ufficio proposto dal giudice dell'esecuzione, nonostante la successiva estinzione del processo esecutivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che contengano una statuizione sulla competenza sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; di conseguenza, il controllo della competenza nell'esecuzione può avvenire, in via indiretta, soltanto tramite il regolamento di competenza avverso la sentenza che definisce l'opposizione. Tale soluzione vale anche per il regolamento d'ufficio. La successiva estinzione della procedura esecutiva non ha inciso sull'inammissibilità originaria del regolamento. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione delle parti.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
richiamato quale base del regolamento di competenza d'ufficio, ma ritenuto non esperibile nel caso del giudice dell'esecuzione.
art. 47, comma 4, c.p.c.
richiamato nel provvedimento introduttivo del regolamento di competenza d'ufficio.
art. 617 c.p.c.
indicato come unico rimedio per impugnare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che decidano espressamente o implicitamente sulla competenza.
art. 629 c.p.c.
richiamato per la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva a seguito di rinuncia del creditore procedente.
Massime di principio
- I provvedimenti del giudice dell'esecuzione che contengano una statuizione, anche implicita, sulla competenza non sono impugnabili con regolamento di competenza diretto, ma soltanto con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Il controllo sulla competenza nell'esecuzione forzata si realizza in via indiretta attraverso il regolamento di competenza contro la sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi, non attraverso un regolamento d'ufficio immediato sul provvedimento esecutivo.
- La sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva non sana né rende ammissibile un regolamento di competenza d'ufficio già originariamente non esperibile.
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