Cassazione Civile, Sentenza n. 30052/2024 del 21/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 1770/2023 della Corte di Cassazione: la ricorrente denunciava un errore di fatto costituito dalla attribuzione alla stessa dell'esercizio dell'attività forense anziché dell'effettiva attività di istruttrice sportiva. Tale svista avrebbe indotto la Corte ad applicare, in maniera vincolante per il giudice del rinvio, il differimento dei termini per il pagamento dei contributi previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 (influisce sul dies a quo della prescrizione), determinando quindi una diversa decorrenza della prescrizione delle pretese contributive dell'INPS.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza n. 1770/2023. In sede rescissoria ha respinto il ricorso per cassazione proposto dall'INPS, ritenendo che la ricorrente svolgesse effettivamente attività di istruttrice sportiva (come risultante dagli atti) e non attività forense, e che l'INPS non avesse fornito elementi documentali idonei a dimostrare l'elaborazione degli studi di settore per l'attività della sig.ra Bissinger, requisito necessario per applicare il differimento del dies a quo. Conseguenza pratica: la prescrizione quinquennale è stata ritenuta iniziata il 16 giugno 2010 e completatasi prima dell'atto interruttivo del 30 giugno 2015; quindi le pretese dell'INPS sono rigettate come prescritte. Condanna dell'INPS al pagamento delle spese di entrambi i giudizi; liquidati compensi e spese forfettarie; niente ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente per il ricorso di revocazione; individuazione dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'INPS ove dovuto per il ricorso in cassazione.
Norme richiamate
art. 391-bis cod. proc. civ.
Norma che disciplina il motivo di revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto applicabile il rimedio perché l'errore era percepibile dagli atti e non frutto di valutazione o di un punto controverso.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Norma invocata dall'INPS nel ricorso per cassazione (vizio di motivazione) rispetto alla declaratoria di prescrizione; la Corte, nel rescindere, ha comunque ritenuto inammissibili le censure perché l'INPS non ha fornito prove sull'applicabilità del differimento.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Prevede il differimento dei termini di versamento dei contributi per il 2009 in relazione alle attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; la Corte ha chiarito che il differimento opera solo se oggettivamente l'attività è riconducibile a quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore e ciò va dimostrato dall'ente che ne invoca l'applicabilità.
art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335
Richiamata in relazione alla contribuzione dovuta alla Gestione separata per le attività professionali: la questione centrale è la decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti a tale gestione.
art. 2935 cod. civ.
Principio generale sulla decorrenza della prescrizione; la Corte lo richiama affermando che il differimento dei termini di pagamento proroga anche il dies a quo della prescrizione solo quando ricorre il relativo presupposto normativo e probatorio.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002 e legge 24 dicembre 2012, n. 228 (comma 17 che ha aggiunto il comma 1-quater)
Norme sul contributo unificato: la Corte ha valutato l'onere di versamento aggiuntivo relativi ai diversi esiti dei ricorsi (cassazione e revocazione) e ha disposto l'esenzione per la ricorrente per il ricorso di revocazione, e l'eventuale versamento da parte dell'INPS in relazione al ricorso in cassazione, conformemente alle previsioni citate.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c.) è ammissibile quando l'errore è facilmente riscontrabile dagli atti e non deriva da valutazioni o da questioni controverse già decise: si può usare per correggere una svista percettiva che ha inciso sulla decisione di legittimità.
- Non è ammissibile la revocazione per mere divergenze di valutazione o interpretazione giuridica; lo strumento è limitato agli errori di percezione oggettiva dei fatti documentati nel fascicolo processuale.
- Quando l'applicazione di una norma (es. differimento dei termini previsto da un D.P.C.M.) dipende dalla sussistenza di un fatto oggettivo (es. elaborazione degli studi di settore per la specifica attività), chi invoca la norma ha l'onere di fornire gli elementi/documenti che dimostrino quel presupposto; in sua mancanza la norma non può essere applicata.
- Per i contributi alla Gestione separata la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento; eventuali proroghe o differimenti spostano il dies a quo solo se il differimento è concretamente applicabile e dimostrato.
- In fase di rinvio il giudice non può discostarsi da un principio di diritto enunciato in modo vincolante dalla Corte di legittimità; se tale principio è stato fondato su un errore percettivo della Corte stessa, la revocazione può rimuovere il vincolo imposto al giudice del rinvio.
- Sotto il profilo pratico, le parti creditorie (es. INPS) devono allegare e provare gli elementi rilevanti relativi a regimi speciali o differimenti (es. tabella di raccordo studi di settore/Ateco) per incidere sulla decorrenza della prescrizione.
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