Cassazione Civile, Sentenza n. 29764/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli originari ricorrenti avevano chiesto la condanna della ASL Napoli 1 Centro al pagamento di € 5.052,03 a titolo di contributo integrativo ENPAB relativo alle prestazioni rese nel periodo gennaio 2008 - dicembre 2012 (più rivalutazione e interessi). La questione centrale era se, per prestazioni rese in regime di convenzionamento da biologi associati in una società di persone (Laboratorio Arenella s.n.c.), l'obbligo di versamento del contributo integrativo gravasse sul singolo iscritto/associazione o sul soggetto che si avvantaggia della prestazione (la ASL). I ricorrenti sostenevano che, anche se la prestazione è erogata tramite società/associazione, il contributo è dovuto dal fruitore della prestazione (ASL) e quindi ripetibile nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo principale, affermando che il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è il soggetto che si giova della prestazione professionale (nel caso concreto la ASL con la quale era stata stipulata la convenzione). La Corte ha richiamato l'art. 4 del regolamento ENPAB e la giurisprudenza conforme (ordinanze n. 41024/2021, n. 31157/2022, nonché altre pronunce), precisando però che la norma di deroga prevista dall'art. 1, comma 39 della legge n. 243/2004 riguarda solo medici/odontoiatri e società di capitali e non si applica alle società di persone o ad altre categorie professionali. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello di Napoli è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 103/1996 art. 8
La Corte d'appello aveva utilizzato questa norma per ritenere il contributo gravante sul biologo e sull'associazione; la Cassazione la considera nel quadro complessivo della disciplina, ma chiarisce che, nel regime di convenzionamento, l'obbligo può ricadere sul soggetto che si avvantaggia della prestazione.
Regolamento ENPAB (regolamento ministeriale 16.7.97) art. 4
"le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente"
Prevede che le associazioni/società applichino e riscuotano la maggiorazione per la quota di ogni socio e ne determinino la percentuale sugli utili; tuttavia ciò non esclude che, quando la prestazione è resa in regime di convenzionamento, il soggetto che beneficia della prestazione (es. ASL) possa essere obbligato al versamento e quindi tenuto alla ripetizione.
d.lgs. n. 502/1992 art. 15-nonies (introdotto dal d.lgs. n. 229/1999 art. 13)
Conferma l'obbligo contributivo e le modalità di versamento nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento; la Corte rileva che tale disciplina non esclude la responsabilità del fruitore della prestazione nei casi pertinenti.
legge n. 243/2004 art. 1 commi 39-40
Dispone una norma speciale per medici e odontoiatri e per le società di capitali (contributo versato dalle società senza diritto di rivalsa sul SSN). La Corte sottolinea il carattere eccezionale di tale deroga e ne esclude l'estensione alle società di persone e ad altre categorie (es. biologi).
legge n. 335/1995
Riferimento generale alla disciplina previdenziale richiamata nel ricorso; la Corte non ne dà una interpretazione autonoma ma la ricondurrà al quadro complessivo della normativa obbligatoria in materia previdenziale.
Massime di principio
- Quando un professionista iscritto all'ENPAB presta attività mediante associazione o società di persone in regime di convenzionamento con la pubblica amministrazione (es. ASL), il soggetto che si avvantaggia della prestazione (il fruitore) può essere ritenuto obbligato al versamento del contributo integrativo ENPAB e quindi soggetto alla richiesta di ripetizione.
- Il regolamento ENPAB attribuisce alle associazioni/società la funzione di applicare e riscuotere la maggiorazione per la quota di ciascun socio, ma ciò non esclude la responsabilità del beneficiario della prestazione nei casi di convenzionamento: la riscossione da parte dell'associazione non esclude l'azione verso il fruitore.
- Le disposizioni speciali (es. art. 1 comma 39 della legge n. 243/2004) che prevedono il pagamento del contributo da parte delle società senza diritto di rivalsa sul SSN sono norme eccezionali circoscritte a medici/odontoiatri e determinate tipologie societarie e non si estendono automaticamente ad altre professioni o a società di persone.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare la forma societaria (società di persone vs società di capitali), il contenuto della convenzione/contratto e la normativa specifica applicabile, poiché questi elementi incidono sulla individuazione del soggetto obbligato e sulla possibilità di azione di ripetizione.
- La pretesa contributiva può essere calcolata sulla base dei corrispettivi conseguiti dalla società e commisurata alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto; il fatto che il singolo associato non abbia materialmente percepito la quota non esclude l'obbligo contributivo né la ripetibilità verso il fruitore della prestazione.
- In caso di controversia, la giurisprudenza di legittimità tende a qualificare come obbligato al versamento chi si giova della prestazione: il giudice di merito dovrà quindi accertare il concreto rapporto di convenzionamento e quantificare il contributo dovuto.
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