Ordinanza n. 2155/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Prefetto di Roma gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti ai sensi degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S. Il provvedimento traeva origine da fatti risalenti al 21 agosto 2017, quando, in occasione di una lite familiare, il ricorrente avrebbe rivolto minacce e cagionato lesioni alla sorella; nella stessa occasione era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e di un fucile detenuto senza titolo. Successivamente la Questura aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia. Il ricorrente era stato inoltre condannato per possesso di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e, nel 2025, aveva ricevuto il diniego della Questura al rilascio del porto d'armi richiesto. Il divieto prefettizio del 3 novembre 2025 è stato contestato anche perché adottato a distanza di circa otto anni dai fatti originari. Il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente le singole censure di legittimità articolate nel ricorso, limitandosi a riferire che esse non risultano assistite da un sufficiente grado di fondatezza nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel sommario esame proprio della fase incidentale ha ritenuto decisive le risultanze istruttorie richiamate, non contestate, relative alla lite familiare con minacce e lesioni, al possesso di stupefacenti, alla detenzione abusiva di un fucile, alla precedente revoca della licenza di porto d'armi, alla condanna per stupefacenti e al successivo diniego del porto d'armi. Sulla base di tali elementi ha escluso, allo stato, un sufficiente fumus boni iuris delle censure. Ha inoltre ritenuto recessivo il pericolo allegato dal ricorrente rispetto al prevalente interesse primario alla sicurezza pubblica, escludendo quindi anche il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
Richiamato quale base normativa del divieto prefettizio impugnato; l'ordinanza non esplicita ulteriormente l'interpretazione della disposizione.
art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
Richiamato quale base normativa del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti; l'ordinanza non esplicita ulteriormente l'interpretazione della disposizione.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Indicato quale disposizione in relazione alla condanna del ricorrente per possesso di stupefacenti, valorizzata nel quadro istruttorio posto a fondamento della valutazione cautelare.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; la domanda è stata respinta per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di un divieto prefettizio di detenzione di armi può essere respinta quando le risultanze istruttorie non contestate evidenzino, nel loro complesso, condotte violente o minacciose, possesso di stupefacenti, detenzione abusiva di armi, precedenti provvedimenti di revoca o diniego del porto d'armi e condanne rilevanti, tali da non rendere assistite da sufficiente fumus boni iuris le censure contro il provvedimento.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a misure poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il pericolo allegato dal destinatario del divieto può risultare recessivo rispetto all'interesse primario alla sicurezza pubblica.
- La distanza temporale tra i fatti posti a fondamento del divieto e l'adozione del provvedimento non determina, di per sé, nella fase cautelare, la sospensione dell'atto quando il quadro istruttorio complessivo, non contestato, continui a non offrire un sufficiente fumus di illegittimità.
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