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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15050/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto a un'università non statale legalmente riconosciuta il versamento della contribuzione addizionale destinata al finanziamento delle indennità ASpI/NASpI, prevista dall'art. 2, comma 28, L. n. 92/2012 per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione dell'università, ritenendo che l'ipotesi di esclusione di cui all'art. 2, comma 29, lett. d), L. n. 92/2012, riferita ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, potesse estendersi anche alle università private per effetto dell'art. 4, comma 8, L. n. 243/1991, che le assogna alla disciplina delle università statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione/falsa applicazione delle norme sulla contribuzione addizionale e dell'art. 4, comma 8, L. n. 243/1991, sostenendo che tale norma non comporta una piena equiparazione tra università statali e private e che l'esenzione contributiva è di stretta interpretazione; con il secondo ha dedotto che, in ogni caso, non era stato accertato che il rapporto di lavoro interessato fosse soggetto al regime del pubblico impiego contrattualizzato richiesto per l'esonero. L'università ha resistito sostenendo, al contrario, l'applicabilità del regime previsto per le università statali e la persistenza di un previgente regime speciale per le università private.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che l'art. 4, comma 8, L. n. 243/1991 sia una norma generale e precedente, non idonea a derogare alla disciplina speciale sopravvenuta dell'art. 2, commi 28 e 29, L. n. 92/2012 sulla contribuzione addizionale ASpI/NASpI. Ha inoltre affermato che l'esclusione prevista per i rapporti con i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è un'ipotesi eccezionale, soggetta a stretta interpretazione, e non estensibile alle università non statali, che non sono pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. La Corte ha richiamato anche il d.l. n. 87/2018, osservando che la mancata applicazione dell'aumento della misura contributiva alle università private non esclude la debenza della contribuzione addizionale previgente. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria opposizione all'avviso di addebito. Le spese dell'intero processo sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 28, 29 e 30, L. n. 92/2012

    la contribuzione addizionale per i rapporti a termine è dovuta in via generale; le esclusioni del comma 29 sono tassative e di stretta interpretazione

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 22/2015

    richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo sulla NASpI

  • art. 1, commi 3 e 3, d.l. n. 87/2018, conv. con modif. dalla L. n. 96/2018

    l'esclusione dell'aumento della misura contributiva per le università private non elimina la pregressa debenza della contribuzione addizionale

  • art. 4, comma 8, L. n. 243/1991

    “Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali.”

    norma generale e antecedente, riferita al regime assicurativo, non alla misura della contribuzione; non estende l'esenzione dal contributo addizionale ASpI/NASpI

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    serve a individuare le pubbliche amministrazioni beneficiarie dell'esclusione contributiva; le università non statali non vi rientrano

Massime di principio

  • Le disposizioni eccezionali che escludono un contributo previdenziale addizionale sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dal legislatore.
  • Quando una disciplina speciale sopravvenuta regola compiutamente un istituto previdenziale, essa prevale sulla normativa generale anteriore incompatibile o non specificamente riferita al medesimo istituto.
  • L'equiparazione di un ente privato alle università statali ai fini di determinate assicurazioni obbligatorie non implica automaticamente l'esenzione da contributi aggiuntivi introdotti successivamente per il finanziamento di prestazioni diverse o di una diversa misura del prelievo.
  • L'assenza di un aumento contributivo per una determinata categoria non comporta, di per sé, l'inesistenza dell'obbligo contributivo base o previgente.

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