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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26861/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società fornitrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a una fornitura di gas naturale eseguita tra il 2011 e il 2016. Il destinatario del decreto proponeva opposizione sostenendo di non essere obbligato, perché il contratto era intestato al nonno, deceduto nel 1996, e perché egli non era erede; deduceva inoltre la prescrizione di alcune pretese. Il Tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione, revocando il decreto, dichiarando prescritta una parte dei crediti e ritenendo però l’opponente obbligato in proprio quale fruitore della somministrazione; gli infliggeva anche una condanna per responsabilità processuale aggravata, poi espunta in appello. La Corte d’appello confermava nel merito la debenza, valorizzando il fatto che l’opponente aveva beneficiato delle somministrazioni successive alla morte dell’intestatario formale, senza informare il somministrante del decesso e senza recedere dal rapporto. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 536 c.c. e degli artt. 100 e 112 c.p.c., sostenendo che il credito era stato azionato nei suoi confronti quale erede senza prova di tale qualità e che la Corte territoriale aveva erroneamente ricostruito la sua responsabilità come personale anziché ereditaria, omettendo di esaminare la relativa eccezione di extrapetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la società opposta aveva comunque prospettato in giudizio una responsabilità alternativa/in proprio dell’odierno ricorrente; inoltre, il ricorrente non aveva specificamente censurato la qualificazione della sua obbligazione come derivante dalla fruizione effettiva e consenziente della somministrazione, limitandosi a insistere sull’asserita extrapetizione. È stata quindi confermata la decisione di merito e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha anche dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di extrapetizione è stata ritenuta non decisiva perché la domanda alternativa di responsabilità in proprio era già stata prospettata in giudizio; in ogni caso il ricorrente non ha specificamente attaccato tale base decisionale.

  • art. 536 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l’asserita necessità della qualità di erede, ma la Corte non accoglie la doglianza perché la decisione si fonda su una responsabilità personale del fruitore della fornitura, non sulla successione ereditaria.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 112 c.p.c.; la Corte non ravvisa un vizio decisivo, poiché la pretesa era sorretta anche da una diversa base causale in proprio.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte d’appello aveva eliminato la condanna per responsabilità processuale aggravata, ritenendola incompatibile con la parziale compensazione delle spese.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    È evocato solo per completezza nella ricostruzione dei limiti temporali di proposizione di domande reattive o alternative nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo il regime applicabile ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può far valere anche una domanda alternativa o comunque una diversa base della pretesa, purché coerente con il medesimo interesse sostanziale posto a fondamento della domanda originaria e ritualmente introdotta nel processo.
  • La deduzione di extrapetizione non è sufficiente se il giudice di merito ha deciso su una base già prospettata dalla parte opposta e il ricorrente non censura specificamente tale base decisoria.
  • Quando la pretesa del somministrante è fondata non sulla successione ereditaria ma sulla fruizione effettiva della prestazione e sull’adesione, anche implicita, alla prosecuzione del rapporto, la contestazione sulla mancanza della qualità di erede può risultare non decisiva.
  • In cassazione è necessario attaccare puntualmente tutte le rationes decidendi effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata; la mancata censura di uno dei pilastri motivazionali rende il motivo inidoneo a ottenere la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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