Ordinanza n. 1269/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 4 giugno 2024 di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell’equo indennizzo per un’infermità psichica, adottato anche sulla base del parere negativo del Comitato di verifica del 22 aprile 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto l’istanza presentata il 20 gennaio 2023, dichiarandola tardiva perché la piena conoscenza dell’infermità sarebbe risalita al 4 gennaio 2022 e, nel merito, recependo il parere del Comitato di verifica secondo cui la patologia non era riconducibile al servizio. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 2, comma 1, d.P.R. 461/2001, irragionevolezza, eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento: il Ministero non avrebbe indicato i dati clinici idonei a dimostrare che il 4 gennaio 2022 fosse il momento della piena conoscenza della natura dell’infermità, anziché una precedente manifestazione o certificazione, sostenendo che la conoscenza rilevante fosse stata acquisita con il referto specialistico ospedaliero notificato il 20 settembre 2022. Con il secondo motivo ha contestato il giudizio del Comitato circa una pretesa predisposizione personale e l’assenza di situazioni conflittuali di servizio documentate: secondo la ricorrente, non vi erano documenti clinici o matricolari attestanti una predisposizione antecedente, mentre il demansionamento e gli episodi conflittuali con il superiore avrebbero causato la patologia. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna, indicando il TAR Liguria o, in subordine, il TAR della sede di assegnazione temporanea, e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale: ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., per le controversie dei pubblici dipendenti rileva la sede di servizio al momento della proposizione della domanda giudiziale; dagli atti risultava che in tale momento la ricorrente prestava servizio nella circoscrizione del TAR Sardegna. Non ha invece deciso i motivi di merito. In particolare, sulla contestazione della tardività e sulla data del 4 gennaio 2022, ha ritenuto necessario acquisire elementi istruttori e ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, una relazione corredata dalla documentazione sanitaria formatasi a quella data. La decisione sulla riconducibilità al servizio della patologia e sulla censura relativa alla predisposizione e alle situazioni conflittuali è rinviata. Trattazione del merito rinviata all’udienza del 13 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
Ne discende che la sede di servizio richiamata dalla disposizione normativa sopra citata è quella presso cui il dipendente presta servizio al momento di proposizione della domanda giudiziale
La competenza territoriale inderogabile nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti si determina in base alla sede di servizio al momento della proposizione della domanda giudiziale, non alla sede esistente quando è stato emanato l’atto impugnato.
art. 2, comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Con il primo motivo la ricorrente contesta la conclusione alla quale è pervenuto il Ministero in ordine alla tardività del ricorso, avendo fatto decorrere il dies a quo del termine di sei mesi dal 4 gennaio 2022 (“la richiedente aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male da cui era affetto in data 4 gennaio 2022 (come risulta DMML -OMISSIS-)”) e non, come avrebbe dovuto, dal 20 settembre 2022, data di notifica del referto da parte dell’Ospedale Maggiore Policlinico di -OMISSIS-, conseguente agli accertamenti specialistici cui la ricorrente si era volontariamente sottoposta per indagare il proprio stato di salute.
La questione da istruire è quale data integri la conoscenza dell’infermità rilevante per la decorrenza del termine semestrale: il TAR ha chiesto la documentazione sanitaria del 4 gennaio 2022, senza ancora stabilire se tale data fosse sufficiente a far decorrere il termine.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti soggette alla giurisdizione amministrativa, la competenza territoriale inderogabile si radica presso il TAR della circoscrizione in cui si trova la sede di servizio del dipendente al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 ott 2026Ordinanza n. 16775/2026 - Roma, Sezione 4
- Ordinanza · 23 ott 2026Ordinanza n. 16767/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 23 ott 2026Ordinanza n. 5919/2026 - Napoli, Sezione 5
- Ordinanza · 23 ott 2026Ordinanza n. 7747/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Ordinanza · 23 ott 2026Ordinanza n. 16761/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 23 ott 2026Ordinanza n. 5891/2026 - Napoli, Sezione 8
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →